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Decreto 31 Luglio 2007

Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2007/11/CE della Commissione e aggiornamento del decreto 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Tredicesima modifica.

(GU n. 253 del 30-10-2007)

 

 

 


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007);
Vista la direttiva 2007/11/CE della Commissione del 21 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 12 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor e tribenuron, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.

Art. 2.
I limiti massimi di residui della sostanza attiva milbemectin indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.

Art. 3.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, metossifenozide e thiacloprid, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.

Art. 4.
Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva metossifenozide, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 5.
Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva milbemectin, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 276



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