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Decreto 9 maggio 2002 

Ministero della Salute - Recepimento della direttiva n. 2002/5/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. 

(GU n. 160 del 10-7-2002)

 

  IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

 Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h);

 Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

 Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

 Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla &i Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002) e 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002);

 Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;

 Vista la direttiva della Commissione n. 2002/5/CE del 30 gennaio 2002, che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantita' massime dei residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

 Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

 Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva 2002/5/CE, con la quale sono stati fissati nuovi limiti massimi per le sostanze attive amitraz e lambda-cialotrina e per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura per acefate, cipermetrina, clorotalonil, etefon, fenbutatin ossido, metalaxil;

 Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: amitraz e

lambda-cialotrina, resosi necessario per verificare il rispetto di alcuni dei nuovi limiti massimi tollerati;

 Considerata la necessita' di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia

contenenti alcune delle combinazioni sostanza attiva/coltura;

 Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;

 

 Decreta:

 

 Art. 1.

 Campo di applicazione

 1. Il presente decreto stabilisce:

 a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;

 2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;

 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;

 4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;

 5) altri prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte E, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;

 b) le revoche e la possibilita' di modifica di impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.

 

Art. 2.

 Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti

vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 e 29 marzo 2002.

 2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 e 29 marzo 2002.

 

Art. 3.

Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

 1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi, si rende necessario modificare le autorizzazioni contenenti gli impieghi sulle seguenti colture: arancio, pesco, melo e pero.

 2. Si approva la revoca dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz su arancio, pesco, melo e pero. In alternativa alla revoca per il melo e pero si consente la modifica delle condizioni di impiego, purche' esse permettano il rispetto del nuovo limite massimo di residuo ammesso.

 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, cosi' come individuati al comma 1, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni del comma 2.

 4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz, le cui etichette riportano le colture di cui al comma 1 sono tenuti:

 a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformita' alle disposizioni del presente decreto;

 b) a trasmettere al Ministero della salute, qualora non sia gia' stato fatto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 2 ed eventuale richiesta di modifica di impiego su melo e pero, pena la revoca dell'autorizzazione;

 c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 30 giugno 2002 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

 d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti delle revoche e modifiche di impiego resesi necessarie.

 

Art. 4.

 Disposizioni che permangono in vigore

 1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 e 29 marzo 2002, non modificate dal presente decreto.

 2. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1 settembre 2002.

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 Roma, 9 maggio 2002

 Il Ministro: Sirchia

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 3 Salute, foglio n. 14

 

Allegati omessi