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Regione Valle D'Aosta

 Legge Regionale n. 9 del 29-03-2006

 

 Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico.

 

(B.U.R. Valle D'Aosta n. 17 del 26 aprile 2006)
 


 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), detta norme per la tutela dall’inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a:
a) prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali;
b) tutelare l’ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;
c) assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di esposizione della popolazione;
d) assicurare l’informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.

ARTICOLO 2
(Classificazione acustica)
1. La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee ovvero in zone per le quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all’uso del territorio.
2. Ai fini dell’applicazione dei valori di riferimento stabiliti dalla normativa statale vigente, i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d’uso indicate nella tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), e secondo i criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, tenuto conto che:
a) la classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d’uso e le modalità di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico;

b) è fatta salva, per i Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, l’individuazione, sulla base dei criteri tecnici di dettaglio stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, di aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa statale vigente;
c) l’adozione di valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa statale vigente deve essere indicata e motivata nella relazione tecnica descrittiva della classificazione acustica.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali e sentite le rappresentanze delle associazioni di categoria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici di dettaglio sulla base dei quali i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO 3
(Procedura per l’approvazione dei piani di classificazione acustica)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, entro quindici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all’articolo 2, comma 3, predispongono la classificazione acustica del proprio territorio, che comprende:
a) la cartografia, realizzata secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3;
b) la relazione tecnica descrittiva.
2. La proposta di classificazione acustica deve essere trasmessa ai Comuni limitrofi per addivenire, ove possibile, alla determinazione, di intesa, della classificazione delle aree confinanti. Tale determinazione è assunta entro due mesi dal ricevimento della proposta di classificazione acustica.
3. La proposta di classificazione acustica deve altresì essere trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, per i relativi pareri di competenza, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. Acquisiti i pareri di cui al comma 3, la proposta di classificazione acustica è depositata presso la segreteria comunale in visione al pubblico per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque può presentare le proprie osservazioni. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune.
5. Il Comune, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, adotta la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione tiene conto dei pareri di cui al comma 3 e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate ai sensi del comma 4.
6. I Comuni già dotati di classificazione acustica alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la classificazione ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, entro il termine di cui al comma 1.
7. L’adeguamento del piano di classificazione acustica ed ogni successiva variazione sono disposti con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

8. In caso di mancata predisposizione o adeguamento del piano di classificazione acustica entro i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Regione assegna al Comune inadempiente un termine per provvedere.
Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente ed avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA, provvede in via sostitutiva.

ARTICOLO 4
(Piani comunali di risanamento e miglioramento acustico)
1. Entro due anni dall’approvazione della classificazione acustica e in esito alla valutazione dei valori di esposizione al rumore, nel caso di superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, della l. 447/1995, i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, provvedono all’adozione del piano di risanamento acustico.
2. Entro quattro anni dall’approvazione della classificazione acustica, i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, provvedono all’adozione del piano di miglioramento acustico per il conseguimento dei valori di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, integrando, se del caso, il piano di risanamento acustico di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio comunale e per la redazione, da parte dei Comuni, dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.
4. I piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico, predisposti sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, devono indicare:
a) l’entità e l’origine delle immissioni sonore in ambiente, sia da sorgenti fisse che da traffico;
b) le aree interessate dagli interventi di risanamento o di miglioramento acustico e la popolazione interessata;
c) il tipo di interventi previsti e la stima della riduzione di rumorosità ottenibile;
d) i tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
e) i costi presunti a carico dell’amministrazione comunale;
f) gli altri soggetti tenuti agli interventi di risanamento o di miglioramento, individuati nei titolari delle attività causa del rumore.
5. I piani di risanamento e di miglioramento acustico comunali sono soggetti al parere vincolante dell’ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi, alla valutazione previsionale degli impatti e alla compatibilità con la classificazione acustica dei Comuni limitrofi. Tali piani sono soggetti alla successiva approvazione della Giunta regionale, limitatamente agli aspetti paesaggistici e ambientali.
6. I Comuni, entro sei mesi dall’approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico, adeguano i regolamenti edilizi, nonché, se del caso, gli strumenti urbanistici vigenti alle disposizioni dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.
7. Nel caso in cui non si renda necessaria l’adozione del piano di risanamento acustico, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di ambiente la classificazione acustica, predisposta ed approvata secondo i criteri e con le modalità di cui alla presente legge, e la valutazione dei valori di esposizione al rumore da cui risulti che i valori di rumorosità ambientale non superano quelli stabiliti dalla normativa statale vigente.
8. I piani comunali di risanamento acustico recepiscono, per le parti di competenza territoriale di ogni Comune, i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore di cui all’articolo 5, predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente del 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore).

ARTICOLO 5
(Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture)
1. I piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture sono soggetti:
a) al parere vincolante dell’ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti;
b) all’approvazione della Giunta regionale, limitatamente agli aspetti paesaggistici e ambientali;
c) all’approvazione dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e l’uso del territorio in atto.
2. Le società e gli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture devono verificare ed assicurare l’effettivo rispetto dei valori di riferimento previsti dalla normativa statale vigente.

ARTICOLO 6
(Piani di risanamento acustico delle imprese)

1. Entro sei mesi dall’approvazione o dall’adeguamento da parte dei Comuni della classificazione acustica, le imprese la cui attività comporta emissioni sonore in ambienti esterni rispetto a quelli sede dell’attività medesima devono verificare la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori limite di emissione relativi all’ambiente circostante.
2. A seguito della verifica del superamento dei valori limite di emissione o della segnalazione del Comune conseguente a rilievi eseguiti dallo stesso o dall’ARPA, le imprese la cui attività determina emissioni sonore nell’ambiente circostante devono predisporre, nei sei mesi successivi all’accertamento, piani di risanamento acustico.
3. I piani di risanamento acustico delle imprese devono indicare:
a) le sorgenti sonore dell’azienda che emettono rumore nell’ambiente esterno e le eventuali variazioni o ciclicità di emissione legate al ciclo operativo dell’azienda;
b) la mappatura acustica dell’area territoriale interessata dalle emissioni rumorose dell’azienda, realizzata con rilievi fonometrici o con l’uso di strumenti modellistici;
c) le aree con superamento dei valori limite di emissione, interessate dagli interventi di risanamento o miglioramento acustico e la popolazione interessata;
d) il tipo di interventi previsti e la stima della conseguente riduzione di rumorosità, effettuata con l’uso di modelli previsionali;
e) i tempi di prevista effettuazione dei vari interventi. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può essere superiore a trenta mesi, decorrenti dalla data di presentazione del piano;
f) i costi preventivati.
4. I piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese entro il termine di cui al comma 1 sono soggetti:
a) al parere vincolante dell’ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti;
b) all’approvazione della Giunta regionale, limitatamente agli aspetti paesaggistici e ambientali;
c) all’approvazione dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e l’uso del territorio in atto.
5. I pareri e gli assensi di cui al comma 4 sono rilasciati entro due mesi dal ricevimento del piano. Qualora nel corso dell’esame dei piani di risanamento acustico delle imprese emerga la necessità di integrare la documentazione o di apportare modificazioni al progetto, ne è data comunicazione all’impresa proponente. In tal caso, il predetto termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa o del nuovo progetto.
6. I piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 4 recepiscono, per le parti inerenti al territorio di ogni Comune, i piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese ai sensi del presente articolo.
7. Le imprese, in esito agli interventi effettuati, devono assicurare l’effettivo rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa statale vigente.

ARTICOLO 7
(Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, approva con propria deliberazione il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico.
2. La proposta di piano è predisposta dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica, in collaborazione con l’ARPA.
3. Sulla base dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 4, il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da attivare, con l’indicazione di quelli di competenza regionale.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per l’identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica da attuare nel territorio regionale e i criteri di priorità per l’eventuale finanziamento degli stessi, tenuto conto in particolare:
a) dell’entità del superamento dei valori limite;
b) dell’entità della popolazione esposta al rumore;
c) della presenza di recettori sensibili;
d) delle risorse eventualmente derivanti da trasferimenti dello Stato e di quelle eventualmente stanziate dalla Regione stessa.
5. Nell’ambito degli interventi individuati nel piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, la Regione può promuovere e finanziare studi e ricerche finalizzati ad una riduzione della rumorosità emessa da sorgenti sonore specifiche aventi particolare impatto sul territorio regionale.

ARTICOLO 8
(Previsione in materia di impatto acustico)
1. Per impatto acustico, si intendono gli effetti sonori prodotti o indotti in una determinata porzione di territorio dall’insediamento di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all’interno di abitazioni e edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella rumorosità ambientale prodotta da altre sorgenti.
2. La relazione di previsione di impatto acustico, richiesta dai Comuni, deve essere predisposta:
a) dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere o degli insediamenti di cui all’articolo 8, commi 2 e 4, della l. 447/1995;

b) in tutti i casi in cui il Comune lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui l’opera o l’insediamento di prevista realizzazione siano soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale, la relazione di previsione di impatto acustico è allegata e costituisce parte integrante della documentazione soggetta a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Nel caso in cui le opere o gli insediamenti di prevista realizzazione siano soggetti a titolo abilitativo edilizio, la relazione di previsione di impatto acustico deve essere prodotta prima del suo rilascio, mentre nei casi di abilitazione all’utilizzo delle strutture, licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività, la relazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alla relativa domanda.
6. La relazione di previsione di impatto acustico deve contenere anche la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli edifici e degli impianti, con l’indicazione dettagliata dei materiali e delle tecnologie utilizzati per contenere l’emissione di rumore verso l’esterno e verso le abitazioni e gli edifici circostanti.
7. La documentazione di impatto acustico di cui al comma 6, qualora i livelli di rumore previsto superino i valori di emissione definiti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 447/1995, deve espressamente contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.
8. Il rilascio delle autorizzazioni, delle licenze o degli assensi comunque denominati di cui al comma 5 è subordinato al parere favorevole dell’ARPA, richiesto dall’ente competente al rilascio, in merito alla conformità della relazione di previsione di impatto acustico ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 e alla compatibilità della stessa con i valori limite stabiliti dalla normativa statale vigente.
9. I soggetti gestori o detentori delle opere e degli insediamenti devono adeguarsi ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente, qualora la valutazione dei valori di rumorosità ambientale, rilevati ad opera od insediamento realizzati, ne evidenzi il superamento.

ARTICOLO 9
(Valutazione di clima acustico)
1. Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali.
2. I soggetti che intendono realizzare le opere o gli insediamenti di cui all’articolo 8, comma 3, della l. 447/1995 devono allegare al progetto una relazione di valutazione previsionale del clima acustico relativa all’area di previsto insediamento o realizzazione dell’opera. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è obbligatoria anche per i soggetti che intendono realizzare nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la predisposizione della relazione di valutazione previsionale del clima acustico.
4. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è presentata al Comune contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
5. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato al parere favorevole dell’ARPA, richiesto da parte del Comune, in merito alla conformità della relazione previsionale di valutazione di clima acustico ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 e alla compatibilità della stessa con i valori previsti dalla normativa statale vigente.
6. Il Comune può prescrivere, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA, modificazioni al progetto presentato, finalizzate ad assicurare il rispetto della normativa di tutela dall’inquinamento acustico.

ARTICOLO 10
(Requisiti acustici passivi degli edifici)
1. Nella ristrutturazione e nel recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici, pubblici e privati, previsti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), nonché nel caso di modifica dell’edificio o variazione della destinazione d’uso, al fine di ridurre l’esposizione al rumore in ambiente abitativo, deve essere assicurato il rispetto dei requisiti acustici passivi ivi stabiliti.
2. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio, nei casi di cui al comma 1, è subordinato alla presentazione di una relazione attestante il possesso, da parte dell’edificio, dei requisiti acustici passivi richiesti. I Comuni possono disporre, ad opera ultimata, la verifica del possesso dei requisiti acustici passivi.

ARTICOLO 11
(Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee)
1. Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico, qualora comporti l’impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull’ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente.
2. Per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato deve presentare, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione, apposita domanda al Comune, corredata di una relazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri stabiliti nella deliberazione di cui all’articolo 8, comma 3.
3. I Comuni, sentita l’ARPA, possono concedere l’autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente.
Nell’autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione dell’impatto acustico sull’ambiente circostante.
4. In caso di mancato riscontro da parte del Comune entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, l’autorizzazione si intende assentita, fermo restando l’obbligo da parte del soggetto richiedente di rispettare i livelli dichiarati di emissione sonora e di adottare le misure di contenimento delle medesime indicate nella domanda.
5. I Comuni possono esentare dall’obbligo di autorizzazione lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.

ARTICOLO 12
(Tecnico competente in acustica ambientale)
1. I documenti tecnici a carico dei soggetti interessati, da predisporre ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11, devono essere redatti o asseverati da un tecnico competente in acustica ambientale.

ARTICOLO 13
(Osservatorio acustico regionale)
1. La Regione istituisce presso l’ARPA, nell’ambito dei compiti alla stessa attribuiti dalla l.r. 41/1995, l’Osservatorio acustico regionale con il compito di:
a) monitorare l’attuazione della presente legge, attraverso l’aggiornamento del catasto delle classificazioni acustiche comunali, la raccolta e l’ordinamento dei dati di rumorosità ambientale contenuti nelle mappature acustiche comunali e la raccolta dei piani di risanamento acustici comunali, delle società e degli enti di gestione dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture;
b) raccogliere sistematicamente informazioni sui livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio regionale e sull’esposizione della popolazione, attraverso programmi di misurazioni sul territorio e idonei strumenti informatici di acquisizione ed elaborazione dei dati;

c) trasmettere ai Comuni i dati rilevati di interesse locale;
d) raccogliere e aggiornare i dati rilevanti dal punto di vista delle emissioni sonore relative alle sorgenti presenti sul territorio regionale;
e) validare gli strumenti modellistici previsionali sulla base dei dati precedenti, tenuto conto delle particolarità geografiche del territorio regionale;
f) predisporre le informazioni richieste in forma di indicatori nell’ambito del sistema informativo ambientale regionale;
g) predisporre le informazioni richieste in forma di indicatori su scala regionale nell’ambito del sistema informativo nazionale ambientale.

ARTICOLO 14
(Consulenza)
1. Le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica possono svolgere attività di consulenza a favore dei Comuni finalizzata alla predisposizione della classificazione acustica e dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.

ARTICOLO 15
(Diritti di istruttoria)
1. La Giunta regionale, fatta eccezione per l’attività svolta ai sensi dell’articolo 14, stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico dei soggetti interessati in relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA nell’ambito dei procedimenti di predisposizione e di approvazione:
a) dei piani di classificazione acustica di cui all’articolo 3;
b) dei piani di risanamento e di miglioramento acustico di cui all’articolo 4;
c) della relazione di previsione di impatto acustico di cui all’articolo 8;
d) della relazione di valutazione previsionale del clima acustico di cui all’articolo 9;
e) dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico di cui all’articolo 11.

ARTICOLO 16
(Controllo e vigilanza)
1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i Comuni ed il Corpo forestale della Valle d’Aosta svolgono, avvalendosi della collaborazione tecnica dell’ARPA, le attività di vigilanza e controllo sull’osservanza della presente legge.

ARTICOLO 17
(Sanzioni)
1. Il mancato rispetto dei limiti fissati dai piani di classificazione acustica di cui all’articolo 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 10.000.
2. Il mancato rispetto del termine per la presentazione del piano di risanamento acustico di cui all’articolo 6 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.

3. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico in assenza dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 11, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.
4. L’irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all’articolo 16.
5. Nei casi di superamento dei valori limite di emissione o dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale vigente, il responsabile della violazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 2, della l. 447/1995, deve porre in essere azioni di risanamento per il rispetto dei suddetti valori. Nel caso di più violazioni della medesima specie commesse nell’arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è sospesa l’efficacia del provvedimento abilitante all’esercizio dell’attività, laddove previsto.

ARTICOLO 18
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 7, comma 5, e 13 è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall’anno 2006.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell’obiettivo programmatico 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull’apposito accantonamento previsto al punto D.2.1. dell’allegato n. 1 ai bilanci stessi.
4. Al finanziamento del piano regionale triennale previsto dall’articolo 7, comma 1, si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

5. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 19
(Disposizione transitoria)

1. Fino all’adozione o all’adeguamento dei piani comunali di classificazione acustica di cui all’articolo 3, trovano applicazione i valori limite stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 marzo 2006.

Il Presidente
CAVERI