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Decreto 10 maggio 2006, n.230

 

Ministero della Salute. Regolamento recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti.

(GU n. 160 del 12-7-2006)
 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985, aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE;
Vista la direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 31 marzo 2006;


A d o t t a


il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Il decreto 1° luglio 1994, n. 556, e' modificato come segue:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma 2-bis:
«2-bis. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui al comma 1, appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;
c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.»;
b) all'articolo 1, comma 3, e' soppressa la lettera a);
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. -

1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a) e b) devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite.
2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle condizioni ivi stabilite.

3. In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato I possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni.»;
d) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente articolo 2-bis:

«Art. 2-bis. - 1. Il rivestimento delle pellicole di cellulosa rigenerata definite all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), deve essere prodotto utilizzando le sostanze consentite per le materie plastiche di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, alle condizioni ivi stabilite.
2. I materiali ed oggetti ottenuti con le pellicole di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni»;
e) l'allegato I, Parte seconda, e' sostituito dall'allegato I al presente regolamento.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 10 maggio 2006
Il Ministro (ad interim): Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 114


Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.U.E.).


Note alle premesse:
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- La direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti e' stata pubblicata nella G.U.U.E. del 30 gennaio 2004, serie L n. 27.
- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) e' il seguente:


«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di' acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».
- Il decreto 1° luglio 1994, n. 556 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.

Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CE) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994.
- Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento della direttiva 2001/62/CE, della direttiva 2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE), e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito ilConsiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».


Nota all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 1. - 1. Il presente regolamento disciplina le pellicole di cellulosa rigenerata le quali:

a) costituiscono di per se' un prodotto finito, oppure
b) sono parte di un prodotto finito composto di altri elementi, e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.
2. La pellicola di cellulosa rigenerata e' un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte di vernice su uno o su ambedue i lati.

2-bis. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui al comma 1 appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;
c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica».
3. Il presente regolamento non si applica ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata definiti all'art. 4».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 luglio 1994, n. 556, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 2. - 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'art. 1, comma 2-bis, lettere a) e b) devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite.
2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'art. 1, comma 2-bis, lettera c) devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle condizioni ivi stabilite.
3. In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato I possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
- La Parte seconda dell'allegato I del decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, reca l'elenco delle sostanze autorizzate nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata verniciata.


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