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Decreto 9 agosto 2005, n. 199

Ministero della Salute. Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

(GU n. 223 del 24-9-2005)


 IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004;
Visto in particolare il decreto 30 aprile 1998, n. 250, recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE;
Vista la direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;
Sentito il Consiglio Superiore di Sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 4 aprile 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 4 maggio 2005;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004, e' modificato come segue:
a) all'articolo 12, comma 2, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera:
«c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»;
b) all'articolo 12, comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera:
«c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»;
c) l'allegato VIII concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego e' modificato come segue:
1) la dizione «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» e' sostituita dalla seguente: «alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519»;
2) la dizione «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» e' sostituita dalla seguente «alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57»;
3) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi» e' sostituita dalla seguente «complementi alimentari liquidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
4) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» e' sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
5) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» e' sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
6) la tabella relativa alla voce «E 951 aspartame» e' completata come segue:

Essoblaten                        |1000 mg/kg


7) la tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio» e' sostituita dall'allegato I del presente decreto;
8) e' aggiunta, in fine, la tabella di cui all'allegato II del presente decreto.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Nota al titolo:
- La direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari e' stata pubblicata nella GUUE serie L n. 24 del 29 gennaio 2004.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e' il seguente:
«Art. 5 - E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, e comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) - f) (Omissis);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali.».
- Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' il seguente:
«Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 12 (Etichettatura). - 1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione "edulcorante da tavola a base di ..." seguita dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.
2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:
a) polioli: "un consumo eccessivo puo' avere effetti lassativi";
b) aspartarne: "contiene una fonte di fenilalanina";
c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".
3. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:
a) prodotti alimentari contenenti polioli in quantita' superiore al 10%: "un consumo eccessivo puo' avere effetti lassativi";
b) prodotti alimentari contenenti aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina";
c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".».
- L'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «edulcoranti autorizzati e relative condizioni di impiego».
- La tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio» riportata nell'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/l996 e' sostituita dall'allegato I del decreto qui pubblicato.
- All'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 e' aggiunta in fine la tabella relativa alle voci «E 955 sucralosio» ed «E 962 sale di aspartame-acesulfame» riportata nell'allegato II del decreto qui pubblicato.

Art. 2.
1. La commercializzazione dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto sara' vietata a partire dal 29 luglio 2005. Tuttavia i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 29 luglio 2005 possono essere commercializzati fino al 29 gennaio 2006.

Art. 3.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano provveduto entro il 29 gennaio 2005 al recepimento della direttiva, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 9 agosto 2005
Il Ministro: Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 134


Allegati omessi