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Decreto 27 agosto 2004

 Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

(GU n. 292 del 14-12-2004- Suppl. Ordinario n.179)

  

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 


Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327;
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i) e 7 lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, con il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come prodotti fitosanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili;
Viste le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, e successive modifiche, concernenti le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente negli ortofrutticoli, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)», come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003), 28 marzo 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003), 22 luglio 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003), 18 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2004), 9 aprile 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004), 7 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004), 7 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004), 7 maggio 2004 (in corso di pubblicazione);
Visto il sopracitato decreto del Ministro della salute 18 dicembre 2003 e i decreti dirigenziali relativi emanati fino alla data del 31 maggio 2004 con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove o con cui sono state approvate modifiche di impiego di prodotti gia' registrati, definendo inoltre i relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993) e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;
Visto il regolamento n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 e i successivi decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive allossidim sodio, haloxifop etossietile, ametrina, benzoilprop etile, benzossimato, benztiazuron, brandol, bromacile, bromofenossima, butilate, carbofenotion, quizalofop, cianazina, cicloato, quinalfos, clorfenson, clorfenvinfos, clormefos, clortiamid, dalapon, demeton-S-metilsolfone, desmetrina, diafentiuron, diclobutrazolo, diclofluanide, diclorprop, difenamide, difenzoquat, dimepiperate, dinitramina, dioxacarb, disulfoton, ditalimfos, endotal, esazinone, etacelasil, EPTC, etiofencarb, etoato metile, fenotiocarb, fenpropatrin, fenson, fentoato, flamprop isopropile, flamprop isopropile isomero R, flamprop metile, fluazifop, flucitrinate, flumetralin, fonofos, forate, formotion, fosammina d'ammonio, fosfamidone, furalaxil, furatiocarb, isofenfos, isopropalin, metilisocianato, metobromuron, metolaclor, metoprene, metoprotrin, metossicloro, metoxuron, monocrotofos, naptalam, neburon, ossicarbossina, oxadixil, perfluidone, pirazzossifen, piridafention, pirifenox, polisolfuro di bario, profenofos, prometrina, propoxur, secbumeton, sulfotep, TCA, temefos, terbufos, terbumeton, terbutrina, tetraclorvinfos, tetradifon, tiazafluron, tiocarbazil, tiofanox, tionazin, triazofos, triforine, non iscritte nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;

Viste le decisioni di non inclusione nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive paration, clorfenapyr, fentin acetato, fentin idrossido, benomil, azafenidin, paration metile, aldicarb, acefate, simazina, fention, amitraz e i successivi decreti ministeriali e dirigenziali con cui sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive, e consentito il mantenimento di alcuni usi essenziali per i prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive aldicarb e fention;
Visto il regolamento n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003 che ha consentito il mantenimento di alcuni usi essenziali per i prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive acifluorfen, bromopropilato, cartap, dalapon, eptenofos, fomesafen, setossidim, vamidotion;
Vista la decisione n. 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004 e i successivi decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazetapir, flurenol, esaflumuron, cumatetralil, cumacloro, tallio solfato, triadimefon, tridemorf, nuarimol, metidation, cinosulfuron, primisulfuron, pretilaclor, quinclorac, non iscritte nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE, eccetto alcuni impieghi ritenuti essenziali per le sostanze attive metidation, cinosulfuron, pretilaclor e quinclorac;
Visti i decreti con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorbufam, clorfurenol, cloroxuron, flurtamone, formetanate, ossichinoleato di rame, su rinuncia delle imprese titolari di registrazione;

Vista la rettifica della direttiva 2004/2/CE della Commissione del 9 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 28 del 31 gennaio 2004;
Viste le rettifiche della direttiva 2003/113/CE della Commissione del 3 dicembre 2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 98 del 2 aprile 2004 e L 104 dell'8 aprile 2004;

Vista la direttiva 2004/59/CE della Commissione del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui di bromopropilato;

Vista la direttiva 2004/61/CE della Commissione del 26 aprile 2004, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso e' vietato nella Comunita' europea;
Considerata la necessita' di unificare i sopracitati provvedimenti per facilitare la consultazione dei limiti massimi di residui nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

 


Decreta:
 

 

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto riguarda i prodotti destinati all'alimentazione umana ed a quella degli animali e stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari nei:
a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A;

b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B;
c) altri prodotti di origine vegetale, di cui all'allegato 1, parte C;
d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D;
e) altri prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte E.
2. Il presente decreto si applica anche ai prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, di cui al comma 1, in quanto possono contenere i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari.


Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari»: i residui delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, dei loro metaboliti e dei loro prodotti di degradazione o di reazione presenti nei o sui prodotti destinati all'alimentazione umana e a quella degli animali, quali definiti negli allegati 2, 3 e 4;
b) «immissione in circolazione»: qualsiasi consegna, a titolo oneroso o gratuito, dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1 e 2;
c) «intervallo di sicurezza»: l'intervallo in giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione in circolazione;
d) «Stato membro di origine»: lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto e commercializzato o viene immesso in libera pratica uno dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1 e 2.


Art. 3.
Esclusione dal campo di applicazione in relazione ai limiti massimi di residui

1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, trattati prima dell'esportazione verso un Paese terzo per i quali possa essere adeguatamente provato che:
a) il Paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi;
b) il trattamento e' necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il Paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso.
2. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, per i quali e' provato adeguatamente che sono destinati:
a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali;
b) alla semina o alla piantagione.
3. Il presente decreto non si applica agli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, disciplinati dal decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e successive modifiche, agli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e successive modifiche, e ai mangimi quali sostanze indesiderabili, disciplinati dal decreto ministeriale 23 dicembre 2002, n. 317.


Art. 4.
Limiti massimi di residui

1. I prodotti di cui all'art. 1 non devono contenere, dal momento in cui sono immessi in circolazione, quantita' di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari superiori a quelle specificate negli elenchi di cui agli allegati 2, 3 e 4. Nel caso di derrate immagazzinate in silos, magazzini, frigoriferi e simili, e limitatamente ai trattamenti ammessi dopo la raccolta, i limiti di residui si intendono applicabili dal momento in cui sono immessi in circolazione, dopo aver rispettato l'intervallo di sicurezza eventualmente previsto.
2. Nei prodotti di origine vegetale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.
3. Nei prodotti di origine animale di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3.
4. Nei prodotti di origine animale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), sono ammessi i limiti massimi di residui delle sostanze cloro-organiche di cui all'allegato 4, in considerazione di una possibile contaminazione ambientale, qualora tali limiti non siano stati indicati in modo specifico nell'allegato 3.
5. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano fissati limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti negli allegati 2 e 3, tenendo conto rispettivamente della concentrazione dei residui in seguito  al processo di essiccazione, di concentrazione o di diluizione conseguente alla trasformazione.
6. Nel caso di alimento composto, per il quale non siano stati fissati limiti massimi di residuo, i limiti massimi applicabili non devono essere superiori alla somma degli apporti derivanti dagli ingredienti, tenuto conto delle relative concentrazioni degli stessi nella miscela, dei limiti fissati per essi negli allegati 2, 3 e 4 e delle disposizioni del comma 5.
7. Per i prodotti agricoli vegetali e animali non indicati in modo specifico negli allegati 2, 3 e 4, esclusi quelli rientranti nelle ipotesi di cui ai commi successivi, e' tollerato un residuo delle sostanze attive elencate negli allegati 2, 3 e 4 o delle sostanze attive revocate, non superiore a 0,01 mg/kg.

8. Le spezie, il caffe' crudo, il cacao in grani, il te' ed i prodotti similari, i semi oleaginosi ed altri prodotti agricoli vegetali importati non oggetto di coltivazione in Italia, possono contenere residui delle sostanze attive pari al massimo dei valori indicati per quella sostanza attiva, salvo diversa specifica indicazione.
9. Per i prodotti agricoli vegetali importati, derivanti da colture non oggetto di coltivazione in Italia e per le sostanze attive non elencate nell'allegato 2, e' tollerato un valore di residuo non superiore a 0,01 mg/kg.
10. L'indicazione di un limite massimo di residuo non necessariamente indica un impiego consentito in Italia. Cio' in quanto il limite indicato puo' derivare da impieghi non previsti in Italia, ma consentiti in altri Stati Membri, da tolleranze ammesse all'importazione o, infine, da una contaminazione ambientale che si puo' attribuire a trattamenti effettuati nel passato.


Art. 5.
Impieghi ed intervalli di sicurezza per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia

1 . Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza di ciascun prodotto fitosanitario registrato in Italia sono quelli riportati esclusivamente nelle etichette autorizzate.

2. Tuttavia, per comodita' di consultazione, l'allegato 5 riporta tutti gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia. In alcuni casi sono anche indicati il valore minimo e il valore massimo degli intervalli presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari in commercio contenenti la sostanza attiva.
3. L'intervallo di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 non viene indicato in quegli impieghi per i quali il trattamento avviene precedentemente alla raccolta in modo tale da garantire il rispetto dei limiti massimi di residuo previsti negli allegati 2 e 3.


Art. 6.
Controlli ufficiali

1. I controlli ufficiali per il rispetto dei limiti massimi di residui, di cui all'art. 4, sono effettuati, almeno a campione, secondo i criteri indicati nei decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, nel decreto legislativo n. 123 del 3 marzo 1993, eccettuato l'art. 8 ed al decreto legislativo n. 156 del 26 maggio 1997, eccettuati gli articoli 6 e 7, e nel decreto del Ministro della salute 23 luglio 2003.
2. All'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della sanita' del 23 dicembre 1992, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«3. Il Ministero della sanita', entro il 31 agosto di ogni anno, comunica alla Commissione delle Comunita' europee le informazioni relative all'esecuzione del programma nazionale di controlli ufficiali e del programma comunitario coordinato di controlli dell'anno precedente;

3-bis. Il Ministero della sanita', entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alla Commissione il programma nazionale previsionale di controlli ufficiali per l'anno di calendario successivo. Tale programma previsionale deve contenere specificati almeno:
a) i prodotti alimentari da sottoporre ad analisi ed il numero di campioni alimentari da prelevare;
b) i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari da ricercare;
c) i criteri applicati nell'elaborazione di tale programma.».


Art. 7.
Procedura di conciliazione

1. Gli organi deputati al controllo ufficiale, qualora rilevino in un prodotto di cui all'art. 1 la presenza di livelli di residui superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e qualora detto prodotto provenga da uno Stato membro dell'Unione europea, denominato Stato membro di origine, e sia documentatamente conforme alla normativa ivi vigente, informano entro sette giorni dal riscontro della violazione il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, delle misure restrittive adottate.
2. Il Ministero della salute comunica, entro venti giorni a partire dalla data di applicazione delle misure restrittive di cui al comma 1, alle autorita' competenti dello Stato membro di origine ed alla Commissione europea le misure adottate, documentando la motivazione.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, inizia con lo Stato membro di origine del prodotto alimentare uno scambio di informazioni per eliminare, se possibile, gli effetti restrittivi delle misure adottate, mediante una serie di misure concordate.
4. Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero della salute e le Autorita' competenti dello Stato membro di origine notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti e le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la eventuale fissazione di un limite massimo di residuo convenuto.
5. La Commissione europea puo' fissare un limite massimo di residuo temporaneo valido sino a quattro anni.


Art. 8.
Misure di ispezione veterinaria

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 non pregiudica le misure di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di sostanze attive antiparassitarie nei prodotti di origine animale, in particolare le misure adottate conformemente al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.


Art. 9.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti.

 

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 

Roma, 27 agosto 2004
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, Sanita' foglio n. 218


Allegato 1 (omissis)


Allegato 2 (omissis)

 


Allegato 3 (omissis)
 


Allegato 4 (omissis)


Allegato 5 (omissis)