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D.M. 6 agosto 2001

 

Modifiche al decreto 7 gennaio 2000 in materia di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina. (Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’ 8 settembre 2001)

 

Art. 1.

 

1. L’art. 7 del decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, citato in premessa, è modificato nel seguente modo: a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

 “2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1, si accerta che in allevamento siano stati utilizzati per l’alimentazione di animali delle specie bovina e bufalina mangimi contenenti proteine animali trasformate derivate da mammiferi, sul registro di stalla deve essere riportata, con riguardo ai capi che hanno avuto accesso ai mangimi in questione, l’indicazione di “animale a rischio per BSE . Gli animali in questione sono sottoposti obbligatoriamente al campionamento di cui all’art. 9, nel caso si tratti di capi di età superiore ai ventiquattro mesi”;

 b) il comma 3, è sostituito dal seguente:  “3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche agli animali delle specie bovina e bufalina degli allevamenti di cui all’art. 5 con riguardo ai capi che hanno avuto accesso ai mangimi contenenti proteine animali trasformate derivate da mammiferi”.