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Decreto 18 ottobre 2005

 

Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2004/96/CE, recante modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nickel).

 

(GU n. 298 del 23-12-2005)



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, attuazione delle direttive CEE n. 83/478 e n. 85/610 recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993 - ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 2003, n. 302, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;
Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva 1999/77/CE della Commissione, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Vista la direttiva 2004/96/CE della Commissione delle Comunita' europee del 27 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico (nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate);

Decreta:

Art. 1.
1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 ottobre 2003, alla voce 40 «Nickel», seconda colonna, il punto 1 e' sostituito dal testo seguente:
«1) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione del nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 \mug/cm2 per settimana (limite di migrazione);».

Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 394