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Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 14 marzo 2002

 

Ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

 

(Pubblicato su GU n. 68 del 21-3-2002)

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

Dispone:

 

1. Ambito di efficacia.

  1.1.  Il  presente  provvedimento  si  applica  nei  confronti  dei soggetti  indicati  nell'art.  1,  comma  1, del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del 14 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 16 marzo 2001, n. 63, e nell'art. 1, comma 1, del  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'11 agosto 2001, n. 186,  colpiti  dagli  eventi  verificatisi  a  seguito dell'emergenza causata   dall'encefalopatia   spongiforme  bovina  (BSE)  che  hanno usufruito  della  sospensione  dei  termini  relativi  ai  versamenti diretti  dei  tributi,  dal  15  febbraio  2001  al 15 dicembre 2001, disposta con i medesimi decreti ministeriali.

 

2. Ripresa dei versamenti diretti.

  2.1.  I  soggetti  di  cui  al  punto  1.1 devono versare l'importo relativo  ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto  i  cui  termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonche' l'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa  all'anno  2000,  ripartito  fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.

  2.2.  Con  le stesse modalita' e negli stessi termini devono essere effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRPEG, dell'IRAP nonche' delle imposte sostitutive dovuti per il periodo  d'imposta 2000 sulla base delle dichiarazioni presentate per tale  periodo  e  i  versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il periodo  d'imposta  2001 i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione.

  2.3.  Le  disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano anche per i versamenti  delle  imposte  dovute,  e non corrisposte nel periodo di sospensione,   sulla   base   delle   dichiarazioni   presentate  dai contribuenti  con  periodi  di  imposta  non  coincidenti  con l'anno solare.

 

3. Versamenti dei sostituti d'imposta.

  3.1.  I  sostituti  d'imposta che non hanno effettuato i versamenti delle  ritenute alla fonte operate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  per  effetto della sospensione  di cui al punto 1, devono effettuare il versamento delle somme  dovute  ripartite  fino  a un massimo di venti rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.

 

4. Versamento di altri tributi.

  4.1.  I  versamenti  di  tributi diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di  sospensione,  devono  essere  effettuati  ripartendoli  fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a partire dal 16 maggio 2002.

 

5. Modalita' di versamento.

  5.1.  Per  i  versamenti  di  cui  ai  punti precedenti, i soggetti interessati  devono utilizzare i modelli di pagamento stabiliti per i singoli  tributi  e  le  relative  modalita'  di compilazione saranno stabilite con successivo atto dell'Agenzia delle entrate.

5.2.    La  ripresa  della riscossione dei versamenti sospesi avviene senza aggravio di sanzioni e interessi.

 

Motivazioni.

  Il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 marzo 2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, prevede  che  il  recupero  dei  tributi non corrisposti dai soggetti colpiti  dagli  eventi  verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia  spongiforme bovina (BSE) deve essere effettuato a decorrere dal 18 marzo 2002.

  In   esecuzione   dell'art.   1,   comma   2,  del  citato  decreto ministeriale,  occorre stabilire le modalita' per l'effettuazione dei versamenti  diretti non eseguiti per effetto delle sospensioni di che trattasi.

  Atteso  che  l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, statuisce  che  le  disposizioni  tributarie  non  possono  prevedere adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore  o  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in esse espressamente  previste,  si  e'  reso  necessario fissare il termine della  prevista  dilazione  per il recupero dei tributi dal 16 maggio 2002.

  La  riscossione  dei  tributi sospesi avviene mediante ripartizione delle  somme  dovute fino ad un massimo di venti rate mensili di pari importo.

  Il   presente  provvedimento  si  applica  ai  soggetti  che  hanno beneficiato  delle  sospensioni  dei  termini  disposte con i decreti ministeriali  del  14  marzo e 7 agosto 2001 a seguito dell'emergenza BSE.

  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante la riforma dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

  Legge  27  luglio  2000, n. 212, art. 9, comma 2 che attribuisce al Ministro  delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di sospendere   o   differire   con   proprio  decreto  il  termine  per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati da eventi eccezionali.

  Legge  27  luglio  2000,  n.  212,  art.  3, comma 2 secondo cui le disposizioni  tributarie  non  possono prevedere adempimenti a carico dei  contribuenti  la  cui  scadenza  sia  fissata  anteriormente  al sessantesimo  giorno  dalla  data  della  loro  entrata  in  vigore o dell'adozione  dei  provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste.

  Decreto-legge  11  gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla  legge  9  marzo 2001, n. 49, concernente "Disposizioni urgenti per   la   distruzione   del   materiale   specifico  a  rischio  per encefalopatie  spongiformi  bovine e delle proteine e animali ad alto rischio.

  Legge  9  marzo 2001 n. 49, art. 7-ter, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia, da adottare ai sensi dell'art. 9, comma  2,  della  legge  27  luglio 2001, n. 212, la sospensione o il differimento  dei  termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari  a  favore  degli  allevatori  di  bovini  delle aziende di macellazione  e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni colpite da BSE.

  Decreto ministeriale 14 marzo 2001, art. 1, comma 1, concernente la sospensione  per  sei  mesi,  a  decorrere  dal 15 febbraio 2001, dei termini  relativi  ai  versamenti  diretti  dei  tributi a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49.

  Decreto  ministeriale  14  marzo 2001, art. 1, comma 2, che prevede che  la sospensione di cui al comma 1 si applichi anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti indicati  in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23,  24,  25, 25-bis, e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  Decreto ministeriale 7 agosto 2001, art. 1, comma 1, che prevede la proroga  di 4 mesi, dal 15 agosto 2001, della sospensione dei termini relativi  ai  versamenti  diretti  dei tributi, concessa a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49.

  Decreto  ministeriale  7  agosto 2001, art. 1, comma 2, che prevede che  la  sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti sopraccitati  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta,  ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

  Decreto ministeriale 1 marzo 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, concernente la ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE.

  Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  art.  23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore dell'Agenzia: Ferrara