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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2008

Trasferimento di competenze alle province della regione Campania in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge del 17 giugno 2008, n. 107, recante «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania». (Ordinanza n. 3685).

(GU n. 152 del 1-7-2008)
 

 

 


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata», ed in particolare l'art. 6 recante la nomina dei presidenti delle province della regione Campania a sub-commissari con la funzione di concorrere alla programmazione ed attuazione nei rispettivi ambiti provinciali delle iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, come convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti»;
Viste le leggi della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 e 28 marzo 2007, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza commissariale n. 215 del 2 luglio 2007 con la quale i presidenti delle province venivano incaricati di predisporre un programma di iniziative per la individuazione di un modello gestionale ed organizzativo, attraverso forme di collaborazione con i consorzi di bacino, per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 2008 ed in fase di conversione in legge, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»;
Tenuto conto degli addebiti di natura penale, a carico dei rappresentanti delle societa' FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., gia' affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge del 17 giugno 2008, n. 107, recante «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania», ed in particolare l'art. 1, comma 1, laddove viene trasferita alle province della regione Campania la titolarita' degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 90/2008, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali, ed il comma 2 del medesimo art. 1 il quale dispone che le province stesse, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione dei citati impianti;
Viste le note del 12 giugno 2008 e del 17 giugno 2008 della FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., con cui le predette societa' hanno comunicato la volonta' di cessare, a decorrere dal 18 giugno 2008, l'attivita' di gestione degli impianti di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino - localita' Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), avviando la procedura per il licenziamento collettivo ex art. 4 e seguenti della legge n. 223/1991 del personale in carico alle predette societa';
Considerata, pertanto, la necessita' di dotare degli strumenti necessari i presidenti delle province della regione Campania, in funzione dell'esercizio delle attribuzioni di cui al citato art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 giugno 2008, volte ad agevolare la restituzione delle competenze afferenti il servizio di gestione dei rifiuti agli enti ordinariamente preposti;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Dispone:

Art. 1.
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti su base provinciale, che dovra' comunque assicurare la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali del personale non dirigenziale addetto agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, che non ha optato per la mobilita', i presidenti delle province della regione Campania proseguono nelle attivita' individuate dall'art. 6 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e provvedono altresi' a dare attuazione alle iniziative di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
2. Al fine di consentire l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, e di avvalersi delle risorse umane di cui al comma 1, dell'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, i presidenti delle province stipulano contratti di lavoro a tempo determinato con il personale non dirigenziale impiegato presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti territoriali, con durata non superiore alla cessazione dello stato di emergenza, e, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di assunzione ed in particolare agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le societa' ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania provvedono entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza a trasferire alle province le risorse strumentali presenti in ciascun impianto di selezione e trattamento dei rifiuti redigendo apposito verbale di consegna.
4. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le province subentrano nei rapporti negoziali stipulati dalle ex affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti per assicurare la prosecuzione delle attivita' degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti senza soluzione di continuita'.
5. Per l'espletamento dei compiti ad essi assegnati, i presidenti delle province della regione Campania sono autorizzati all'apertura di apposite contabilita' speciali ove il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, provvede a far confluire le competenti risorse finanziarie a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti, come previsto dall'art. 1, comma 6, primo capoverso, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.


La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2008
Il Presidente: Berlusconi