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Ordinanza 26 agosto 2005

Ministero della Salute. Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.

Testo coordinato all'ordinanza del Ministero della Salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005)

(GU n. 204 del 2-9-2005)



 IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 495 concernente la produzione commercializzazione di carni di volatili da cortile;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ormoniche e tireostatiche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 concernente la produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 concernente la produzione e la commercializzazione di carni macinate e preparazioni di carne;
Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo per tutti gli Stati membri di predisporre indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;
Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

Ordina:

Art. 1.
Obbligo di registrazione delle aziende di volatili da cortile(*)
1. Le aziende commerciali di volatili che non siano state registrate conformemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 336/1999, sono sottoposte a provvedimento di divieto di commercializzazione di animali e prodotti dell'avicoltura per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni o, a scelta del proprietario all'abbattimento e distruzione, senza indennizzo, di tutti gli animali della specie avicola presenti.
2. Le spese per i provvedimenti di cui al comma 1 sono a carico dei titolari delle aziende assoggettate ai provvedimenti sanitari.
3. I servizi veterinari delle A.S.L. registrano nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica le informazioni relative alle aziende registrate ai sensi del decreto legislativo n. 336/1999. E' escluso dalla registrazione nella banca dati nazionale l'allevamento rurale inteso come il luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili, destinati esclusivamente all'autoconsumo.

 

(*) N.d.R:: Articolo così modificato dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005). Le modifiche sono riportate in corsivo.

 

Art. 1-bis. (*)

1. Il presente articolo stabilisce le modalita' che i soggetti facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad applicare per assicurare la rintracciabilita' di ogni movimentazione dei volatili delle specie di cui all'art. 2, punto 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993, e successive modifiche.
2. Per i fini di cui al comma 1, il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonche' quello delle strutture adibite o utilizzate per il commercio all'ingrosso di volatili, deve:
a) registrare ogni partita di volatili introdotta o uscita dalle proprie strutture, indicando, per ciascuna, la quantita', le specie, la data, la provenienza o la destinazione. La registrazione puo' essere effettuata anche su registri gia' in possesso per altri fini;
b) compilare, per ogni partita da movimentare in uscita, il modello 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, come modificato, indicando la struttura di provenienza degli animali.
3. I soggetti di cui al comma 2, sono tenuti ad assolvere agli obblighi stabiliti nel medesimo comma 2, anche quando i volatili sono destinati a un commerciante al dettaglio, compreso quello avente sede fissa nonche' quello ambulante o itinerante, nonche' ad un successivo commerciante all'ingrosso o al dettaglio.
4. In assenza di provvedimenti restrittivi dovuti a motivi di polizia sanitaria, il modello 4 deve essere redatto in duplice copia, datato e sottoscritto esclusivamente dal titolare o dal responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento o dal commerciante all'ingrosso, senza alcuna vidimazione da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. Una delle copie deve essere conservata per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio a cura dello stesso soggetto che vi ha provveduto; l'altra copia, che deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso modello 4, deve essere conservata, per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio, dal titolare o dal responsabile dell'azienda, struttura, impianto o luogo in cui sono introdotti i volatili.
5. Il commerciante al dettaglio che detiene volatili presso un'azienda o in qualsiasi altro luogo o impianto di cui e' proprietario o responsabile, per un tempo superiore alle 72 ore, deve dotarli di ogni struttura ed attrezzatura adeguate al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e di benessere degli animali.
6. Gli obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 devono essere assolti anche nel caso di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attivita' promozionali o espositive, comunque denominate.
7. Il commerciante all'ingrosso di volatili deve assicurare il regolare avvicendamento degli animali al massimo entro trenta giorni dal loro acquisto; i restanti requisiti, necessari all'individuazione di tale soggetto, sono i medesimi indicati all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193.

 

(*) N.d.R.:  Articolo aggiunto dall'ordinanza del Ministero della salute del 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005)

Art. 2.
Misure di quarantena e controllo nelle aziende di volatili da cortile(*)
1. L'introduzione di volatili in aziende commerciali, che gia' risultino registrate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 336/1999, e' consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) il proprietario o il responsabile dell'azienda deve aver preventivamente informato il Servizio veterinario competente per territorio con almeno ventiquattro ore lavorative di anticipo dell'introduzione degli animali;
b) i volatili devono essere mantenuti in quarantena per ventuno giorni dal momento dell'accasamento, ad eccezione di quelli introdotti negli allevamenti rurali nonche' negli allevamenti industriali in grado di garantire l'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A alla presente ordinanza. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le regioni e le province autonome attuano, sul territorio di competenza, le norme previste all'allegato A.

2. Il Servizio veterinario delle ASL competenti per territorio effettua gli opportuni controlli sulle aziende di cui al comma 1, effettuando se del caso campionamenti sulle partite introdotte.
3. Il Ministero della salute, su richiesta delle regioni e province autonome, puo' concedere, deroghe alle modalita' di effettuazione della quarantena, sentito il Centro nazionale di referenza per le malattie dei volatili.


(*) N.d.R:: Articolo così modificato dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005). Le modifiche sono riportate in corsivo.


Art. 3.
1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 7, si applicano alle carni di volatili da cortile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, alle carni di selvaggina da penna d'allevamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, nonche' a quelle di selvaggina da penna cacciata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, come modificati, d'ora innanzi tutte denominate carni avicole, nonche' ai prodotti a base di carne e alle preparazioni contenenti carni avicole.
2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive delle specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore alimentare che trattano carni avicole nonche' i prodotti a base di carne e le preparazioni contenenti carni avicole, devono riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
3. L'obbligo di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, deve essere assolto dal produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni o, quando provengono da Paesi comunitari e terzi, dal primo destinatario nazionale delle stesse; tali soggetti vi devono provvedere in qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al pubblico ai fini della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla loro distribuzione sia al dettaglio che agli esercizi che somministrano tali alimenti.
4. Per i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni e, nel caso di merci introdotte in provenienza da Paesi comunitari e terzi, il primo destinatario nazionale delle stesse che non hanno provveduto direttamente all'obbligo di etichettatura, devono indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il soggetto a cui hanno demandato tale adempimento, al quale devono fornire per iscritto le informazioni stabilite agli articoli 4, 5, 6 e 7.
5. Con riguardo all'obbligo di indicazione in etichetta della data di introduzione nel territorio nazionale delle carni avicole e dei relativi prodotti a base di carne e delle preparazioni, provenienti da Paesi comunitari e terzi, essa e' quella che risulta dalla registrazione di ingresso delle merci nella struttura di prima destinazione sul territorio nazionale, registrazione che deve essere effettuata dal proprietario o dal responsabile di detta struttura anche utilizzando registri gia' in possesso per altri fini; detta registrazione deve altresi' permettere l'immediata correlazione tra la data di introduzione della merce e il quantitativo o lotto cui e' riferita.
6. I soggetti che aderiscono all'etichettatura volontaria effettuata ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2004, citato in premessa, possono assolvere all'obbligo di etichettatura delle carni avicole, integrando solo quelle informazioni dell'art. 4 della presente ordinanza che non vi compaiono.


(*) N.d.R.:  Articolo così sostituito dall'ordinanza del Ministero della salute del 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005)

Art. 4.
Prescrizioni relative alle carni fresche avicole (*)
1. L'operatore alimentare che effettua le operazioni di macellazione delle carni avicole deve fornire le seguenti informazioni, mediante l'apposizione su un'apposita etichetta, sulla carcassa, o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:
a) la sigla IT oppure ITALIA seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL dell'allevamento di provenienza degli animali, riportato sul documento di accompagnamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 2003;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
2. L'operatore del settore alimentare che effettua le operazioni di sezionamento deve riportare le seguenti informazioni su un'apposita etichetta apposta su ogni singolo pezzo o sul materiale di confezionamento od imballaggio:
a) la sigla IT oppure ITALIA seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;
b) data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;
c) numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
3. Nel caso di carcasse o parti di carcasse fornite al consumatore non confezionate singolarmente nello stabilimento di produzione l'informazione di cui ai comma 1 o 2 possono essere apposte sull'imballaggio.
4. Il punto vendita delle carni avicole intere o sezionate, ove presentate al consumatore finale non confezionate individualmente all'origine e' tenuto ad esporre le informazioni di cui ai comma 1 o 2 o a collocare suddette informazioni su un'etichetta da apporre sul prodotto preincartato.


(*) N.d.R:: Articolo così modificato dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005). Le modifiche sono riportate in corsivo.


Art. 5.
Prescrizioni relative alle carni fresche avicole provenienti da Paesi comunitari e terzi(*)
1. L'operatore alimentare nel caso in cui introduca direttamente al macello volatili da cortile vivi in provenienza da altro Paese membro o da Paese terzo deve riportare sull'etichetta delle carni ottenute da tali volatili, che deve essere apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:
a) l'origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
2. L'operatore alimentare nel caso in cui introduca carni fresche avicole ai fini del sezionamento da altro Paese membro o da Paese terzo deve riportare sull'etichetta apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:
a) l'origine delle carni: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data o il numero di lotto di sezionamento;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
3. L'operatore del settore alimentare che introduca da un Paese comunitario o terzo carni avicole, intere o sezionate per essere commercializzate tal quali deve riportare sull'etichetta apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:
a) l'origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data di introduzione nel territorio nazionale. Per le provenienze sia comunitarie che da Paesi terzi si applica quanto stabilito all'art. 3, comma 5

3-bis. Nei punti vendita delle carni avicole le informazioni di cui ai comma 1, 2 e 3 devono essere fornite al consumatore secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 4.(**)


(*) N.d.R:: Articolo così modificato dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005). Le modifiche sono riportate in corsivo.

(**) N.d.R.: Il comma 3-bis è stato aggiunto dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005)


Art. 6. (*)
1. L'operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole e' tenuto ad apporre sull'etichetta di ogni singola confezione la data di preparazione o il numero di lotto nonche':
a) nel caso di utilizzo della materia prima cui e' fatto riferimento all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a), la parola ITALIA.;
b) nel caso di animali vivi o di materia prima diversi da quella della lettera a), l'indicazione per esteso del Paese comunitario o del Paese terzo da cui provengono gli animali vivi o la materia prima, anche se si tratta di animali macellati o di materia prima lavorata in stabilimenti nazionali.
2. Nei punti vendita che producono preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole, le informazioni di cui al comma 1, devono essere fornite con le stesse modalita' stabilite all'art. 4, comma 4.
3. Al fine di permettere lo smaltimento delle scorte degli imballaggi e delle etichette, fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare e' autorizzato a riportare le indicazioni stabilite alle lettere a) e b) del comma 1, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.


(*) N.d.R.:  Articolo così sostituito dall'ordinanza del Ministero della salute del 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005)

Art. 7.
Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile provenienti da Paesi comunitari o terzi
1. L'operatore del settore alimentare che introduca da un Paese comunitario o terzo preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole, deve riportare sull'etichetta le seguenti informazioni:
a) origine: con specifica in chiaro del paese di provenienza;
b) data di introduzione nel territorio italiano.

1-bis. Per la data di introduzione si applica quanto stabilito all'art. 3, comma 5. Fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare e' autorizzato a riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.


(*) N.d.R.: Il comma 1-bis è stato aggiunto dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005)


Art. 8.
Sanzioni(*)
Salvo che il fatto costituisca reato e quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/1992, la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' da un minimo di sette giorni a un massimo di ventuno giorni.


(*) N.d.R:: Articolo così modificato dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005). Le modifiche sono riportate in corsivo.


Art. 9.
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni di cui agli articoli 4-7 si applicano a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione.
2. La presente ordinanza ha validita' sino al 31 dicembre 2007.

Roma, 26 agosto 2005
Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 129

 

N.d.R.: Si riporta di seguito il comma 11 (articolo unico) dell'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005): "Le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, come modificate dalla presente, si applicano alle carni avicole, alle preparazioni e ai prodotti a base di carne contenenti carni avicole, ottenuti anche in altri Paesi successivamente alla data di cui all'art. 9".