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Decreto 31 maggio 2004

Ministero della Salute. Proroga temporanea dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari.

(GU n. 150 del 29-6-2004) 

 

 


 IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in
commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale;
Visto l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/200/CE;
Visto l'art. 1 del citato regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1490/2002/CE;
Vista la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1112/2002/CE;
Considerato che l'applicazione della normativa e' consentita solo per quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea;
Ritenuto che alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea possono usufruire di una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformita' al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero;
Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;
Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;
Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di Euro 258,23, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;
Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate;
Decreta:
Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.
Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute, attualmente in corso, ed alla loro riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.
 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate.
 

Roma, 31 maggio 2004
 

Il direttore generale: Marabelli



Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI IN SCADENZA NEL 2004 E CON AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2005 (omesso)