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Ordinanza 24 dicembre 2001

 

Ministero della Salute

 

Proroga delle misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Gazzetta Ufficiale N. 33 del 8 Febbraio 2002.

 

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001;

Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il Regolamento (CE) n. 1326/2001 della commissione che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al sopra citato Regolamento (CE) n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e XI;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001, come modificata dall'ordinanza del 2 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2001;

Tenuto conto che la validita' della predetta ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001 cessa di avere vigore il 31 dicembre 2001, ma che non essendo state adottate ulteriori decisioni comunitarie modificative delle precedenti e' necessario e urgente disporre la proroga delle misure sanitarie nazionali contenute nella gia' citata ordinanza 27 marzo 2001;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

Ordina:

Art. 1.

1. Le misure sanitarie di cui all'ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 settembre 2002.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 24 dicembre 2001 Il Ministro: Sirchia

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 21