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Decreto-Legge 1 ottobre 2005, n. 202

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

(GU n. 229 del 1-10-2005)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerati i recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria;
Valutato il rischio potenziale di una catastrofica pandemia influenzale;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure idonee ad evitare il rischio in Italia di una tale emergenza sanitaria attraverso controlli piu' rigorosi alle frontiere sugli animali vivi e sugli alimenti, nonche' ad elevare il livello di protezione dei cittadini;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 settembre e del 23 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e degli affari esteri;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze
1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e' istituito presso la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unita' centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalita' di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonche' delle Facolta' universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanita' militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della salute.
2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalita' di partecipazione alle attivita' del Centro e dell'Unita' di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
3. E' istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, nonche' del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti.
4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute e' autorizzato a:
a) indire, concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello;
b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.
5. La dotazione organica del Ministero della salute, e' incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

Art. 2.
Modalita' di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali
1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si puo' fare fronte, su proposta del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' di costituzione di scorte regionali di farmaci antivirali, che costituiscono finalita' prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.

Art. 3.
Comando Carabinieri per la tutela della salute
1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di: «Comando Carabinieri per la tutela della salute».
2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute e' potenziato di 96 unita' di personale, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unita' di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2 sono a carico del Ministero della salute, che provvedera' anche al versamento dei relativi oneri sociali.
4. Per gli scopi di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 a decorrere dall'anno 2006.

Art. 4.
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
2. Per le attivita' di prevenzione e di profilassi internazionale, nonche' per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute puo' derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro 10.300.000.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
Interventi urgenti nel settore avicolo
1. Per sostenere il mercato delle carni avicole, colpito dalla crisi derivante dalla drastica riduzione dei consumi, conseguente ai recenti eventi di influenza aviaria e per eventuali altre situazioni eccezionali, l'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate ed altri prodotti per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo massimo di 20 milioni di euro.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, nonche' mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Storace, Ministro della salute
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Allegato
Tabella prevista dall'art. 3
POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 

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         Grado/ruolo          |      Personale in extraorganico
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Capitano                      |
Tenente/S. tenente            |
Totale ufficiali              |                20 (a)
Luogotenente                  |
Mar.A. UPS                    |
Mar. Capo                     |
Mar. Ord.                     |
Mar.                          |
Totale ispettori              |                  76
Totale generale               |                  96


(a) Il personale Ufficiali e' in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.