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Decreto 8 aprile 2008

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

(GU n. 99 del 28-4-2008)
 

 

 


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti», e successive modifiche;
&11;Visto l'art. 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, citta' e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche, recante «Modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n. 185, recante «Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151»;
Ritenuta la necessita' di definire la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, citta' e autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attivita' di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonche' dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 2.
Autorizzazioni e iscrizioni
1. La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 e' approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
2. I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.
4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta e' iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione della idoneita' tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I, nonche' della capacita' finanziaria. I soggetti gestori di centri di raccolta che sono gia' iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attivita' «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.
6. L'iscrizione di cui al comma 4 e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati».
7. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5.
8. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.

Roma, 8 aprile 2008
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 

 

ALLEGATO I

REQUISITI TECNICO GESTIONALI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

 

1. Ubicazione del centro di raccolta

1.1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

1.2. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

 

2. Requisiti del centro di raccolta

2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonchè di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori nè danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di:

a. adeguata visibilità interna;

b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;

c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;

d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;

e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

2.3 All'esterno dell'aera dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

 

3. Struttura del centro

3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;

b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;

3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

 

4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

4.2 Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)

2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)

3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)

4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)

5. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)

6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)

7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10*  e 15 01 11*)

8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)

9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)

10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)

11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)

12. solventi (codice CER 20 01 13*)

13. acidi (codice CER 20 01 14*)

14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)

15. prodotti fotochimici (20 01 17*)

16. pesticidi (CER 20 01 19*)

17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)

18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)

19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)

20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)

21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)

22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)

23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)

24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)

25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)

26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)

27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)

28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)

29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)

30. ingombranti (codice CER 20 03 07)

31. cartucce toner esaurite (20 03 99)

32 rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche

4.3 Il centro deve garantire:

a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonchè sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

 

5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

5.1 Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

5.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi

5.3 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

5.4 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonchè dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

5.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

5.6 Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.

5.7 Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

5.8 I rifiuti pericolosi nonchè i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

5.9 La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura

5.10 I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5.11 E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato I del DM 185/2007.

5.12 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

 

6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

6.1 All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

6.2 Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno

b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili

c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

6.3 Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

6.4 Il entro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

 

7. Durata del deposito

7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.

7.2 La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

 

 

ALLEGATO Ia

 

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA

 

 

Numero

 

 

Data

 

Centro di raccolta

 

Sito in

 

Via e numero civico

 

CAP

 

Telefono

 

Fax

 

 

Descrizione tipologia di rifiuto ...........................................................................

Codice dell'Elenco dei rifiuti .............................................................................

Ricevuto da utenza

Domestica

Non domestica

Nome Cognome / Azienda * ..............................................................................

Codice Fiscale / Partita IVA * ............................................................................

Targa del mezzo che conferisce * ......................................................................

 

* Da compilarsi solo per i rifiuti di provenienza non domestica

e che rientrano tra le tipologie assimilate ai rifiuti urbani

sulla base dei Regolamenti comunali

 

Quantitativo conferito al centro di raccolta .................................. Unità di misura ....................

 

Firma dell'addetto al centro di raccolta

.......................................................

 

 

ALLEGATO Ib

 

SCHEDA RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

 

 

Numero

 

 

Data

 

Centro di raccolta

 

Sito in

 

Via e numero civico

 

CAP

 

Telefono

 

Fax

 

 

Descrizione tipologia di rifiuto ...........................................................................

Codice dell'Elenco dei rifiuti .............................................................................

Quantitativo avviati a recupero/smaltimento .................................. Unità di misura ....................

 

Firma dell'addetto al centro di raccolta

.......................................................