LEGISLAZIONE

 

Rifiuti

 

 

PRESIDENZA

 

CIRCOLARE 11 febbraio 2000, n. 6

G.U.R.S. 10 marzo 2000, n. 11

 

O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999: direttive in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

 

A tutti i comuni siciliani e relative aziende

di igiene ambientale

Ai presidenti delle Province regionali siciliane

Al CO.NA.I. - Roma

Ai Consorzi di filiera:

- Consorzio nazionale acciaio

- CIAL

- Comieco

- Rilegno

- CO.RE.PLA.

- CO.RE.VE.

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento protezione civile

Al Ministero dell'ambiente - Servizio ARS

Ai Prefetti delle Province regionali siciliane

All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

All'A.N.C.I. - Roma

All'A.N.C.I. - Sicilia

All'ENEA - Roma

Alla Cispel-Services s.c.a.r.l. - Roma

 

I. PREMESSE

Com'è noto, la raccolta differenziata costituisce una opzione strategica fondamentale nella concezione del ciclo di gestione integrata dei rifiuti, che ispira il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche (c.d. decreto Ronchi), che la definisce (art. 6, comma 1, lett. f) quale "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima".

Essa consente, per converso, di ridurre il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento in discarica, sistema, quest'ultimo, soggetto a sempre maggiori limitazioni, fino alla prevista dismissione, da ultimo rimodulata in sede comunitaria, e differita con il recente decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 500.

Il suddetto decreto legislativo ha ripartito le competenze tra Stato, regioni, province e comuni. Per quanto riguarda in particolare gli enti locali, sono state attribuite alle province le funzioni di carattere organizzativo, finalizzate al superamento della frammentazione della gestione, cui spetta, difatti (art. 20, comma 1, lett. g) "l'organizzazione della attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali...".

Ai comuni vengono attribuite le funzioni operative, da esercitarsi sulla base di apposito regolamento, che stabilisce, tra l'altro (art. 21, comma 1, lett. c) "le modalità...della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi".

Occorre rammentare, inoltre, i crescenti obblighi di risultato previsti dall'art. 24 circa le percentuali minime di RD, dei rifiuti urbani prodotti: 15% entro febbraio 1999; 25% entro febbraio 2001; 35% dall'anno 2003.

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha emanato, in materia, una serie di direttive, ed, in particolare, le circolari n. 13138 dell'11 giugno 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 19 luglio 1997) e la successiva n. 6326 del 31 marzo 1998 (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 30 maggio 1998), fornendo indicazioni normative, operative e tecniche volte alla concreta attivazione e sviluppo del sistema di RD.

L'ordinanza P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999, finalizzata, com'è noto, da un lato a consentire di fronteggiare l'emergenza rifiuti, e, dall'altro, a ricondurne la gestione in linea con i dettami del decreto Ronchi - prevede una serie di interventi e strumenti operativi, tesi non tanto a sostituire il ruolo e le attribuzioni degli enti locali, quanto a fornire ausilio e sostegno agli stessi, onde assicurare maggiore efficacia all'azione complessiva.

L'art. 3, comma 1, prevede una serie di interventi per il potenziamento della RD, da realizzarsi con la collaborazione delle Province regionali, e l'indispensabile supporto di tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, a vario titolo coinvolti, alcuni dei quali (come i comuni ed il CONAI) sono destinatari di specifiche disposizioni, come si vedrà più avanti.

In tale quadro, rimane fondamentale, il ruolo della società civile (istituzioni scolastiche, associazioni, etc.), a cominciare dai cittadini, i quali, in definitiva, sono i principali protagonisti per l'effettivo conseguimento dei risultati auspicati, per cui occorre puntare decisamente sull'informazione, con tutte le modalità ed i canali utilizzabili.

A tal proposito specifici compiti sono affidati al CONAI, anche a livello locale, tramite i consorzi di filiera.

Ciò facendo leva su due aspetti fondamentali: la salvaguardia dell'ambiente, anzitutto, quale obbligo (anche morale) nei confronti delle attuali e future generazioni; l'impulso alle attività economiche correlate al sistema attivato dalla RD, che si traduce in nuova occupazione, sopratutto giovanile.

Le seguenti linee di azione sono mirate a potenziare e rendere più funzionale, nell'immediato, il sistema della RD, destinato ad entrare a regime nel medio periodo, allorquando saranno adeguati e/o realizzati gli impianti per la valorizzazione delle varie frazioni di materiali raccolti, e definite le misure (oltre a quelle già concordate con il CONAI) per favorirne il riciclaggio e il recupero, nell'ambito delle previsioni del piano per la gestione dei rifiuti.

Tempi più celeri si prevedono per la realizzazione di una serie di impianti, rientranti nel "Progetto ambiente" approvato dal CIPE in data 17 marzo 1998, cui fa espresso riferimento il punto 1.17 del citato articolo 3 dell'ordinanza.

Le province regionali vorranno far pervenire, con urgenza, una reazione sull'impiantistica esistente nei rispettivi territori, specificandone titolarità, ubicazione e caratteristiche, nonché le condizioni attuali, segnalandone al contempo l'eventuale necessità di adeguamento.

 

II. RD E RELATIVA LOGISTICA

1) Materiali interessati

Oltre alle categorie di rifiuti per le quali già la normativa previgente stabiliva la raccolta e conseguente smaltimento differenziati (batterie, pile, prodotti farmaceutici, prodotti con simbolo T o F ed, inoltre, olii e grassi animali e vegetali, beni in olietilene, etc.), vanno ricompresi:

- vetro;

- carta e cartone;

- plastica;

- lattine in alluminio;

- metalli ferrosi e non ferrosi;

- legno;

- rifiuti ingombranti;

- beni durevoli di uso domestico;

- inerti;

- frazione organica;

- indumenti usati e stracci.

Tra essi rientrano anche i rifiuti di imballaggio primario, o comunque conferito a servizio pubblico. Riguardo alle frazioni c.d. "nobili" dei rifiuti di imballaggio, nonché frazioni merceologiche similari valorizzabili di vetro, carta, plastica, alluminio, acciaio e legno - come già reso noto con circolare n. 10 del 14 ottobre 1999 - questa struttura commissariale ha stipulato con il CONAI, in data 7 ottobre 1999, apposita convenzione, che richiama l'accordo di programma quadro sottoscritto il precedente 8 luglio 1999 tra lo stesso CONAI e l'ANCI e relativi allegati tecnici, con i quali sono stati precisati i reciproci obblighi ed i corrispettivi per ciascun materiale (per il vetro si fà riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1999).

I comuni, da canto loro, sono tenuti ad organizzare sistemi adeguati di RD in modo da assicurare la selezione dei rifiuti di imballaggio dagli altri rifiuti domestici (artt. 36, 39 decreto legislativo n. 22/97).

 

2) Sistemi di RD

La responsabilità della gestione del servizio di RD grava interamente sui comuni, e pertanto ad essi è rimessa la scelta sulle relative modalità, sulla base i diversi fattori: urbanistici, finanziari, socio-economici etc.

Occorre tenere conto, peraltro, della situazione riguardante gli impianti a valle della RD, onde modulare tali scelte secondo i tempi e le varie circostanze.

Quanto ai rapporti con l'utenza, il tradizionale sistema dei contenitori stradali (da collocare possibilmente raggruppati, ed a distanze non eccessive, nell'ordine di non più di 400 metri gli uni dagli altri), può essere utilmente integrato con la raccolta presso utenze selezionate per ciascuna tipologia di materiale (centri commerciali, mercati, ristoranti, uffici pubblici, scuole, condominii, etc.). Meno diffuso (dati gli alti costi di gestione) è il sistema a domicilio c.d. "porta a porta", indicato soprattutto nei centri ad alta densità urbana, nonché nelle località ad alto pregio storico-turistico, consentendo di eliminare l'impatto negativo dei contenitori sull'arredo urbano.

 

3) Piazzole di stoccaggio comunali

Si tratta di aree attrezzate e custodite (dette anche CCR - Centri comunali di raccolta, o, talvolta, Isole ecologiche), dove confluiscono i materiali provenienti dalla RD, sia da parte del servizio pubblico che direttamente dai privati, destinati allo stoccaggio provvisorio (previa cernita e raggruppamento), per il successivo trasferimento alle piattaforme di conferimento e/o riciclaggio.

Non trascurabile appare, peraltro, la prospettiva, anche in vista del passaggio al sistema tariffario, di dotare detti centri di metodiche idonee per l'applicazione di riduzioni (o bonus) di vario genere agli utenti, rafforzando anche in tal modo il convincimento dell'utilità economica della RD.

Nelle circolari dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sopra citate, è stata già posta all'attenzione dei comuni la realizzazione di tali strutture, ora espressamente ribadita dall'art. 3, comma 1.6, dell'O.P.C.M. n. 2983/99.

Ove non si sia già provveduto, il comune è tenuto, preliminarmente, a localizzare dette aree, in siti idonei sia sotto l'aspetto urbanistico che della viabilità, preferibilmente di proprietà pubblica, indicando a tal fine le previsioni urbanistiche e lo stato dei vincoli (mediante la scheda informativa allegata). In proposito, i comuni che abbiano in corso l'adozione dello strumento urbanistico, avranno cura di provvedere affinché venga espressamente inserita nello stesso l'allocazione delle piazzole di che trattasi.

Onde agevolare la progettazione esecutiva, questo ufficio ha messo a disposizione, presso ciascuna provincia regionale, nonché i comuni capoluogo, un progetto-tipo di piazzola di stoccaggio, da adattare alla situazione locale.

Espletati detti adempimenti, i comuni inoltreranno i progetti esecutivi - muniti delle approvazioni in linea tecnica demandate dalla vigente normativa agli stessi enti - a questa struttura commissariale, per le determinazioni previste dall'ordinanza, anche in ordine al cofinanziamento, limitato a spese di investimento.

Qualora insorgano problematiche di non facile soluzione, e comunque nei casi di inadempimento, nei termini che saranno indicati più avanti, i presidenti delle province regionali territorialmente competenti interverranno sostitutivamente, quali commissari ad acta, valutando, ove del caso, l'opportunità di proporre la realizzazione di piazzole a servizio di più comuni, secondo un'ottica più ampia di bacino di utenza.

Analogamente dovrà procedersi per i comuni di ridotta entità demografica e/o limitrofi, tenuto conto che - in linea di massima - ciascuna piazzola dovrà coprire il fabbisogno di almeno 10 mila abitanti.

 

4) Conferimento del materiale proveniente dalla RD

E' già stata citata la convenzione sottoscritta con il CONAI, in virtù della quale lo stesso si è impegnato al ritiro, tramite i Consorzi di filiera, dei materiali contemplati (vetro, carta, plastica, alluminio, acciaio, legno e frazioni merceologiche similari), secondo le modalità stabilite negli allegati tecnici dell'accordo quadro dell'8 luglio 1999, recanti altresì i corrispettivi da versare ai comuni.

Occorre sottolineare i risvolti di carattere finanziario di tale sistema, che consente, da un lato, di abbattere i costi di smaltimento in discarica (ivi compresi gli aggravi relativi alle penalizzazioni previste), e, dall'altro, di ottenere gli introiti stabiliti, per cui il mancato o carente funzionamento determina indubbiamente danni patrimoniali ai comuni.

Si allega il prospetto contenente i centri/impianti di conferimento aderenti al CONAI presenti in Sicilia, suscettibili di incremento, in correlazione all'auspicato potenziamento della RD, onde superare la disomogenea distribuzione attuale. Al riguardo, risultano già avviate numerose iniziative.

Inoltre, attraverso l'atto integrativo stipulato in data 9 febbraio u.s. (che altresì si allega) si mira a facilitare, nell'immediato, il rapporto diretto con i comuni, mediante apposite convenzioni provvisorie con i Consorzi di filiera, nell'ambito delle quali vanno concordate, tra l'altro, le campagne di informazione rivolte all'utenza locale.

Al fine di consentire a questo ufficio il successivo trasferimento ai comuni delle somme derivanti dai corrispettivi per i materiali conferiti ai centri CONAI - secondo quanto previsto nella succitata convenzione del 7 ottobre 1999 - gli stessi comuni dovranno far pervenire la relativa documentazione, consistente nella ricevuta rilasciata dal centro CONAI - attestante tipologia, quantità e prezzo del materiale - nonché in una copia conforme all'originale della relativa fattura, recante espresso riferimento alla ricevuta.

Si precisa che le fatture da emettere nei confronti dei centri CONAI, dovranno indicare la previsione di versamento delle relative somme in favore della contabilità speciale n. 2854 intestata al Presidente Regione Siciliana - Commissario delegato emergenza rifiuti, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

La struttura commissariale provvederà, trimestralmente, a trasferire tali somme ai comuni interessati.

Per quanto attiene ai conferimenti precedenti la suddetta convenzione del 7 ottobre 1999, restano salvi i pagamenti effettuati in via diretta, la cui documentazione dovrà comunque essere trasmessa allo scrivente ufficio.

Tutto ciò nelle more dell'individuazione, in raccordo con le province regionali, di sub-ambiti territoriali - al servizio dei quali saranno realizzati gli impianti/piattaforme di trattamento previsti nel piano - nonché della razionalizzazione dell'intero sistema di gestione dei rifiuti, anche attraverso la costituzione di consorzi e/o società miste di cui al comma 2 del più volte citato art. 3 dell'ordinanza.

Per quanto riguarda gli altri materiali provenienti dalla RD, non contemplati nei suddetti accordi con il CONAI, occorre fin d'ora - con l'indispensabile supporto delle province regionali, già evidenziato - individuare le aziende e gli impianti presso i quali provvedere al recupero o riciclaggio, in attesa della definizione delle intese di cui al comma 1.12 del medesimo art. 3.

Con specifico riferimento ai beni durevoli di uso domestico, si segnala l'apposita piattaforma di trattamento in corso di realizzazione nel comune di Messina, gestita dalla società mista Messinambiente S.p.A. (tel. 090/6409927) concepita al servizio dell'intero territorio della Sicilia (e della Calabria), che ha goduto del contributo finanziario di questa struttura commissariale, rientrando tra i progetti di cui al punto 1.17 dell'art. 3, in ordine ai quali si sollecita a tutti gli enti attuatori la definizione della progettazione esecutiva, appalesandosi di estrema importanza ed urgenza, a supporto della RD), la realizzazione degli impianti di che trattasi, dedicati rispettivamente alla selezione della raccolta multimateriale della frazione secca ed al trattamento di inerti (progetto "Territorio risparmiato").

 

III. ADEMPIMENTI E SCADENZE

Le linee di azione fin qui illustrate necessitano - è bene ribadirlo - del massimo sforzo sinergico di tutti i soggetti interessati.

Esse sono rivolte, in buona sostanza, a colmare, nel più breve tempo possibile, il pesante divario che ancora separa la Sicilia dalle percentuali di RD prescritte dal decreto Ronchi.

E' appena il caso di sottolineare, in proposito, che il mancato raggiungimento degli obiettivi percentuali minimi prescritti fa scattare l'applicazione delle maggiorazioni sul costo di conferimento in discarica dei rifiuti, di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2983/99.

Dette percentuali saranno calcolate come rapporto tra, da un lato, i rifiuti di cui venga documentata la raccolta e il conferimento differenziati presso i centri CONAI o altri soggetti autorizzati, e, dall'altro, il complesso dei rifiuti prodotti, ossia, oltre a quelli sopra indicati, quelli conferiti indifferenziati in discarica o altro impianto autorizzato, sempre debitamente documentati.

Si ritiene utile, infine, soprattutto a beneficio dei comuni, riassumere sinteticamente gli adempimenti da porre in essere, indicando, per taluni di essi, anche i relativi termini, scaduti i quali - senza bisogno di ulteriori comunicazioni - si attiverà l'intervento sostitutivo delle Province regionali territorialmente competenti, cui si richiede, preliminarmente, di far pervenire, entro il corrente mese, le risultanze del sopradetto monitoraggio sugli impianti di trattamento dei rifiuti esistenti:

a) realizzazione, con modalità da stabilire localmente, di un efficiente sistema di RD, basato su contenitori stradali, punti di raccolta diffusi sul territorio, utenze mirate, raccolta domiciliare, etc. (parte II, par. 2);

b) realizzazione delle piazzole di stoccaggio comunali, ponendo in essere, entro il 31 marzo 2000, previa localizzazione del sito, almeno la progettazione esecutiva. Ciò per quanto attiene ai comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, richiamando all'attenzione delle rispettive province regionali, per quelli di entità demografica inferiore, quanto prima specificato (parte II, par. 3);

c) stipula, entro il 15 marzo 2000, delle convenzioni provvisorie con i Consorzi di filiera, per disciplinare nel dettaglio il conferimento dei materiali interessati (anche nelle more della realizzazione delle piazzole) nell'ambito delle quali vanno concordate le campagne di informazione all'utenza, previste nell'accordo quadro (parte II, par. 4);

d) trasmissione, entro il 25 febbraio 2000, della documentazione relativa ai materiali conferiti ai centri CONAI nello scorso anno 1999 (parte II, par. 4);

e) individuazione, con l'ausilio della provincia regionale, di aziende e/o impianti per il recupero e/o riciclaggio degli altri materiali (parte II, par. 4);

f) compilazione e restituzione, entro il 10 marzo 2000, della scheda informativa allegata.

Posti tali obiettivi e modalità di azione, ciascun comune verificherà, altresì, la rispondenza agli stessi del servizio di RD attualmente in atto, provvedendo, se del caso, al tempestivo adeguamento dello stesso alle nuove disposizioni.

In prospettiva del passaggio alle forme di gestione sovracomunali previste dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2983/99, gli enti eventualmente interessati avranno cura di inserire nei contratti opportune limitazioni temporali, nonché espresse clausole risolutive.

Si confida in una fattiva e puntuale collaborazione, sottolineando la necessità di fornire notizia anche alle rispettive province regionali, per quanto di competenza delle stesse, circa tutti gli adempimenti sopra indicati, e si resta a disposizione per ogni chiarimento e/o intervento che si appalesi opportuno.

La presente sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il sub commissario delegato

per l'emergenza rifiuti: PIRANEO

 

Allegato 1

 

ELENCO CENTRI DI CONFERIMENTO - IMPIANTI CONAI

 

ACCIAIO

- Elleviesse s.a.s., via Alberto degli Astri, 21 - Palermo;

- La Cinque s.r.l., contrada Caracoli - SS. 113 - Termini Imerese (PA);

- Recupero rottami di ferro e metalli di Filippone P. & C. s.n.c., viale Regione Siciliana, 7071 - Palermo;

 

ALLUMINIO

- Ecolit, z.a. Capannone A - Camporotondo Etneo (CT);

- La Vetro Sud, via S. Alberto degli Abati - Palermo;

- SER.ECO, via Carducci, 30 - Bagheria (PA);

- Coop. Creativa, contrada Cuba - Misterbianco (CT);

Centri di riciclo

- Stampi non ferrosi, z.i. Seconda fase - Ragusa;

- Fonderia Siciliana, via SS. 192 Km. 83,4 - Catania;

 

CARTA

- S.E.A.P. s.n.c., c/o Area A.S.I. - Agrigento;

- Società cooperativa Sicula Ciclat s.r.l., via SS.640 contrada Grotta d'Acqua - S. Cataldo (CL);

- Ecolit s.r.l., contrada Tiritì - Motta S. Anastasia (CT);

- Giano Ambiente, via Gallo, 1 - Milazzo (ME);

- La Vetro Sud s.a.s., z.i. - Termini Imerese (PA);

- La Vetro Sud s.a.s., via S. Alberto degli Abati - Palermo;

- Mediplast s.r.l., SS. 113 Km. 206, contrada Pistavecchia - Campofelice di Roccella (PA);

- R.I.U s.n.c. di La Cognata, contrada Cinestrazzi - Ragusa;

- impresa D'Angelo Vincenzo, via Comune SS. 113 Km. 331 - Alcamo (TP);

- IGM 1 s.r.l., viale Montedoro, 18 - Siracusa;

Centri di riciclo

- Cartiera Imparato, via Guadagna, 51 - Palermo;

- Cartiera Sacca, via Pasteria 17/19 - Calatabiano (CT);

 

PLASTICA

- società cooperativa Sicula Ciclat s.r.l., via SS. 640 contrada Grotta d'Acqua - S. Cataldo (CL);

- Ecolit s.r.l., contrada Tiritì - Motta S. Anastasia (CT);

- La Vetro Sud s.a.s., via S. Alberto degli Abati - Palermo;

- Puccia Giorgio, S.P. Modica-Ragusa, 4 - Modica (RG);

- impresa D'Angelo Vincenzo, via Comune SS.113 Km. 331 - Alcamo (TP);

Centri di selezione

- Mediplast s.r.l. SS.113, Km. 206 - Campofelice di Roccella (PA);

 

VETRO

- Vetro Sud, via S. Alberto degli Abati, 21 - Palermo;

- Sarco, contrada Amabilina, 675 - Marsala (TP);

Centri di riciclo

- Sicilvetro, via Favara contrada Ciancio - Marsala (TP).

 

Allegato 2

 

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE

 

DEL 7 OTTOBRE 1999

 

Il CO.NA.I., Consorzio nazionale imballaggi, con sede in Roma, via Tomacelli 132, in persona del presidente e legale rappresentante, ing. Pietro Capodieci, (di seguito CO.NA.I.); e il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Sicilia, nella persona del sub - commissario dott. Vittorio Piraneo;

premesso che

in data 7 ottobre 1999 è stata sottoscritta apposita Convenzione il tra il CO.NA.I. - Consorzio nazionale imballaggi e il commissario delegato ex O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 da integrarsi come da intese tra le parti con il presente atto aggiuntivo, che ne disciplina le modalità di attuazione;

preso atto che

A) rimane fermo quanto concordato tra le parti con la succitata convenzione stipulata il 7 ottobre 1999;

B) il commissario delegato ha in corso di individuazione, in collaborazione con i presidenti delle province, la suddivisione del territorio regionale in sottoambiti al fine di assicurare una più razionale, efficiente ed economica attività di raccolta differenziata;

C) il commissario delegato si impegna ad individuare e attivare, per ciascuno dei sottoambiti, in raccordo con gli enti locali interessati, soggetti gestori cui affidare le attività inerenti i servizi di raccolta differenziata, ai sensi dell'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999;

D) il commissario delegato provvede, contestualmente, in aderenza al piano regionale di emergenza in corso di definizione, alla realizzazione di adeguate piattaforme per il relativo conferimento in ciascun sottoambito o - laddove funzionale ad una migliore applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità - al servizio di due o più sottoambiti contigui. Tali piattaforme, nel caso di raccolte non monomateriale, dovranno essere dotate di appositi impianti per garantire la separazione/selezione dei diversi materiali. In ogni caso, i materiali conferiti ai Consorzi di filiera dovranno soddisfare i requisiti tecnico-qualitativi previsti da ciascun allegato tecnico dell'accordo di programma quadro sottoscritto da ANCI e CONAI l'8 luglio 1999 (per il vetro si fa riferimento al decreto ministeriale del 4 agosto 1999);

E) il commissario delegato si impegna a comunicare tempestivamente al CONAI, ai Consorzi di filiera e ai soggetti titolari di convenzioni provvisorie la raggiunta operatività di ogni singolo sottoambito, nonché la precisa identità dei soggetti gestori dello stesso;

F) l'operatività del sistema di gestione della raccolta differenziata così descritto sarà raggiunta con gradualità, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e che pertanto occorre prevedere una disciplina per il periodo transitorio, valida fino alla comunicazione di cui al precedente punto D.

Al fine di rendere operativa la convenzione in premessa, le parti concordano:

1) che i Consorzi di filiera ex art. 40 del decreto legislativo n. 22/97 si impegnano a ritirare dalle piattaforme di ciascun sottoambito, di cui al precedente punto C dal momento della sua piena operatività, i diversi materiali di pertinenza, secondo le specifiche merceologiche quali/quantitative e le modalità di ritiro previste dagli allegati tecnici dell'accordo quadro ANCI-CONAI (per il vetro si fa riferimento al decreto ministeriale del 4 agosto 1999), ovvero secondo i requisiti stabiliti e da stabilirsi in apposite convenzioni da parte dei consorzi stessi con i soggetti rappresentativi dei gestori della raccolta e ai quali ANCI abbia dato adesione, nonché a riconoscere i corrispettivi previsti dai medesimi per i servizi di raccolta e per gli eventuali servizi aggiuntivi;

2) che i Consorzi di filiera provvederanno a stipulare specifiche convenzioni con i soggetti gestori del sottoambito, indicati dal commissario delegato contestualmente alla comunicazione di piena operatività dello stesso, senza bisogno di alcuna delega ulteriore da parte dei comuni del sottoambito;

3) che, qualora non risultassero disponibili una o più piattaforme di conferimento di sottoambito, i soggetti gestori potranno servirsi di altri impianti da loro individuati sul territorio, scelti preferibilmente tra quelli indicati nell'allegato 1 della convenzione del 7 ottobre 1999, in grado comunque di fornire identiche prestazioni di cui in premessa, con oneri di ritiro a carico dei Consorzi di filiera ex art. 40 del decreto legislativo n. 22/97, secondo le modalità previste dagli allegati tecnici dell'accordo quadro ANCI-CONAI (per il vetro si fa riferimento al decreto ministeriale del 4 agosto 1999), ovvero secondo i requisiti stabiliti e da stabilirsi in apposite convenzioni da parte dei consorzi stessi con i soggetti rappresentativi dei gestori della raccolta e ai quali ANCI abbia dato adesione, nonché a riconoscere i corrispettivi previsti dai medesimi per i servizi di raccolta e per gli eventuali servizi aggiuntivi;

4) che, in attesa di raggiungere la piena operatività del sistema come individuato nei punti precedenti, e di ricevere a tal fine specifica comunicazione dal commissario delegato di cui al punto E, appare opportuno disciplinare un periodo transitorio;

5) che, durante tale periodo transitorio, CONAI e i Consorzi di filiera indicheranno ulteriori piattaforme per il conferimento, oltre a quelle indicate nel succitato allegato 1, previa verifica congiunta del possesso di tutti i requisiti di legge da parte dei soggetti titolari. Si intende che tali piattaforme di conferimento svolgeranno la loro funzione anche successivamente al periodo transitorio, integrandosi con l'attività prevista al precedente punto D;

6) che, allo scopo di ottimizzare lo sviluppo della raccolta differenziata, CONAI e ciascun Consorzio di filiera, in collaborazione con il commissario delegato, individueranno alcune aree all'interno delle quali sviluppare progetti pilota per favorire lo sviluppo della raccolta differenziata e della successiva fase di riciclo.

Per tale periodo transitorio, le parti concordano che

- nelle more della piena operatività dei sottoambiti, il CONAI - tramite i Consorzi di filiera - ed i comuni, singoli o associati, o soggetti gestori per conto degli stessi, stipulano convenzioni provvisorie, secondo le indicazioni e gli standard di qualità contenuti negli allegati tecnici dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI (per il vetro si fa riferimento al decreto ministeriale del 4 agosto 1999), e tenuto conto della convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra lo stesso CONAI e il commissario delegato;

- copia di tali convenzioni sarà tempestivamente trasmessa al commissario delegato;

- qualora i comuni non vi provvedano, anche a causa di eventuali carenze organizzative del servizio di raccolta differenziata, interverrà, per la stipula, in via sostitutiva, la Provincia regionale territorialmente competente;

- le convenzioni provvisorie cesseranno automaticamente la loro efficacia nel momento della piena operatività dei sottoambiti sopra previsti.

Roma, 9 febbraio 2000.

CONAI: Capodieci

Il Commissario delegato: Pireneo

Allegato 3