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Decreto Ministeriale 1º aprile 1998, n. 148

 

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

(G.U., 14 maggio, n. 110 del 14-5-1998).

 

N.d.R.: Abrogato dal D.M. 2 maggio 2006, recante: "Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.", pubblicato nella GU n. 107 del 10-5-2006. Tuttavia, con comunicato ministeriale pubblicato nella G.U. n. 146/2006, è stato dato atto dell'inefficacia del D.M. 2 maggio 2006, per cui il D.M. 148/1998 deve ritenersi attualmente in vigore.

 

 

 

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei trasporti e della navigazione:  

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti gli articoli 15 e 18, commi 2, lettera m), e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e disciplinano i contenuti e le modalità di tenuta nonchè l'adozione del modello uniforme di registro;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998;  

 

Adotta il seguente regolamento:

 

Articolo 1

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e B.   2. Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica.   3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.   4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:     a) registri IVA di acquisto e vendite;     b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;     c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.   5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato C:     a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;     b) le caratteristiche del rifiuto;     c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;     d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;     e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;     f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.   6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

 

 

Articolo 2

Norme transitorie.

1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'art. 1.   2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

omesso