AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza                                                                            Copyright © AmbienteDiritto


 

Decreto 28 marzo 2003, n.123

Ministero della Salute. Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE.

(GU n. 125 del 31-5-2003- Suppl. Ordinario n.89) 



IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2001/62/CE della Commissione del 9 agosto 2001, che modifica la direttiva n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2002/16/CE della Commissione del 20 febbraio 2002 sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2002/17/CE della Commissione del 21 febbraio 2002, che modifica la direttiva n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Ritenuto di dover procedere al recepimento delle direttive sopracitate;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanita' 30 maggio 2001, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere, pertanto, a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 18 novembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 11 febbraio 2003;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'articolo 5 del decreto 21 marzo 1973, modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto 28 ottobre 1994, n. 735, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica prevista al paragrafo 1 puo' essere garantita dalla determinazione della quantita' di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra tale quantita' ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformita' di un materiale o di un articolo e' obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato".

Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:
- La direttiva 2001/62/CE della Commissione del 9 agosto 2001 che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e' stata pubblicata nella GUCE serie L n. 221 del 17 agosto 2001.
- La direttiva 2002/16/CE della Commissione del 20 febbraio 2002 sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e' stata pubblicata nella GUCE serie L n. 51 del 22 febbraio 2002.
- La direttiva 2002/17/CE della Commissione del 21 febbraio 2002 recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e' stata pubblicata nella GUCE serie L n. 58 del 28 febbraio 2002.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali e oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
- Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:
a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.
I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono i seguenti:
3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974;
19 novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 6 dicembre 1974;
27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975;
13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;
2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;
25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;
2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;
18 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 16 marzo 1984;
4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985;
4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
1° giugno 1988, n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 1° luglio 1988;
18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
1° luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;
28 ottobre 1994, n. 735, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1995;
8 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1995;
24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995;
13 luglio 1995, n. 405, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1995;
24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1996;
6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;
22 luglio 1998, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998;
4 agosto 1999, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999;
17 dicembre 1999, n. 538, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2000;
15 giugno 2000, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000;
1° dicembre 2000, n. 411, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2001;
30 maggio 2001, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 28 ottobre 1994, n. 735, e ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 5. - Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantita' superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).
Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite e' pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non e' possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.
Gli stessi criteri di espressione dei risultati si applicano per il controllo dell'osservanza dei limiti di cessione specifica eventualmente indicati.
Nel caso di accoppiati e di altri materiali complessi, deve corrispondere alle condizioni e caratteristiche del presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con gli alimenti, sempreche' tale strato esplichi la funzione di barriera capace di impedire, per permeabilita' o altra causa, la migrazione di costituenti dei materiali non a contatto diretto con l'alimento, e cio' risulti alle prove di cessione indicate nell'allegato IV.
Il controllo dei limiti di migrazione specifici non e' obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite specifico di migrazione.
Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari e' eseguito nelle peggiori condizioni di durata e temperatura prevedibili per l'uso.
La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica puo' essere garantita dalla determinazione della quantita' di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra tale quantita' ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su prove scientifiche.
Per dimostrare la non conformita' di un materiale o di un articolo e' obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato".

Art. 2.
1. L'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto 26 aprile 1993, n. 220, e' modificato come segue.
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze".


Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 9. - 1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.
2. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o piu' strati - ognuno dei quali e' costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:
a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del presente decreto alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;
b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parte B, alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci.
3. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 10.
4. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di: rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
siliconi; resine epossidiche; materiali e oggetti composti di due o piu' strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari e' costituito di materia plastica e almeno uno strato non e' costituito esclusivamente di materia plastica.
4-bis. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 4".

Art. 3.
1. Nell'allegato IV, sez. 1, del decreto 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato III del decreto 26 aprile 1993, n. 220, al capo D, punto 7, la dizione:
"6 mg/kg o 1mg/dm2 nelle prove di migrazione con gli altri simulanti di cui agli allegati II e III del presente decreto, e' sostituita dalla seguente:
"12 mg/kg o 2mg/dm2 nei test di migrazione utilizzando gli altri simulanti di cui agli allegati II e III del presente decreto".

Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del punto 7, capo D, dell'allegato III del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, che sostituisce la sez. 1 dell'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"7. Un materiale o un oggetto la cui migrazione superi il limite globale di migrazione di una quantita' non superiore al valore della tolleranza analitica qui sotto definita deve essere considerato conforme alla presente direttiva.
Le seguenti tolleranze analitiche sono state osservate:
20 mg/kg o 3 mg/dm2 nelle prove di migrazione con olio di oliva rettificato o suoi sostituti;
12 mg/kg o 2mg/dm2 nei test di migrazione utilizzando gli altri simulanti di cui agli allegati II e III del presente decreto".

Art. 4.
1. L'allegato I del decreto 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 15 giugno 2000, n. 210, e' modificato come segue:
a) al punto 8 delle "Introduzioni generali":
i) la definizione di QM(T) e' sostituita dalla seguente:
"QM(T) = Quantita' massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa come quantita' totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). La sostanza nel materiale o nell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato";
ii) le seguenti definizioni sono inserite dopo quella di QM(T):
"QMA = Quantita' massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto finito espressa in mg per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. La quantita' della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;
QMA(T) = Quantita' massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa in mg del totale del gruppo della(e) sostanza(e) indicata(e) per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. La quantita' della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato";
iii) le definizioni di LMS e LMS(T) sono sostituite dalle seguenti:
"LMS = Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, qualora non diversamente specificato. La migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;
LMS(T) = Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, espresso come totale del gruppo o sostanza(e) indicata(e). La migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato";
b) alla sezione A, sono aggiunte, in fine, le sostanze riportate nell'allegato I del presente decreto;
c) alla sezione A e' modificata la colonna "restrizioni e/o specifiche", per le sostanze riportate nell'allegato II del presente decreto;
d) la sezione B e' sostituita dall'allegato III del presente decreto.

Nota all'art. 4:
- L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993), modificato da ultimo dal decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 210 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000), e' ulteriormente modificato dal regolamento qui pubblicato.

Art. 5.
1. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato I del decreto 24 settembre 1996, n. 572, cosi' come modificato da ultimo con il decreto 1° dicembre 2000, n. 411, e' sostituito dall'allegato IV del presente decreto.

Nota all'art. 5:
- L'elenco degli additivi per materie plastiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1996), modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° dicembre 2000, n. 411 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2001), e' sostituito dall'allegato IV del regolamento qui pubblicato.

Art. 6.
1. L'articolo 1, comma 1, lettera A) del decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91, e' modificato come segue:
"1. Per la fabbricazione dei materiali ed oggetti in materia plastica possono essere utilizzati esclusivamente i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato I, sezione A del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e successive modificazioni".
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2004, i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato III del presente decreto.

Nota all'art. 6:
- L'art. 1, comma 1, lettera A), del decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997), e' modificato dal regolamento qui pubblicato.

Art. 7.
1. Il decreto 15 giugno 2000, n. 210, e' modificato come segue:
a) l'allegato II e' sostituito dall'allegato V al presente decreto;
b) l'allegato III e' sostituito dall'allegato VI al presente decreto.

Nota all'art. 7:
- Gli allegati II e III del decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 210 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000), sono sostituiti rispettivamente dagli allegati V e VI del regolamento qui pubblicato.

Art. 8.
1. I materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati ad essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione, fabbricati con una o piu' delle seguenti sostanze, ovvero che le contengano:
a) 2, 2-bis (4-idrossifenil) propano bis (2,3-epossipropil)etere (di seguito denominato "BADGE") e alcuni suoi derivati;
b) bis(-idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil) eteri (di seguito denominato "BFDGE") e alcuni loro derivati;
c) altri glicidi eteri del Novolac (di seguito denominati "NOGE") e alcuni loro derivati;
devono soddisfare i limiti di migrazione riportati negli allegati VII e VIII.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si intende per materiali e oggetti:
a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di materia plastica;
b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie;
c) adesivi.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contenitori o ai serbatoi di stoccaggio con capacita' superiore a 10.000 litri, ne' alle relative tubature o alle tubature ad essi collegate, che siano ricoperti da rivestimenti speciali denominati "rivestimenti super resistenti".

Art. 9.
1. L'uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di materiali e oggetti di cui all'articolo 8, comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.
2. L'uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di materiali e oggetti di cui all'articolo 8, comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.
3. A decorrere dal 1° marzo 2003, la quantita' di componenti di NOGE con piu' di 2 anelli aromatici e almeno un gruppo epossidico nonche' i loro derivati, contenenti funzioni cloridriniche e aventi massa molecolare inferiore a 1000 Dalton, non deve essere riscontrabile nei materiali e oggetti di cui all'articolo 8, comma 2, al limite di rilevabilita' di 0,2 mg/6 dm2, compresa la tolleranza analitica.
4. Il limite di rilevabilita' di cui al comma 3 deve essere determinato mediante metodo di analisi convalidato. In mancanza di tale metodo puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione, in attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.
5. L'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.

Art. 10.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano ai materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie e adesivi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003. Detti materiali e oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.


Nota all'art. 10:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.

Art. 11.
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 non si applicano ai materiali ed oggetti che siano stati immessi in commercio prima del 1° dicembre 2002.
2. A partire dal 1° marzo 2004 e' vietato, limitatamente alle sostanze individuate con il numero REF 13075, 13720, 15310, 25840 e 40020, commercializzare ed utilizzare i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 marzo 2003
Il Ministro: Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 137


ALLEGATI
(omessi)