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Decreto 4 maggio 2006, n. 227

 

Ministero della Salute. Regolamento recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE.

 

(GU n. 159 del 11-7-2006)

 



 

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2004/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante;
Vista la direttiva 2004/13/CE della Commissione del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2004/19/CE della Commissione del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE ed in particolare gli articoli 9, comma 1, e 10;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 aprile 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:


Art. 1.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' modificato come segue:
a) all'articolo 5, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto 28 marzo 2003, n. 123, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo 1 non e' obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.»;

b) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
«c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, non devono migrare:
1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale da svolgere una funzione tecnologica;
2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse loro applicabili;
3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.»;
c) l'articolo 9-bis, come inserito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e modificato dal decreto ministeriale 28 ottobre 1994, n. 735, e' modificato come segue:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:
«2-bis. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte B»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«I limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'articolo 9»;
d) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente articolo 9-ter:
«Art. 9-ter. - 1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio i materiali ed oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che fornisca, per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sul livello di migrazione specifica, criteri di purezza a norma dei decreti ministeriali 27 febbraio 1996, n. 209, 27 novembre 1996, n. 684 e 23 luglio 2003, onde consentire agli utilizzatori di tali materiali ed oggetti di rispettare le disposizioni sui prodotti alimentari»;
e) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo 14-bis:
«1. Chiunque sia interessato a che una sostanza riportata nell'allegato II - Sezione 1: parte B, venga inserita nell'elenco comunitario deve presentare una richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1935/2004, entro il 31 dicembre 2006»;

f) l'allegato II - Sezione 1: Parte B, come sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e modificato da ultimo dall'allegato IV del decreto ministeriale 28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue:
1) il punto 1 delle «OSSERVAZIONI GENERALI» e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente allegato contiene l'elenco seguente:
a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel prodotto finito, inclusi gli «additivi polimerici». Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;
b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione.
Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a) e b) sono in appresso denominate «additivi».
Ai fini del presente allegato, con il termine «additivi polimerici» s'intende qualsiasi polimero e/o prepolimero e/o oligomero che puo' essere aggiunto alla plastica per conseguire un effetto tecnico, ma che non puo' essere impiegato in assenza di altri polimeri quale componente strutturale principale dei materiali e degli oggetti finiti. Con esso s'intendono anche le sostanze che possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.
L'elenco non comprende:

a) le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri;
b) i coloranti;
c) i solventi.».
2) l'elenco delle sostanze e' sostituito dall'allegato III del presente regolamento.


Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- La direttiva 2004/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante e' stata pubblicata nella G.U.U.E. del 13 gennaio 2004, serie L n. 7.
- La direttiva 2004/13/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e' stata pubblicata nella G.U.U.E. del 30 gennaio 2004, serie L n. 27.
- La direttiva 2004/19/CE della Commissione del 1° marzo 2004 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e' stata pubblicata nella G.U.U.E. del 10 marzo 2004, serie L n. 71.

- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) e' il seguente:
«Art. 3. - 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.».
- Il decreto 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.
Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE) e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993.
- Il decreto 15 giugno 2000, n. 210 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

Recepimento della direttiva n. 99/91/CE), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000.
- Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

Recepimento della direttiva 2001/62/CE, della direttiva 2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE), e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.
- Il decreto 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,  recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006.

- Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto 21 marzo 973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 5. - Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantita' superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).

Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite e' pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 1;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non e' possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;

c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.
Gli stessi criteri di espressione dei risultati si applicano per il controllo dell'osservanza dei limiti di cessione specifica eventualmente indicati.

Nel caso di accoppiati o di altri materiali complessi, deve corrispondere alle condizioni e caratteristiche del presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con gli alimenti, sempreche' tale strato esplichi la funzione di barriera capace di impedire, per permeabilita' o altra causa, la migrazione di costituenti dei materiali non a contatto diretto con l'alimento, e cio' risulti alle prove di cessione indicate nell'allegato IV.
Il controllo dei limiti di migrazione specifici non e' obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite specifico di
migrazione.
Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari e' eseguito nelle peggiori condizioni di durata e temperatura prevedibili per l'uso.

La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica prevista al paragrafo 1 puo' essere garantita dalla determinazione della quantita' di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra tale quantita' ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformita' di un materiale o di un articolo e' obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato.
La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo 1 non e' obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto 21 marzo 1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9. - 1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.

2. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o piu' strati - ognuno dei quali e' costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:
a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del presente decreto alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;
b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B del decreto ministeriale 21 marzo 1973 alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci.
c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, non devono migrare:
1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale da svolgere una funzione tecnologica;
2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse loro applicabili;

3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.
3. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 10.
4. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di:
rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
siliconi;
resine epossidiche;
materiali e oggetti composti di due o piu' strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari e' costituito di materia plastica e almeno uno strato non e' costituito esclusivamente di materia plastica.
4-bis. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 4».
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto 21 marzo 1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 9-bis. - 1. I materiali e gli oggetti di cui all'art. 9, comma 2, non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantita' superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione); tale limite e' di 60 mg/kg di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;

b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non e' possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;

c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.
2. I limiti di migrazione specifica riportati nell'allegato I del presente decreto sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti che possono essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
b) fogli, pellicole o altri articoli che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra l'area della superficie di tali oggetti e la quantita' di prodotti alimentari a contatto.
In tali casi, i limiti indicati nell'allegato I, espressi in mg/kg, vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm2.
2-bis. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte B;
3. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'art. 9.».
- L'allegato II, sezione I, Parte B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1996) e modificato da ultimo dall'allegato IV del decreto ministeriale 28 marzo 2003, n. 123, e' ulteriormente modificato dal regolamento qui pubblicato.

Art. 2.
1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue:
a) al punto 8 delle «Introduzioni generali», la definizione di QM e' sostituita dalla seguente:
«QM = Quantita' massima di sostanza «residua» ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini del presente decreto, la quantita' di sostanza nel materiale o nell'oggetto e' determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato»;
b) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» sono inseriti, in fine, i monomeri e le sostanze di partenza riportate nell'allegato I del presente regolamento;
c) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» e' modificata la colonna «Denominazione» o «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato II al presente regolamento.

Art. 3.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, e' modificato come segue:
a) l'allegato I e' sostituito dall'allegato IV del presente regolamento;
b) l'allegato II, come sostituito dall'allegato V del decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e' sostituito dall'allegato V del presente regolamento;
c) l'allegato III, come sostituito dall'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e' sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

Art. 4.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue:
a) all'articolo 9, comma 1, la data «31 dicembre 2004» e' sostituita dalla seguente: «31 dicembre 2005»;
b) all'articolo 10 e' inserito, infine, il seguente comma:

«2. Tuttavia la data di riempimento puo' essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorita' competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto 28 marzo 2003, cosi' come modificato da decreto qui pubblicato:
«Art. 9. - 1. L'uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di materiali e oggetti di cui all'art. 8, comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2005.
2. L'uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di materiali e oggetti di cui all'art. 8, comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.
3. A decorrere dal 1° marzo 2003, la quantita' di componenti di NOGE con piu' di 2 anelli aromatici e almeno un gruppo epossidico nonche' i loro derivati, contenenti funzioni cloridriniche e aventi massa molecolare inferiore a 1000 Dalton, non deve essere riscontrabile nei materiali e oggetti di cui all'art. 8, comma 2, al limite di rilevabilita' di 0,2 mg/6 dm2, compresa la tolleranza analitica.
4. Il limite di rilevabilita' di cui al comma 3 deve essere determinato mediante metodo di analisi convalidato.
In mancanza di tale metodo puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione, in attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.
5. L'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto 28 marzo 2003, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 10. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano ai materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie e adesivi di cui all'art. 8, comma 2, lettere b) e c), posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003.
Detti materiali e oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
2. Tuttavia la data di riempimento puo' essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento.

La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorita' competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.».

Art. 5.
1. La commercializzazione e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento, e' consentita a partire dal 1° settembre 2005.
2. La produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 28 febbraio 2006.

3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la produzione, la commercializzazione e/o l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti contenenti l'azodicarbonammide, sostanza riportata nell'allegato III del presente regolamento con il numero di riferimento 36640, sono consentite fino al 1° agosto 2005. Tuttavia detti materiali ed oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
La data di riempimento puo' essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento.
La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorita' competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 4 maggio 2006
Il Ministro (ad interim): Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 115


Allegato I omissis

Allegato II omissis
 

Allegato III omissis

Allegato IV omissis

Allegato V omissis

Allegato VI omissis