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Decisione 2002/248/CE

 

 

Commissione del 27 marzo 2002 che modifica la decisione del Consiglio 2000/766/CE e a decisione 2001/9/CE relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28.3.2002 L 84/71

 

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/248/CE)

 

 

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio,dell'11 dicembre 1989,relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari,nella prospettiva della realizzazione del  mercato interno (1),modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2),in particolare l'articolo 9,paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio,del 26 giugno 1990,relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale,nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3),modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE,in particolare l'articolo 10,paragrafo 4,

vista la direttiva 97/78/CEdel Consiglio,del 18 dicembre 1997,che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli

veterinari per i prodotti che entrano nella Comunità in provenienza da paesi terzi (4),in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2000/766/CEdel Consiglio relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali (5)vieta la somministrazione di proteine animali trasformate a taluni animali d'allevamento.Tale divieto non si applica a talune proteine animali trasformate soggette alle condizioni fissate dalla decisione 2001/9/CEdella Commissione (6),modificata dalla decisione 2001/165/CE(7).

(2)Il regolamento (CE)n.999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 22 maggio 2001,recante disposizioni per la prevenzione,il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (8),vieta la somministrazione di proteine derivate da mammiferi,trasformate o non trasformate,ai ruminanti. L'applicazione della relativa disposizione è stata differita dal regolamento (CE)n.270/2002 della Commissione (9).

(3)Il divieto di somministrazione di proteine animali trasformate a taluni animali d'allevamento di cui alla decisione 2000/766/CEdovrebbe essere esteso alla somministrazione di qualsivoglia proteina animale ai ruminanti,sia per coerenza che per evitare eventuali rischi di trasmissione di BSE.Dovrebbero continuare ad essere consentite alcune proteine animali che non si ritiene costituiscano un rischio di BSEo intralcino i controlli.

(4)Non si ritiene che le uova e i prodotti a base di uova presentino un rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili.Dovrebbe essere pertanto consentita la  somministrazione di uova e prodotti a base di uova agli animali d'allevamento.

(5)Per quanto riguarda gli animali diversi dai ruminanti, occorre chiarificare le regole relative alla produzione di farina di pesce in relazione con gli stabilimenti che producono pesce e prodotti ittici per il consumo umano e farina di pesce per l'alimentazione degli animali.

(6)La decisione 2000/766/CEe la decisione 2001/9/CE dovrebbero essere pertanto modificate di conseguenza.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2000/766/CEè così modificato:

1)il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.Gli Stati membri vietano la somministrazione di:

a)proteine derivate da animali ai ruminanti;

b)proteine animali trasformate ad animali d'allevamento

che sono tenuti,ingrassati e allevati per la produzione di

alimenti.»

2)Al paragrafo 2,l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—latte e prodotti lattieri e uova e prodotti a base di uova.»

 

Articolo 2

Nell'allegato I alla decisione 2001/9/CE,il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1)La farina di pesce è prodotta in stabilimenti di trasformazione che si dedicano esclusivamente alla produzione di prodotti di origine ittica e che sono approvati a tal fine dall'autorità competente conformemente all'articolo 5,paragrafo 2,della direttiva 90/667/CEE ».

 

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

 

(1)GU L 395 del 30.12.1989,pag.13.

(2)GU L 62 del 15.3.1993,pag.49.

(3)GU L 224 del 18.8.1990,pag.29.

(4)GU L 24 del 30.1.1998,pag.9.

(5)GU L 306 del 7.12.2000,pag.32.

(6)GU L 2 del 5.1.2001,pag.32.

(7)GU L 58 del 28.2.2001,pag.43.

(8)GU L 147 del 31.5.2001,pag.1.

(9)GU L 45 del 15.2.2002,pag.4.