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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2003 n. 3285

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. 

(GU n. 106 del 9-5-2003)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale", cosi' come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;
Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumita' connessi ad agenti virali trasmissibili;
Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessita' di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire la disponibilita' di personale, beni e servizi, individuando, altresi', idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita' nazionale;
Viste le note in data 23, 27 e 28 aprile 2003, con cui il Ministro della salute ha rappresentato in particolare la necessita' di procedere all'adozione di un'ordinanza di protezione civile nell'ambito dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003;

D'intesa con il Ministro della salute;

Dispone:

Art. 1.
1. Ferma l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3275/2003 citata in premessa anche per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato, sulla base delle indicazioni contenute nell'ambito del piano definito dal Ministro della salute, ed avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori, provvede all'adozione di tutte le necessarie iniziative volte a realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione in relazione alle possibili situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumita' derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili.
2. Il capo del Dipartimento - Commissario delegato in particolare provvede, sulla base delle indicazioni contenute nell'ambito del piano definito dal Ministro della salute, a:
a) definire piani di impiego straordinario di personale medico presso gli aeroporti e le altre strutture di transito di persone e merci, di interesse rispetto al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;
b) disporre affinche' il personale comunque operante presso gli aeroporti e le altre strutture di cui alla lettera a) abbia la disponibilita' di strumenti e materiali destinati ad assicurare adeguata prevenzione e protezione da situazioni di possibile contagio;
c) individuare, disponendone l'adozione, procedure di verifica sanitaria nei confronti di persone e merci nell'ambito degli aeroporti e delle altre strutture di cui alla lettera a), volte ad accertare eventuali situazioni di rischio;
d) disporre per la realizzazione urgente presso gli aeroporti e le altre strutture di cui alla lettera a) di opere destinate a percorsi speciali presso cui far affluire passeggeri, bagagli e merci provenienti da zone a rischio;
e) destinare le acquisizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), dell'ordinanza n. 3275/2003, anche all'adeguamento delle dotazioni nella disponibilita' delle strutture ospedaliere, con particolare riferimento ai servizi di pronto soccorso e di laboratorio;
f) disporre per il potenziamento delle strutture e delle attrezzature dell'istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma e dell'azienda ospedaliera "Luigi Sacco" di Milano;
g) disporre per la realizzazione di nuove strutture complesse dedicate a malattie infettive negli ospedali e nei policlinici universitari, ovvero per il potenziamento e lo sviluppo di quelle gia' esistenti, anche mediante l'assegnazione di ulteriori risorse umane e di mezzi.
3. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, puo' avvalersi, su indicazione del Ministro della salute per quanto concerne il personale sanitario, della consulenza di professionisti ed esperti nelle materie e nelle attivita' di interesse, sulla base di scelte nominative di carattere fiduciario.
4. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, e che comunque presta lavoro straordinario presso il Dipartimento medesimo ai sensi di precedenti ordinanze di protezione civile, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attivita' di emergenza, specificamente individuato dal capo del Dipartimento della protezione civile, e' riconosciuta fino al 31 dicembre 2003 una speciale indennita' operativa mensile, forfetariamente commisurata a 50 ore di straordinario festivo e notturno.

Art. 2.
1. Le compagnie aeree, anche straniere, sono tenute, ove richiesto dal capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ovvero dai responsabili degli aeroporti, a fornire, entro ventiquattro ore, ogni utile informazione in ordine al traffico di passeggeri e merci di competenza, ed in deroga, ove necessario, alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996; parimenti tale obbligo e' posto in capo alle societa' di gestione di telefonia mobile per le utenze telefoniche di competenza, relativamente a possibili esigenze di informazione coerenti con le finalita' di cui alla presente ordinanza.
2. Le imprese di trasporti, pubbliche o private, sono tenute, ove richiesto dal capo Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ovvero dai responsabili delle altre strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), a fornire, entro ventiquattro ore, ogni utile informazione in ordine al traffico di passeggeri e merci di competenza, ed in deroga, ove necessario, alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996.
3. Il capo Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato dispone, ove necessario, l'interdizione dell'uso degli aeroporti italiani ai fini della interruzione o della riduzione del traffico aereo interessante quei Paesi che non adottino idonee misure volte ad assicurare verifiche di carattere sanitario, anche in deroga alle disposizioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3.
1. L'istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma e l'azienda ospedaliera "Luigi Sacco" di Milano relativamente alla struttura organizzativa complessa dedicata alle malattie infettive, sono autorizzati ad assumere per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, a tempo parziale o a tempo pieno, in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 4 e secondo un piano approvato dal Ministro della salute, rispettivamente sino a cinquanta e trenta unita' di personale medico e paramedico; il Ministero della salute, anche in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 4 e' autorizzato ad assumere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, sessantatre unita' di personale medico all'esito delle procedure concorsuali gia' disposte.

Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle norme di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3275/2003 e di cui all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 3282/2003 citate in premessa, nonche' delle ulteriori sotto elencate norme:
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 34;
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, titolo IV, capo I;
legge 30 settembre 1993, n. 388, e relativi protocolli di adesione;
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 2;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 34 e 35;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18.

Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3275/2003, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 11, comma 2, dell'ordinanza n. 3282/2003. 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2003
Il Presidente: Berlusconi