AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Decreto 23 giugno 2006

 

Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/30/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

(GU n. 204 del 2-9-2006)


IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute dilimiti massimi di residui di sostanze attive dei  prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004,
supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (in registrazione presso la
Corte dei conti) e dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (in registrazione presso la Corte dei conti);
Vista la direttiva 2006/30/CE della Commissione del 13 marzo 2006, recante modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui del gruppo benomil (benomil, carbendazim e
tiofanato metile);

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive del gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato metile);

Visto il parere favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta dell'11 maggio 2006;


Decreta:
Art. 1.
La voce "Okra (gombo)" e' inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.c)1) Ortaggi a frutto - Solanacee, tra la voce "melanzane" e la voce "altri".

Art. 2.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive benomil, carbendazim e tiofanato metile, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 15 settembre 2006.

Art. 3.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbendazim e tiofanato metile, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 15 settembre 2006.

Art. 4.
I nuovi limiti massimi di residui trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 23 giugno 2006
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 292

Allegato 1

Omissis

Allegato 2

Omissis