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Ordinanza 11 febbraio 2006

 

Ministero della Salute. Misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicita' negli uccelli selvatici.

 

(GU n. 42 del 20-2-2006)
 

 

 


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005, come modificata dall'ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
Vista la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Considerato necessario dare immediata applicazione a talune disposizioni della direttiva 2005/94/CE, sebbene non ancora attuata nell'ordinamento nazionale;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il documento SANCO/10155/2006 del 10 febbraio 2006 recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicita' negli uccelli selvatici in Grecia;
Visti i casi di mortalita' e sintomi clinici rilevati in alcuni cigni migratori, la cui migrazione anomala e' da mettere in relazione alle temperature eccezionalmente fredde che si stanno verificando nel nord Europa e nei Balcani, riscontrati nelle regioni Sicilia (province di Messina e Catania), Calabria (province di Reggio Calabria e Vibo Valentia) e Puglia (provincia di Taranto);
Considerato che tutti i campioni prelevati dai soggetti rinvenuti morti e dai soggetti con sintomi clinici riferibili ad influenza aviaria, sono stati inviati al Centro nazionale di referenza di Padova che in data 11 febbraio 2006 ha confermato la presenza di virus H5N1 gia' preliminarmente evidenziato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali dei distretti territoriali competenti;
Vista l'ordinanza 22 ottobre 2005 recante misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria che ha recepito la decisione della Commissione 2005/745/CE del 21 ottobre 2005 relativa alla adozione di misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5N1 dai volatili selvatici alle popolazioni di volatili domestici e alla definizione di un sistema di allerta rapido nelle aree a rischio elevato;
Ritenuto necessario stabilire zone di protezione e sorveglianza attorno ai luoghi in cui la malattia e' stata rilevata negli uccelli selvatici e che dette zone devono essere limitate a quanto necessario per prevenire l'introduzione di virus influenzale negli allevamenti di volatili domestici limitrofi;
Rilevato che sulla base della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alle migrazioni anomale dei volatili e' necessario disporre misure urgenti di protezione per l'influenza aviaria;

Ordina:

Art. 1.
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
1. La presente ordinanza stabilisce alcune misure urgenti di protezione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicita' riscontrata in cigni migratori rinvenuti morti e malati nelle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, allegato 1, provocata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 di cui e' stata confermata dal Centro nazionale di referenza di Padova l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza
aviaria dagli uccelli selvatici agli allevamenti di volatili domestici e ad altri volatili in cattivita', nonche' la contaminazione dei prodotti da loro derivati.
2. L'allegato di cui al comma 1, puo' essere modificato con successivo provvedimento del Ministero della salute sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie.


Art. 2.
Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza
1. E' fatto obbligo per le regioni Sicilia, Calabria e Puglia istituire attorno ai luoghi in cui e' confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicita' causata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed e' sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:
a) una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri;
b) una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione.
2. L'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al comma 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, nonche' delle strutture di monitoraggio disponibili.
3. Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altre regioni, tutte le regioni coinvolte collaborano ai fini dell'istituzione delle zone stesse.
4. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo.


Art. 3.
Misure nella zona di protezione
1. Nella zona di protezione sono applicate le misure seguenti ad opera dei sindaci e dei servizi veterinari delle ASL, secondo le rispettive competenze:
a) individuazione dei pollai, di tutti gli allevamenti ed aziende avicoli;
b) visite documentate e ripetute dei luoghi di cui al comma 1, con un esame clinico dei volatili domestici comprendente la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;
c) attuazione di misure di biosicurezza presso l'allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda, la sistemazione o la chiusura dei volatili domestici in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattivita', nonche' il divieto di accesso al personale non autorizzato dall'Autorita' competente;
d) attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'ordinanza 22 ottobre 2005;
e) monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici;
f) campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e le associazioni naturalistiche e faunistiche;
g) abbattimento e distruzione degli animali sensibili infetti, sospetti di infezione e di contaminazione;
h) qualora la situazione epidemiologica lo richieda, abbattimento e distruzione di altri volatili selvatici o domestici presenti.
2. Nella zona di protezione e' fatto divieto di:
a) movimentare dal luogo in cui sono tenuti volatili domestici e altri volatili in cattivita';
b) consentire la concentrazione di volatili domestici e altri volatili in cattivita' per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni come prescritto dall'ordinanza 22 ottobre 2005;
c) trasportare volatili domestici e altri volatili in cattivita' attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;
d) inviare dalla zona uova da cova;
e) inviare dalla zona carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattivita', nonche' di selvaggina da penna selvatica;
f) trasportare o spargere al di fuori della zona strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell'area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;
g) la caccia di uccelli selvatici.


Art. 4.
Misure nella zona di sorveglianza
1. Nella zona di sorveglianza sono applicate le misure seguenti ad opera dei sindaci e dei servizi veterinari delle ASL, secondo le rispettive competenze:
a) individuazione dei pollai, di tutti gli allevamenti ed aziende avicoli;
b) attuazione di misure di biosicurezza presso l'allevamento, compreso l'uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda;
c) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;
d) controllo della movimentazione dei volatili domestici e degli altri volatili in cattivita', nonche' delle uova da cova, all'interno della zona.
2. Nella zona di sorveglianza e' fatto divieto di:
a) movimentare volatili domestici e altri volatili in cattivita' al di fuori della zona per i primi quindici giorni successivi all'istituzione della zona stessa;
b) consentire la concentrazione di volatili domestici e altri volatili in cattivita' per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni come prescritto dall'ordinanza 22 ottobre 2005;
c) la caccia di uccelli selvatici.


Art. 5.
Divieto di accesso nelle zone faunistiche
1. E' fatto assoluto divieto di accesso a tutte le persone non autorizzate dai sindaci nelle zone faunistiche nelle quali sono stati rinvenuti morti i volatili risultati positivi al virus H5N1 ad alta patogenicita'.


Art. 6.
Durata delle misure
1. Le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenuto conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, per almeno ventuno giorni nel caso della zona di protezione e trenta giorni nel caso della zona di sorveglianza a partire dalla data in cui e' stato isolato un virus dell'influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.
La presente ordinanza viene diramata in via d'urgenza alle Autorita' sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 7.

Deroghe per il pollame e pulcini di un giorno.(*)
1. Il sindaco, previo parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare:
a) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a), lo spostamento, tra aziende poste all'interno della stessa zona di protezione, di pollastre pronte per la deposizione a condizione che il servizio veterinario competente per territorio effettui con esito favorevole:
nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;
nelle 48 h precedenti il carico, un'ispezione veterinaria e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, 10 tamponi tracheali;
le analisi devono essere effettuate presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.
Le aziende di destinazione devono essere poste sotto il controllo ufficiale del servizio veterinario. All'arrivo nella azienda di destinazione il sevizio veterinario effettua un controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di accasamento, la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli sopra citati da parte del servizio veterinario competente per territorio;
b) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma 2, lettera a), il trasporto di pollame destinato alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza a condizione che il servizio veterinario competente per territorio:
1) effettui, nelle 48 ore precedenti la prima spedizione, un'ispezione veterinaria sul pollame da inviare al macello che deve comprendere anche il prelievo di 10 tamponi tracheali, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali; tale ispezione copre tutto il pollame da inviare al macello entro i tre giorni successivi alla sua effettuazione. Per le spedizioni successive al terzo giorno, l'ispezione, comprensiva del prelievo di tamponi tracheali, deve essere ripetuta con le medesime modalita' indicate fino all'avvenuto svuotamento dell'allevamento;
2) verifichi che il carico e il trasporto del pollame al macello avvenga con attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, sono utilizzate esclusivamente a tale fine;
c) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma 2, lettera a), lo spostamento di pulcini di un giorno all'esterno delle zone soggette a restrizione, a condizione che il servizio veterinario competente per l'azienda di origine degli animali abbia effettuato 20 controlli sierologici e 20 tamponi tracheali, con esito favorevole, su altrettanti riproduttori, campionati in maniera statisticamente significativa. A tal fine, le aziende di destinazione:
1) devono essere poste sotto controllo ufficiale;
2) non devono contenere animali delle specie sensibili;
3) devono aver rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche;
d) in deroga all'art. 4, comma 2, lettera a), lo spostamento di pollastre all'esterno della zona di sorveglianza, a condizione che il servizio veterinario competente per territorio effettui:
nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;
nelle 48 h precedenti il carico un'ispezione veterinaria e, laddove possibile in relazione della taglia degli animali, 10 tamponi tracheali.
I campioni devono essere esaminati presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. All'arrivo nella azienda di destinazione il servizio veterinario effettua un
controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di accasamento, la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli sopra citati da parte del servizio veterinario competente per territorio.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera b), se nelle zone interessate non vi e' un macello o questo non ha sufficiente capacita' di macellazione, l'autorita' regionale provvede a individuarne uno situato all'interno del territorio di propria competenza. L'invio del pollame da macello al di fuori del territorio regionale, e' permesso solo con il preventivo e formale accordo tra la regione di spedizione e quella di destinazione, previo formale parere favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.
3. In tutti i casi di movimentazione, il trasporto del pollame e dei relativi prodotti deve avvenire preferibilmente su grossi assi stradali o per ferrovia; gli automezzi da utilizzare nelle aziende di volatili presenti nella zona di restrizione devono essere accuratamente lavati e disinfettati ad ogni scarico degli animali, secondo modalita' stabilite dai servizi veterinari.
4. I proprietari o i detentori degli animali hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato delle movimentazioni da e per l'azienda.

 

Art. 8.

Deroghe per le uova da cova.(*)
1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare, in deroga all'art. 3, comma 2, lettera d), la movimentazione di uova da cova all'interno della zona di protezione nonche' all'esterno di essa, a condizione che:
a) le uova siano inviate direttamente verso un incubatoio situato nel territorio regionale e individuato dall'autorita' regionale competente;
b) le uova e gli imballaggi che le contengono siano disinfettati sotto il controllo dei servizi veterinari;
c) almeno 20 riproduttori, campionati in maniera statisticamente significativa, siano stati sottoposti a controllo sierologico e tamponi tracheali, con esito negativo, da parte dei servizi veterinari.
2. I servizi veterinari devono verificare che l'incubatoio di destinazione garantisca la rintracciabilita' delle partite di uova introdotte ai sensi del comma 1.
3. I pulcini nati dalle uova di cui al presente articolo, possono essere destinati esclusivamente a allevamenti in cui sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modifiche.
4. L'invio delle uova ad incubatoi situati al di fuori del territorio regionale, e' consentito previo formale accordo tra la regione di spedizione e quella di destinazione, su formale parere favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.
5. I titolari degli incubatoi hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato delle movimentazione da e per l'azienda.

 

Art. 9.

Deroghe per carne, carne macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame.(*)
1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare, in deroga all'art. 3, comma 2, lettera e), l'invio dalla zona di protezione di:
a) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, solo se prodotta in conformita' dell'allegato II e delle sezioni II e III dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformita' delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;
b) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformita' delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;
c) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne e' contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all'allegato II al decreto legislativo 25 maggio 2005, n. 117, e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III del predetto decreto legislativo n. 117 del 2005;
d) prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III del decreto legislativo n. 117 del 2005;
e) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall'esterno della zona di protezione ma prodotta in stabilimenti all'interno della zona stessa in conformita' della sezione IV dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformita' del capo VIII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;
f) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformita' delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.

 

Art. 10.

Trasporto e utilizzo di taluni sottoprodotti di origine animale.(*)
1. Il trasporto dello strame o del concime di cui all'art. 3, comma 2, lettera f), ai soli fini della lavorazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002, puo' essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio regionale.

 

 

 


Roma, 11 febbraio 2006


Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105


Allegato I(**)
Le zone soggette a restrizione: aree in cui vengono istituite zone di protezione e sorveglianza:
 

Sezione A.
Regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Umbria.


Sezione B.
Provincia di Vibo Valentia: comune di Pizzo Calabro.
Provincia di Reggio Calabria: comune di Bruzzano.
Provincia di Taranto: comune di Manduria.
Provincia di Catania: comuni di Giarre, Mascali, Mineo e Catania.
Provinca di Siracusa: comune di Marina di Melilli.
Provincia di Lecce: comune di Torre San Giovanni Ugento e Vernole.
Provincia di Foggia: comune di Rodi Garganico.
Provincia di Bari: comune di Giovinazzo.
Provincia di Perugia: comune di Panicale.

 

(*) N.d.R.: Gli artt. 7-10 sono stati aggiunti con ordinanza del 14 febbraio 2006, pubblicata nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2006

(**) N.d.R.: L'allegato è stato così integrato per effetto, da ultimo, dell'ordinanza del Ministero della Salute del 28 febbraio 2006