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Regione Toscana
Legge Regionale n. 67 del 29-11-2004

 

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).

 

(B.U.R. Toscana n. 48 del 3 dicembre 2004)
 

 

 

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
 


Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:


CAPO I
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
(Norme in materia di inquinamento acustico)

 


ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 1 della l.r. 89/1998

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 89/1998 le parole: “16 gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.” sono sostituite dalle seguenti: “in materia di governo del territorio.”.


ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 89/1998

1. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 89/1998 le parole: “dell’art. 13 della LR 5/1995” sono sostituite dalle seguenti: “della legge regionale in materia di governo del territorio”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“3. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, regionali e provinciali; nell’individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all’articolo 4.”.


ARTICOLO 3
Modifica all’articolo 3 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 89/1998 le parole:
“dell’art. 16, comma 2, lett. b) e c) della LR 5/1995” sono sostituite dalle seguenti: “della legge regionale in materia di governo del territorio”.


ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“1. I comuni, entro il termine perentorio del 1 marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), approvano, con la procedura prevista dall’articolo 5, il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 89/1998 le parole:
“dall’art. 24, comma 2, lett. a), della LR 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni.” sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge regionale in materia di governo del territorio”.


ARTICOLO 5
Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 89/1998

1. L’articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 5. 

Procedura del piano comunale di classificazione acustica
1. Il comune, ai fini di cui all'articolo 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed alla provincia.
2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante dell'informazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla legge regionale in materia di governo del territorio.
3. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal deposito di cui al comma 1, la Giunta regionale e la provincia e chiunque altro possono presentare osservazioni.
4. Entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:

  1. a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla provincia;

  2. acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);

  3. è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.

6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all'articolo 4, comma 3 contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.
8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale ed alla provincia. I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell’articolo 2, sono tenuti all'adeguamento entro il termine perentorio del 1 marzo 2005.
9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b2), della legge regionale 18 aprile 1996, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). I comuni acquisiscono altresì il parere delle Aziende USL, competenti per territorio.”.


ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 89/1998

1. Nel comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 89/1998 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “lettera b).”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 89/1998 le parole:
“dell’art. 25, comma 1 della LR 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “della legge regionale in materia di governo del territorio”.

ARTICOLO 7
Modifica all’articolo 8 della l.r. 89/1998

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 le parole:
“Consiglio Comunale” sono sostituite dalla seguente: “comune”.


ARTICOLO 8
Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998

1. L’articolo 10 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 10

Poteri sostitutivi
1 Qualora i comuni non provvedano all'approvazione del piano di classificazione acustica ai sensi degli articoli 4 e 5, la provincia provvede in via sostitutiva.
2. L’esercizio dei poteri sostitutivi è preceduto, relativamente a ciascuno degli adempimenti di cui al comma 3, da diffide ad adempiere entro sessanta giorni.
3. La provincia esercita i poteri sostitutivi in relazione ai seguenti adempimenti singolarmente considerati:

  1. adozione del progetto di piano di classificazione acustica;

  2. approvazione del piano di classificazione acustica;

  3. adozione del progetto di adeguamento del piano comunale di classificazione acustica già approvato dal comune secondo quanto previsto dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 ai criteri ed indirizzi definiti nella deliberazione del consiglio regionale di cui all’articolo 2;

  4. approvazione del piano di cui alla lettera c).

4. La provincia esercita altresì i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano di risanamento disciplinato all’articolo 8, nel rispetto del termine di diffida di cui al comma 2.
5. Ogni onere inerente l’esercizio dei poteri sostitutivi è a carico del comune inadempiente.”.


ARTICOLO 9
Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998

1. L’articolo 11 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 11

Contributi regionali
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e delle altre proposte pervenute, approva un programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.
2. La Giunta regionale può disporre la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico; nell'assegnazione dei contributi è data priorità:

  1. ai comuni che abbiano approvato il piano di risanamento acustico entro i termini di cui all’articolo 8;

  2. ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell'articolo 9, il piano di miglioramento acustico.

3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano di classificazione acustica.”.


CAPO II
Norme transitorie ed entrata in vigore


ARTICOLO 10
Norme transitorie
1. La presente legge si applica anche ai procedimenti per i quali all’atto della sua entrata in vigore è intervenuta l’adozione del progetto di piano di classificazione acustica ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della l.r. 89/1998 come vigente precedentemente alla modifica operata dall’articolo 5.
2. In sede di prima applicazione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998 come sostituito dall’articolo 8 della presente legge, la provincia esercita i poteri sostitutivi garantendo l’approvazione dei piani comunali di classificazione acustica entro il 31 dicembre 2005.
3. Nell’ambito delle risorse stanziate per il 2005 ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 la Giunta regionale può disporre la concessione di contributi per l’approvazione del piano di classificazione acustica ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), individuando il grado di disagio rilevante ai sensi della medesima l.r. 39/2004 ed a condizione che:

  1. all’entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora adottato il piano;

  2. l’approvazione intervenga entro il 30 aprile 2005.

     

ARTICOLO 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 29 novembre 2004


La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 23.11.2004.