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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2008

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3639).

(GU n. 9 del 11-1-2008)

 

 

 


 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007;
Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato prorogato al 30 novembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;
Vista la relazione del 26 dicembre 2007, presentata dal commissario delegato l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dalla quale si rilevano, tra l'altro, le attivita' in corso che richiedono la prosecuzione con esercizio di poteri in deroga e la programmazione del rientro progressivo nella gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti in Campania;
Considerata l'estrema gravita' della situazione emergenziale in atto, tenuto conto delle tensioni sociali che impediscono la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e la conseguente necessita' di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;
Ritenuto altresi' di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con il definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il loro smaltimento in impianti di termodistruzione ed incentivando il ricorso alla raccolta differenziata;
Sentiti il Vice Presidente del Consiglio onorevole Francesco Rutelli, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche dell'Unione europea;

Dispone:

Art. 1.
1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il prefetto dott. Gianni De Gennaro e' nominato, per il periodo di centoventi giorni, commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, con i relativi poteri e le deroghe conferiti dalla vigente normativa e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri indicate in premessa.
2. Per la stessa durata di cui al comma 1, il Generale di divisione Franco Giannini, Comandante del Comando logistico SUD, assicura al commissario delegato il supporto operativo e logistico nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.
3. E' abrogato il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3637 del 31 dicembre 2007.

Art. 2.
1. Il commissario delegato, anche in deroga a specifiche disposizioni in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede alla attivazione dei siti da destinare, in modo limitato e controllato, a discarica presso i comuni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2007, come convertito dalla legge n. 87 del 2007; a tale fine puo' derogare ai limiti e alle condizioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. Il commissario delegato provvede altresi' a individuare altri siti, aggiuntivi o sostitutivi, per lo stoccaggio o lo smaltimento, ivi comprese le discariche chiuse che presentino ancora volumetrie disponibili.
2. Alla realizzazione e alla gestione di due impianti di termodistruzione o di gassificazione nei territori del comune di S. Maria la Fossa e della provincia di Salerno, nonche' di impianti funzionali alla raccolta differenziata (di compostaggio od altro) si procede in deroga alle disposizioni menzionate al comma 1 del presente articolo, al comma 1-ter dell'art. 3 del decreto-legge n. 263 del 2006, come convertito dalla legge n. 290 del 2006 e come successivamente modificato, nonche' a eventuali valutazioni di impatto ambientale gia' assentite, assicurando comunque il rispetto dei livelli delle emissioni inquinanti gia' fissati nel provvedimento di autorizzazione e con procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza.
3. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e' assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti, i questori e le altre autorita' competenti assicurano piena attuazione alle decisioni del commissario stesso, che puo', altresi', richiedere l'uso delle Forze armate per l'approntamento e la protezione dei cantieri e dei siti, nonche' per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
4. Per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani, nonche' di quelli stoccati negli impianti di selezione e trattamento mediante tritovagliatura dei rifiuti urbani o negli impianti di CDR prima e dopo il trattamento, nonche' lo smaltimento della frazione umida anche se raccolta separatamente, il commissario delegato, anche in deroga alla normativa vigente che regola il trasporto o il conferimento negli impianti e/o nelle discariche di destinazione, puo' disporne lo smaltimento o il trattamento al di fuori del territorio della regione Campania, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate.

Art. 3.
1. I comuni campani provvedono ad elaborare entro sessanta giorni, anche in forma associata, un piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata, e ad avviarne la realizzazione nei successivi trenta. In caso di inadempimento, il commissario delegato nomina un commissario ad acta, che provvede entro centoventi giorni dalla presente ordinanza.

Art. 4.
1. Con successive ordinanze saranno individuati e disciplinati i poteri e le competenze dei soggetti attuatori per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, ivi compresi i poteri e le competenze del sindaco di Salerno in relazione all'impianto di cui all'art. 2, comma 2, ivi compresa l'impiantistica connessa al ciclo integrato dei rifiuti. Con successive ordinanze si provvedera', altresi', ad individuare le modalita' di scioglimento dei consorzi.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2008

Il Presidente: Prodi