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Decreto 31 maggio 2003

Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari. 

(GU n. 161 del 14-7-2003) 

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;
Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
Visto il regolamento CE n. 472/2002 della Commissione del 12 marzo 2002 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
Visto il decreto 23 dicembre 2000 recante il recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare l'art. 9;
Ritenuto di dover modificare ed integrare il citato decreto 23 dicembre 2000;
Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 27 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.
Il decreto 23 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001, e' modificato come segue.
A) All'allegato I sono apportate le seguenti modifiche:
1) il punto 4.1.1 e' sostituito dal seguente:
"4.1.1. Peso del campione elementare.
Il peso del campione elementare e' di circa 300 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente al punto 5 del presente allegato e ad eccezione delle spezie, nel cui caso il peso del campione elementare e' di circa 100 grammi. Nel caso delle confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa";
2) al punto 5.1., dopo la voce "cereali", e' aggiunta la voce "spezie";
3) la tabella 2 "Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita", e' completata come segue:

=====================================================================
        |              |Peso o numero |              |
        |              |    delle     |  Numero di   |
        |  Peso della  | sottopartite |   campioni   |   Campione
Prodotto|partita (in t)|     (n)      |  elementari  |globale (in kg)
=====================================================================
Spezie  |>= 15         |25 tonnellate |100           |10
---------------------------------------------------------------------
        |< 15          |-             |10-100 (*)    |1-10 (*)
 

----

(*) In funzione del peso della partita (cfr. 4.2 o 5.3).

4) al punto 5.2, dopo la frase "cereali (partita >= 50 tonnellate)" e' aggiunta la seguente voce: "spezie";
5) al punto 5.2.1, lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente frase: "Nel caso delle spezie, il peso del campione globale non supera i 10 kg e la divisione in campioni di laboratorio non e' pertanto necessaria.";
6) al punto 5.2.2, lettera b), la frase di seguito riportata: "Per arachidi, i frutti a guscio ed i fichi secchi destinati alla cernita o ad altri trattamenti fisici", e' sostituita dalla seguente: "Per le arachidi, i frutti a guscio ed i fichi secchi destinati alla cernita o ad altri trattamenti fisici e le spezie";
7) al punto 5.5.2.2, la seguente frase: "Le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite come indicato al punto 5.2 per i cereali.", e' sostituita dalla seguente: "Le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite come indicato nella tabella 2 di cui al punto 5.1.";
8) e' aggiunto, in fine, il seguente punto 6:
"6. Prelievo di campioni nella fase del commercio al dettaglio. 
Quando possibile, il prelievo di campioni su prodotti alimentari nella fase del commercio al dettaglio deve essere effettuato seguendo le disposizioni di campionamento indicate in precedenza. Se cio' non e' possibile possono essere seguite altre procedure di prelievo efficaci nella fase del commercio al dettaglio, a condizione che esse garantiscano una sufficiente rappresentativita' della partita oggetto di campionamento.".
B) L'allegato II e' modificato come segue:
1) lo schema riportato al punto 4.3 e' sostituito dal seguente:

=====================================================================
                | Intervallo di  |   Intervallo    | Valore massimo
    Criterio    | concentrazione |  raccomandato   |     ammesso
=====================================================================
Valore sul      |tutte le        |                 |
bianco          |concentrazioni  |trascurabile     |
---------------------------------------------------------------------
Recupero        |0,01-0,05       |                 |
aflatossina M1  |(micro)g/kg     |60 a 120%        |
---------------------------------------------------------------------
                |> 0,05          |                 |
                |(micro)g/kg     |70 a 110%        |
---------------------------------------------------------------------
Recupero        |                |                 |
aflatossine B1  |< 1,0           |                 |
B2 G1 G2        |(micro)g/kg     |50 a 120%        |
---------------------------------------------------------------------
                |1-10 (micro)g/kg|70 a 110%        |
---------------------------------------------------------------------
                |> 10 (micro)g/kg|80 a 110%        |
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |2 x il valore
                |                |secondo          |derivato
                |tutte le        |l'equazione di   |dell'equazione di
Precisione RSDR |concentrazioni  |Horwitz          |Horwitz
 


La precisione RSDr puo' essere calcolata come pari a 0,66 x RSDR, quest'ultima ottenuta alla concentrazione di interesse.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 178