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Decreto ministeriale 6 febbraio 2002

 

 

Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

 

(Pubblicato su G.U. n. 59 del 11-3-2002)

 

 

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con Il Ministro delle Attività Produttive  e il Ministro della Salute

Vista   la   legge   15   febbraio   1963,  n.  281,  e  successive modificazioni,  che  disciplina  la  preparazione ed il commercio dei mangimi;

Vista  la  direttiva  n.  2000/16/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva n. 79/373/CEE del   Consiglio  relativa  alla  commercializzazione  degli  alimenti composti  per  animali  e  la direttiva n. 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile  1996  relativa  alla  circolazione  di  materie  prime per mangimi;

Vista  la  rettifica  della  direttiva n. 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L 64  del 6 marzo 2001, che modifica  la  direttiva  n.  79/373/CEE  del  Consiglio relativa alla commercializzazione   degli   alimenti  composti  per  animali  e  la direttiva  n. 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 relativa alla circolazione di materie prime per mangimi;

Visto  il  decreto  legislativo  14  dicembre 1992, n. 508, recante attuazione  della  direttiva  n.  90/667/CEE  del  Consiglio  del  27 novembre  1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la  trasformazione  e  l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale  e  la  protezione  dagli  agenti patogeni degli alimenti per animali  di  origine  animale  o  a  base  di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;

Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n. 123, recante attuazione  della  direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita'   per  il  riconoscimento  e  la  registrazione  di  taluni stabilimenti  ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli alimenti;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,  n.  152,  con  il  quale  si  dispone che alle modifiche degli allegati alla sopracitata legge 15 febbraio 1963, n. 281, si provvede con  decreto  di  questo Ministero di concerto con il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero della salute;

Ritenuto  necessario  adeguare  la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria;

Sentita  la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge n. 281/1963, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

Gli  allegati  I, III, V, VI e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati e modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il Ministro delle politiche agricole e forestali  Alemanno

Il Ministro delle attivita' produttive    Marzano

Il Ministro della salute    Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2002

Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 39

 

ALLEGATO

1. L'allegato I "Definizioni", e' modificato come segue:

a)       Dopo la lettera p) e' inserita la seguente:

"q)  Immissione  in  commercio  o  circolazione:  La  detenzione, compresa  l'offerta,  di  alimenti  composti  per  animali  a fini di vendita  o  altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso,   nonche'   la   vendita   stessa   e   le  altre  forme  di trasferimento".

2.  L'allegato III "Denominazioni e indicazioni obbligatorie", e' modificato come segue:

a) nella  parte  A  "materie  prime  per  mangimi"  il punto 7 e' sostituito dal seguente:

"7) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento del produttore, il numero di riconoscimento nonche' numero di riferimento della  partita  o qualsiasi altra indicazione che possa consentire di risalire  all'origine  della  materia  prima  se lo stabilimento deve essere  riconosciuto  ai  sensi  del  decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508";

b) nella  parte A "materie prime per mangimi" dopo il punto 7, e' inserito il seguente:

“7-bis) il nome o la ragione sociale e la sede del responsabile delle  indicazioni  di  cui  ai  punti  da  1)  a  6), se diverso dal produttore di cui al punto 7)";

c) nella  parte  A  "materie prime per mangimi" dopo il punto 15, sono inseriti i seguenti:

"16)  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  1,  comma  1, della direttiva  96/25/CE  del  Consiglio,  le  disposizioni  relative alla circolazione  delle  materie  prime  per  mangimi, si applicano anche all'utilizzazione delle medesime materie prime;

17)  Le  materie  prime per mangimi possono circolare nell'Unione europea  solo  se  di qualita' sana, leale e mercantile. Quando dette materie  prime  sono  messe  in circolazione o utilizzate, non devono rappresentare  alcun  pericolo  per  la  salute  degli animali, delle persone  o per l'ambiente e non devono essere immesse in circolazione

in modo ingannevole.";

d) nella  parte  B  "mangimi  composti",  punto 4, lettera c), le parole   "e'  sottoposti  ad  un'ispezione",  sono  sostituite  dalle seguenti: " e sottoposti ad un'ispezione";

e) nella  parte  B "mangimi composti", punto 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

A.  alla  definizione  della  categoria  7.2.,  le parole: "nella categoria  6.15.",  sono  sostituite dalle seguenti: "nella categoria 7.14.";

B.  alla  definizione  della  categoria  7.4.,  le parole: "nella categoria  6.15.",  sono  sostituite dalle seguenti: "nella categoria 7.14.";

C.  alla  definizione  della  categoria  7.5.,  le parole: "nelle categorie  6.3.  e  6.4.",  sono  sostituite  dalle  seguenti: "nelle categorie 7.3 e 7.4.";

D.  alla  definizione  della  categoria  7.6.,  le parole: "nella categoria  6.7.",  sono  sostituite  dalle seguenti: "nella categoria 7.7";

E.  alla  definizione  della  categoria  7.10., le parole: "nelle categorie  6.4,  6.8  e 6.9.", sono sostituite dalle seguenti: "nelle categorie 7.4, 7.8 e 7.9.";

F.  alla  definizione  della  categoria  7.11., le parole: "nella categoria  6.15.",  sono  sostituite dalle seguenti: "nella categoria 7.14.";

f) nella  parte  B  "mangimi composti", il punto 11 e' sostituito dal seguente:

"11.  La  data di durabilita' minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni:

a) "da  consumarsi entro", seguita dall'indicazione del giorno, mese  ed  anno,  per  i  mangimi  molto deperibili dal punto di vista microbiologico;

b) "da     consumarsi     preferibilmente    entro",    seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi.

Qualora   altre   disposizioni  concernenti  i  mangimi  composti prescrivano  di  indicare  una  data di durabilita' minima o una data limite di garanzia, deve essere indicata quella piu' vicina";

g) nella  parte  B  "mangimi composti", il punto 15 e' sostituito dal seguente:

“15.   Per   i  mangimi  composti  di  produzione  nazionale  non contenenti additivi e/o premiscele devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione  a  produrre  a  scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo";

h) nella  parte  B  "mangimi  composti",  dopo  il  punto  15, e' inserito il seguente:    

"15-bis. Il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento ai  sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, o,  secondo  i  casi,  il  numero  di  registrazione  attribuito allo stabilimento  ai  sensi dell'art. 9 di tale decreto. Tale numero deve essere  riportato in etichetta entro centottanta giorni dalla data di attribuzione,  durante  tale  periodo,  per  i  mangimi  composti  di produzione  nazionale  contenenti  additivi  e/o  premiscele,  devono

essere riportati gli estremi della precedente autorizzazione.";

i)                     nella parte B, mangimi composti, dopo il punto 20, e' inserito il seguente:

"21.  Ai  fini della immissione in commercio, il termine "mangime puo' essere sostituito da "alimento per animali .".

3.  L'allegato  V "Prodotti di cui sono vietati il commercio o la distribuzione per il consumo", e' modificato come segue:

a) il titolo e' sostituito dal seguente:

"prodotti di cui e' vietata l'immissione in commercio";

b) al  punto  1., le parole: "il commercio o per la distribuzione per il  consumo",  sono  sostituite  dalle seguenti: "l'immissione in commercio".

4.  L'allegato  VI  "Deroghe  alle  norme di confezionamento", e' modificato come segue:

a) al  punto 1., le parole: "posti in commercio o distribuiti per il consumo", sono sostituite dalle seguenti: "posti in circolazione".

5. L'allegato VII "Tolleranze", e' modificato come segue:

a)       nella  parte  A  "Materie prime per mangimi", il punto 1.1. e' sostituito dal seguente:

"1.1 Proteina greggia:

A.      2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

B.      10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 10%;

            C. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%".