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Ordinanza 1 luglio 2002

 

Ministero della Salute - Proroga dell'ordinanza 30 marzo 2001 recante le misure sanitarie e ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relativa alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio.

 

(GU n. 156 del 5-7-2002)

 

Il Ministro della Salute

di concerto con

il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

e

Il Ministro delle Attivita' Produttive

 

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Viste le decisioni n. 2000/418/CE della Commissione europea e la n. 2000/766/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 13 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001;

Vista l'ordinanza del 23 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 1 febbraio 2002;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49;

Visto il decreto-legge n. 68 del 19 aprile 2002;

Considerando che a livello comunitario e' stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed, in prima lettura, dal Parlamento europeo il nuovo regolamento sulla trasformazione e commercializzazione dei sottoprodotti di origine animale;

Ritenuto necessario mantenere il controllo sanitario dei sottoprodotti di origine animale a basso ed alto rischio nonche' del materiale specifico a rischio come definito dal regolamento 270/2002/CE, secondo le modalita' attualmente in essere fino all'emanazione del regolamento innanzi citato relativo alle norme sanitarie riguardanti i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Ritenuto urgente prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001 e successive modifiche;

 

Ordina:

 

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 2002, gia' previsto dall'ordinanza 30 marzo 2001, e' ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo in premessa citato.

La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 luglio 2002

 

Il Ministro della salute

Sirchia

 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Matteoli

 

Il Ministro delle attivita' produttive

Marzano