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Regione Lombardia

Legge Regionale n. 12 del 12-07-2007

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

(B.U.R. Lombardia n. 29 del 16.7.2007 - S-O- n. 1 del 17.7.2007)

 

 

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale

ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 6 “Contratto di servizio” della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”)
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono aggiunte le seguenti parole: “che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti;”.

ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 16 “Funzioni delle province” della l.r. 26/2003)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 26/2003 è sostituita dalla seguente:
“b) l’approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 17;”.

ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 17 “Funzioni della Regione” della l.r. 26/2003)
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) l’approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell’allegato 1, comma 5, punto 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento) per l’incenerimento dei rifiuti urbani;”
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) l’approvazione, ai sensi dell’articolo 211 del d.lgs. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione;”.

ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 20 “Piani provinciali di gestione dei rifiuti” della l.r. 26/2003)
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 è aggiunto il seguente periodo:
“I piani provinciali sono elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani.”
2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 è sostituito dal seguente:
“Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, per i comuni che ricorrono al conferimento in discariche localizzate al di fuori della propria provincia le aliquote del tributo per il deposito in discarica sono maggiorate del cento per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell’aliquota d’imposta unitaria fissato dall’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite.”
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole “o alla discarica;”;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) il censimento degli impianti esistenti e l’individuazione delle necessità impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi ai rifiuti urbani, e l’individuazione dell’offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti speciali. L’eventuale previsione di avvio di flussi di rifiuti urbani verso impianti ubicati al di fuori del proprio territorio è accompagnata, in sede di approvazione del piano ai sensi del comma 5, dagli accordi raggiunti con la provincia interessata e con il gestore dell’impianto per una durata congruente con le previsioni del piano;”;
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario;”.
4. Al comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 le parole “a tempo indeterminato” sono sostituite dalla parola “quinquennale” e le parole “e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni” sono soppresse.

ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 23 “Obiettivi di riciclo e recupero” della l.r. 26/2003)
1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 26/2003 è abrogato.

ARTICOLO 6
(Abrogazione dell’articolo 6 “Norma di interpretazione autentica” della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 “Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ‘Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia,di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche’ ”)
1. L’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”), è abrogato.

ARTICOLO 7
(Modifiche della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 ‘Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente)
1. Al comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), è aggiunta infine, la seguente lettera:
“b bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all’autorizzazione integrata ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento)”.
2. Al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 24/2006 sono aggiunte, dopo la parola “2007” le parole “e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo n. 59/2005 presentate entro il 31 dicembre 2008”.

ARTICOLO 8
(Norme transitorie e finali)
1. Le province adottano i piani provinciali di cui all’articolo 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 29 febbraio 2008 e li trasmettono alla Regione entro il 30 marzo 2008. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’articolo 13bis della l.r. 26/2003 e nomina il presidente della provincia interessata commissario ad acta.
2. Entro il 31 ottobre 2007, la Giunta regionale individua i finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere a causa dell’inerzia nel compimento dell’atto obbligatorio di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 24/2006, la Regione rilascia l’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui al d.lgs. 59/2005 previa l’acquisizione del parere vincolante della provincia espresso per gli ambiti di competenza e, se negativo, alle condizioni di cui al comma 4. Il parere della provincia è obbligatorio, ma non vincolante per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2003.
4. In sede di Conferenza di servizi, in caso di parere negativo motivato la Provincia produce, solo per gli impianti esistenti, l’accordo contrattuale raggiunto con i gestori di altri impianti ai quali conferire la quantità di rifiuti destinabile dal territorio provinciale all’impianto oggetto dell’istanza. In caso di mancata produzione dell’accordo contrattuale, la Conferenza dei servizi prosegue l’istruttoria e il parere provinciale non è più considerato vincolante. Il provvedimento finale, se positivo e relativo a discarica, contiene la prescrizione di vincolare la volumetria necessaria allo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla provincia interessata.
5. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per impianti non soggetti all’autorizzazione integrata ambientale, di cui al comma 3, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione secondo le disposizioni vigenti. Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, della l.r. 24/2006, le istanze pervenute alla Regione dopo l’entrata in vigore della presente legge sono inviate alla provincia competente per territorio.
6. In sede di procedura di rinnovo dell’autorizzazione relativa agli impianti di cui alla seconda parte della lettera d) del comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003, la provincia competente acquisisce il parere vincolante della Regione, espresso sulla base delle previsioni dei piani provinciali e in relazione all’utilizzo dell’impianto per un bacino di utenza sovraprovinciale.
7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2005, n. 220, recante l’approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, con l’individuazione di ulteriori indirizzi e criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che prevedano una distanza minima dalle discariche già in esercizio, esaurite o da bonificare, una densità massima delle aree destinate agli impianti per unità di superficie, anche distinguendo in base alla tipologia e una distanza minima dalle zone di protezione speciale, dai siti di importanza comunitaria e dalle aree protette e che tengano conto dei criteri e degli indirizzi indicati nel piano territoriale paesistico regionale.
8. Entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2003, n. 15944, recante delega alle province delle funzioni amministrative in materia di impianti e di operazioni relative a rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all’utilizzo dei fanghi in agricoltura allo scopo di ridurne la pericolosità nell’impiego e di valutarne la compatibilità con gli scopi agricoli.
9. Nelle more dell’entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, la provincia non rilascia nuove autorizzazioni relative all’utilizzo dei fanghi in agricoltura e, nei centottanta giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento medesimo, integra le autorizzazioni già rilasciate adeguandole alle nuove disposizioni.

ARTICOLO 9
(Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni)
1. L’ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale la graduatoria dei comuni sulla base della percentuale di raccolta differenziata effettuata e finalizzata all’effettivo riciclo e recupero, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2003.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 2, la Giunta regionale individua altresì i finanziamenti regionali in campo ambientale ai quali i comuni, secondo l’ordine individuato dalla graduatoria di cui al comma 1, possono accedere con criterio preferenziale.

ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 luglio 2007
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/392 del 3 luglio 2007)