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Ordinanza 26 maggio 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore.

(GU n. 126 del 3-6-2009)

 

 

 


 IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che le attuali condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidita', impongono di intervenire con tempestivita' su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi necessari per prevenire gravi danni alla salute alle categorie piu' esposte e, in particolare, alle persone anziane che versano in condizioni di difficolta' fisiche, sociali ed economiche;
Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un incremento del tasso di mortalita' e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che, per eta', caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore, nonche' sulla offerta per tali soggetti a rischio elevato, delle attivita' e dei servizi sanitari e sociali, disponibili sul territorio;
Ravvisata la necessita' di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali sulla sensibilita' agli effetti nocivi delle ondate di calore, per costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della «popolazione fragile»;
Considerata la necessita' di monitorare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i programmi di intervento;
Ritenuto necessario che i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facolta' di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per la predetta finalita' di pubblica utilita', gli elenchi di tutte le persone di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, sottraendo tali informazioni al preventivo loro consenso per l'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopracitato decreto legislativo n. 196 del 2003;
Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del sopracitato decreto legislativo n. 196 del 2003;
Tenuto conto che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;
Considerato che a tal fine si rende indispensabile intervenire con immediatezza allo scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa e qualitativa dei soggetti beneficiari dei suddetti interventi;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza per provvedere nei termini indicati,

Ordina:

Art. 1.
1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle «anagrafi della fragilita'» e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le amministrazioni comunali trasmettono ai servizi sanitari regionali e alle aziende sanitarie locali gli elenchi anagrafici della popolazione residente di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, aggiornati alla data del 1° aprile, nonche' i successivi aggiornamenti con periodicita' definita da ciascuna regione.
2. I servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili alle persone a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti piu' suscettibili agli effetti delle ondate di calore per condizioni di eta', salute, solitudine e fattori socio ambientali.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

Art. 2.
1. La presente ordinanza ha validita' fino alla data del 30 ottobre 2009.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009
p. il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Fazio