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 Decreto 2 maggio 2006

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Approvazione dello schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

(GU n. 119 del 24-5-2006)
 

(con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 č stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il Titolo II della Parte IV del predetto decreto, relativo alla gestione degli imballaggi;
Visti in particolare gli articoli 223 e 224 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006;
Considerato che l'art. 223, comma 2, stabilisce che i consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale sono retti da uno statuto adottato in conformita' ad uno schema-tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, conformemente ai principi contenuti nel suddetto decreto legislativo n. 152/2006 e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore;


Decreta:


Art. 1.
1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'allegato A al presente decreto, recante lo schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, previsti dall'art. 223, comma 1, del suddetto decreto legislativo.
2. Le modalita' operative, conseguenti all'approvazione dello schema-tipo di statuto di cui all'allegato A del presente decreto, concernenti i consorzi da costituire e di quelli gia' costituiti e riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono determinate dall'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'URL www.comdel.it


Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli


Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola


Allegato A
CONSORZIO PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI ....
STATUTO

 

Titolo 1
STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO


Art. 1.
Natura, sede e durata del Consorzio
1. Ai fini di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede in .... il consorzio ....,
operante su tutto il territorio nazionale con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati all'art. 3.
2. Il Consorzio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve garantire la propria attivita' su tutto il territorio nazionale ed essere rappresentativo, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza economicita' e trasparenza, di almeno il 20% degli iscritti al CONAI, quali produttori appartenenti alla filiera di materiale di riferimento nonche' di almeno il 30% delle quantita' in peso di imballaggi .... immessi al consumo.
3. La durata del Consorzio e' fissata al ....; la durata puo' essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.
4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalita' indicate nell'art. 27, qualora i presupposti indicati nel comma 2 vengano meno prima dello scadere del suddetto termine di durata, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive.
5. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e' regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.
6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.


Art. 2.
Consorziati
1. Partecipano al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi .... che intendano operare nei termini previsti al comma 3, lettera b) dell'art. 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Possono altresi' partecipare al Consorzio gli enti e le imprese che recuperano e riciclano rifiuti di imballaggi ...., che non corrispondano alle categorie dei produttori, nonche' gli utilizzatori di imballaggi a base di ...., previo accordo con gli altri consorziati e unitamente agli stessi.
3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le proprie associazioni di categoria mediante specifica delega e sono distinti nelle seguenti categorie:
a) i fornitori di materiali di imballaggio ....;
b) i fabbricanti e i trasformatori di imballaggi ....;
c) gli importatori di materiali di imballaggi ....;
d) gli importatori di imballaggi vuoti ....;
e) gli utilizzatori di imballaggi a base di .... ed i
recuperatori e i riciclatori di rifiuti di imballaggi, di cui al comma 2.
La delega non solleva il Consorzio dagli obblighi previsti dal Titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) partecipano al Consorzio in forma paritaria. Ai soggetti di cui alla lettera e) e' riservata una quota massima di partecipazione del 15%.
4. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi del comma 1 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito dal materiale oggetto dell'attivita' del consorzio secondo criteri e modalita' determinati con apposito regolamento.

Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di imballaggi in materiali compositi nei quali il materiale oggetto dell'attivita' del consorzio non costituisca materiale prevalente, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.
5. E' consentita l'adesione di enti ed associazioni che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale degli imprenditori di cui al primo comma, in qualita' di soci simpatizzanti, senza diritto di voto.
6. Le imprese che esercitano le attivita' proprie alle diverse categorie di consorziati indicate nel precedente comma 3 sono inquadrate in dette categorie secondo i criteri e le modalita' determinati con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'art. 21.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote consortili sono disciplinate dall'art. 4 del presente statuto.
8. Il numero dei consorziati e' illimitato.

 

Art. 3.
Oggetto del Consorzio
1. L'attivita' di gestione svolta dal Consorzio sara' conformata ai principi generali contenuti nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo II.
Il Consorzio non ha fini di lucro, e' costituito per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi immessi sul mercato nazionale ed ispira la propria attivita' ai principi di efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:
a) in via prioritaria il ritiro dei rifiuti di imballaggi ............................ e delle frazioni ad essi similari, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio .... secondari e terziari e delle frazioni similari su superfici private;
c) la ripresa degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio .... ................ e dei rifiuti similari, ivi compreso il recupero di
energia secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza anche in sinergia con altre frazioni merceologiche omogenee ai sensi degli articoli 198, comma 2, lettera e), 222, comma 1, lettera b) e 224, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
e) l'incentivazione dell'utilizzo delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti dal riciclaggio
e del recupero dei rifiuti sopra citati;
f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi.
2. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, assicura il ritiro dei rifiuti di imballaggio .... provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4 e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali ed in particolare dei consumatori al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

 L'informazione riguarda fra l'altro:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta, di riciclo e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utilizzatori, degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di' imballaggio .... ....................;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi ....;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi ....;
e) nell'ambito di accordi volontari tra le categorie interessate, la gestione ambientale dei rifiuti ....
3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio svolge tutte le attivita' anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.
4. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e svolgere le attivita' di cui al presente
articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio in linea con l'art. 178, comma 4, puo' inoltre stipulare ai sensi degli articoli 181, 206 e 224, coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:
a) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, le regioni le
province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;
b) il CONAI medesimo;
c) i consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico,
tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;
d) i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto
dell'intervento del Consorzio.
Inoltre il Consorzio unitamente alle associazioni di categoria puo' concludere gli accordi di programma disciplinati dall'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Il Consorzio si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati.
6. Il Consorzio, nei termini previsti dalle leggi vigenti con riferimento all'art. 223, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mette a punto elabora e trasmette all'Autorita' di cui all'art. 207 del medesimo decreto ed al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.
7. Il Consorzio, nei termini previsti dalle norme vigenti, con riferimento all'art. 223, comma 6, trasmette annualmente all'Autorita' di cui all'art. 207 ed al CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
8. Il Consorzio opera con fini di mutualita' tra le imprese consorziate e conforma la propria azione ai principi e metodi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita' e deve essere operante su tutto il territorio nazionale
9. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,  di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
10. Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa
suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio a base di .... regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.


Art. 4.
Quote di partecipazione al Consorzio
1. Le quote di partecipazione ed il loro valore unitario sono determinati dall'Assemblea.
2. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati di cui all'art. 2, comma 3 in proporzione alle quantita' di materiali di imballaggio .... e di imballaggi .... e relativi semilavorati immessi sul mercato.

3. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di consorziati di cui all'art. 2, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantita' di materiale di imballaggio e di imballaggi e relativi semilavorati o di materiale riciclato dai rifiuti che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa al consumo o riciclata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale e' presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
4. La determinazione della quota di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati appartenenti alla medesima categoria di cui all'art. 2, comma 3.
5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

6. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente art. 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.
7. La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.


Art. 5.
Fondo consortile - Fondo di riserve
1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di partecipazione di cui e' titolare. L'entita' della somma da conferire per ogni quota del Consorzio e' determinata dall'Assemblea.
2. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Art. 6.
Finanziamento delle attivita' del Consorzio
1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine, i mezzi finanziari per il
funzionamento del Consorzio derivano:
a) dalle somme attribuite al Consorzio dal CONAI ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versate dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3;
b) dai proventi ricavati dalla cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio .... secondari e terziari ripresi, raccolti o ritirati;
c) dai proventi ricavati dalla cessione, concordata nell'ambito della convenzione di cui all'art. 7, comma 2, del presente statuto, dei rifiuti di imballaggi .... e delle frazioni ad essi similari, conferiti al servizio pubblico e ritirati su indicazione del CONAI;
d) dai proventi delle attivita' svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie;
e) dai proventi della gestione patrimoniale;
f) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare il contributo annuo di cui all'art. 9, comma 2,
lettera j), del presente statuto;
g) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita' di cui all'art. 5;
h) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
i) delle somme, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), riconosciute al Consorzio dal CONAI ai sensi dell'art. 224, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Art. 7.
Diritti e obblighi consortili
1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformita' alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati.
2. Il contributo ambientale CONAI e' utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque
conferiti al servizio pubblico ed e' attribuito dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in proporzione diretta alla quantita' e qualita' dei rifiuti da imballaggio recuperati oppure riciclati e tenendo conto della quantita' e tipologia degli imballaggi immessi sul territorio nazionale da parte dei consorziati.
E' fatto obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui al predetto art. 223 di adottare uno specifico sistema contabile che distingua la quota del contributo ambientale CONAI utilizzata per il ritiro, il riciclo ed il recupero degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico, da quella utilizzata per imballaggi secondari e terziari ritirati, riciclati o recuperati da superficie privata, nonche' per le frazioni similari
3. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico e' ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

4. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e delle articolazioni di cui al precedente art. 3, comma 4.
5. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio.
6. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'art. 21 vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.
7. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera j). Tale contributo e'
determinato in misura percentuale alle quote di partecipazione come assegnate sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 3;
c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto
consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati;
e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i
consorziati;
f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attivita' collidente con le finalita' dello stesso.
8. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art. 221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligati ad indicare al CONAI stesso che il Consorzio e' il soggetto associativo, costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.
9. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime per imballaggi o di imballaggi pieni e vuoti sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.


Titolo II
ORGANI


Art. 8.
Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori contabili;
e) eventualmente i Vice Presidenti;
f) eventualmente il Comitato esecutivo di presidenza;
g) eventualmente il Collegio dei probiviri.


Art. 9.
Composizione e funzioni dell'Assemblea
1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. All'Assemblea del Consorzio partecipano tutti i consorziati.
2. L'Assemblea:
a) elegge i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori contabili;
b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione, comprendente i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggio;
c) approva i regolamenti consortili;
d) approva i programmi di attivita' e di investimento del Consorzio;
e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio dei singoli consorziati;
f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;
g) delibera le proposte di modifica dei regolamenti consortili;
h) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica al Presidente ed ai Vicepresidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennita' di seduta ai membri del Consiglio di amministrazione, ai revisori contabili ed ai probiviri;
i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
j) delibera il contributo annuo di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) per il perseguimento delle finalita' statutarie;
k) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;

l) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari di cui all'art. 6.


Art. 10.
Funzionamento e rappresentanza dell'Assemblea ordinaria
1. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
2. La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di quarantotto ore. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2, la convocazione puo' avvenire mediante avviso, da depositare presso la sede del Consorzio affinche' i consorziati possano prenderne visione e da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
4. L'Assemblea e' inoltre convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di amministrazione e' tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni con le modalita' di cui al comma 2.
5. Il consorziato partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato. Il consorziato puo' farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del consorzio. La stessa persona non puo' ricevere piu' di 15 (quindici) deleghe e le stesse non possono rappresentare in assemblea tanti consorziati che detengano piu' del 10% (dieci per cento) dei voti, salvo il caso in cui, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente statuto, il consorziato partecipi al Consorzio tramite le Associazioni di categoria. Tali limiti non si applicano altresi' alle Associazioni Nazionali Imprenditoriali della Categoria, riconosciute al tavolo del CNEL.
6. L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono piu' della meta' delle quote consortili complessive. In seconda convocazione quando le quote consortili rappresentate dai partecipanti superino un terzo.
7. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'art. 21 sono determinate le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.
8. Salvo quanto previsto al comma 9 l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.
9. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e relative modifiche nonche' per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello statuto. Tali deliberazioni sono successivamente sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive.

10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dai Vicepresidenti ovvero dal consigliere piu' anziano.

11. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e del presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.
12. Il consorziato puo' farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.
13. La rappresentanza puo' essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni, la delega si intende conferita per la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al Consorzio, da parte del delegante.
14. La rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, ai revisori contabili e ai dipendenti del Consorzio.

 

Art. 11.
Funzionamento dell'assemblea straordinaria
1. Possono essere convocate assemblee straordinarie che, per deliberare validamente, devono riunire i due terzi delle quote di partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno le assemblee possono deliberare qualunque sia la percentuale delle quote presenti. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati. Per il resto esse osservano le stesse regole delle assemblee ordinarie.
L'assemblea straordinaria delibera:
a) sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto;
b) sullo scioglimento del Consorzio.
In questo ultimo caso l'assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attivita' sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio e a scopi affini.
2. Le eventuali proposte di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive.


Art. 12.
Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da un numero massimo di ............... membri eletti dall'assemblea in rappresentanza dei consorziati con modalita' di voto tali da riservare n. ......... amministratore/i in rappresentanza di ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 2, comma 3. Qualora una delle categorie di cui all'art. 2, comma 3, non fosse partecipata da consorziati, la stessa non verra' rappresentata, comportando automaticamente la riduzione del numero dei Consiglieri.

La categoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), qualora si verifichino i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, ha diritto ad esprimere almeno un consigliere di amministrazione. Il numero dei membri sara' indicato dall'assemblea.
2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con apposito regolamento da adottarsi a norma dell'art. 21 sono determinate le modalita' ed i sistemi di voto.
3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il Collegio dei revisori dei conti e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio.
4. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

a) elegge tra i propri membri il Presidente ed il/i Vicepresidente/i e nomina il Direttore generale;
b) salvo quanto previsto all'art. 14, comma 2, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al/i Vicepresidente/i ed al Direttore generale;
c) convoca l'Assemblea;
d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
e) definisce le ripartizioni delle quote in conformita' alle disposizioni di legge e del presente statuto e dell'apposito
regolamento e le sottopone all'Assemblea per l'approvazione;

f) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonche' la
relazione afferente quest'ultimo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, ed al CONAI;
g) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entita' dei
contributi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) a carico dei consorziati e stabilisce le modalita' del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; determina inoltre l'eventuale aggiornamento delle quote di partecipazione in conformita' alle disposizioni di legge del presente statuto e le sottopone all'assemblea per l'approvazione; predispone e approva la relazione tecnico-economica da fornire al CONAI ed all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) predispone e approva il piano di cui all'art. 3, comma 6;

i) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, incluso quello di cui all'art. 2, comma 6;
j) adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita' del Consorzio;
k) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4;
l) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al
rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
m) delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

n) nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;
o) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalita' della gestione amministrativa interna;

p) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
q) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'entita' delle
sanzioni di cui all'art. 7, comma 6;

q-bis) autorizza il Presidente o i Vicepresidente/i a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
r) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli
che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;
s) propone all'Assemblea le modifiche dello statuto e le sottopone all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
t) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con l'Amministrazione pubblica, l'Autorita' sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 244 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
z) delibera sull'esclusione dei consorziati. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovra' essere motivata e dovra' essere comunicata all'Autorita' sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed al CONAI;

aa) delibera sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4;
bb) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al
rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di presentazione d'opera professionale, su proposta del Direttore generale del Consorzio;
cc) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo.

5. Il Consiglio di amministrazione puo':

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati;
b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate funzioni.
6. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare al Presidente o al/ai Vicepresidente/i o al Comitato esecutivo talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione puo' altresi' affidare al Presidente o al/ai Vicepresidente/i o ad alcuni Consiglieri e al Direttore generale,  specifici incarichi.


Art. 13.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione e' stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite elezione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, ratificata dal Collegio dei revisori, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentativita' indicato nell'art. 12, comma 1. Il consigliere sostituito cessa dall'ufficio
in occasione dell'Assemblea successiva, il consigliere nominato in sostituzione resta in carico sino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione del quale e' entrato a far parte.
3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la meta' dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione si intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del Collegio dei revisori contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio, viene immediatamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea;

tale diritto puo' essere esercitato solo per giustificato motivo.
5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito scritto dal/dai Presidente/i ed, in caso di assenza od impedimento dal/dai Vicepresidente/i tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione e' fatta per iscritto (raccomandata o fax) e deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.

Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede della societa' sia altrove purche' in Italia. E' possibile che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificati questi requisiti il Consiglio di amministrazione si considerera' tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 10 e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.

9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole di almeno la meta' dei presenti. In caso di parita'
prevale il voto di chi presiede.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera h).
12. Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto dal Segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro componente del Consiglio.


Art. 14.
Presidente e Vicepresidente/i
1. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri e durano in carica tre esercizi, e comunque nell'ambito del Consiglio di amministrazione che li ha nominati. Le cariche di Presidente e dei Vicepresidenti sono di norma assegnate, a rotazione, ai rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 2.
2. Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b) la firma sociale;
c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni;
e) l'indicazione delle disposizioni delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei
documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
g) l'accertare che si operi in conformita' agli interessi del Consorzio;
h) il conferire, previa autorizzazione Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
3. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
4. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal/dai Vicepresidente/i.
5. I compiti e le funzioni del/dei Vicepresidente/i sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
6. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i formano il Comitato di presidenza. Il Comitato di presidenza svolge funzioni di ausilio e supporto al Presidente, nonche' funzioni preparatorie rispetto all'attivita' del Consiglio di amministrazione.
7. Al Presidente ed al/ai Vicepresidente/i spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera h).


Art. 15.
Collegio dei revisori contabili
1. Il Collegio dei revisori contabili e' composto di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a tre preferenze fra i professionisti iscritti nell'albo dei revisori contabili.
3. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili e' eletto direttamente dall'Assemblea.
4. I revisori contabili restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avra' luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui e' entrato a far parte.
6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo esercitera' per giustificati motivi.
7. Il Collegio dei revisori contabili:
a) controlla la gestione del Consorzio;
b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonche' alle scritture contabili ed ai libri consortili;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita';
d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.
8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea.
Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
9. All'attivita' del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con
questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
10. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera h).


Art. 16.
Direttore generale
1. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato dal contratto di diritto privato.
3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In tale ambito coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente, avendo la responsabilita' dei relativi rapporti di lavoro compresi i dirigenti, per la cui nomina o revoca assume il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione. Al Direttore generale spetta altresi' l'organizzazione del Consorzio secondo le modalita' eventualmente indicate dal Consiglio di amministrazione, la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali.
4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresi' la possibilita' di ricevere dal Presidente, a cio' autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.


Art. 17.
Collegio dei probiviri
1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri, che restano in carica tre anni, sono rieleggibili e vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
2. I probiviri:
a) decidono le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto;
b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite bonariamente;
c) decidono, pro bono et aequo, su qualunque altra controversia che i consorziati sottopongono al Collegio.
3. I probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.
4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.
5. Ai probiviri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera h).


Art. 18.
Incompatibilita'
1. Gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed i titolari di cariche direttive non possono partecipare al Consiglio di amministrazione di CONAI.


Art. 19.
Comitato esecutivo
1. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto sino ad un massimo di .......... membri, oltre al Presidente ed al/ai Vicepresidente/i che ne fanno parte di diritto.
2. Il Comitato esecutivo dura in carica per la durata massima del Consiglio di amministrazione
3. Il Comitato esecutivo delibera sulle materie stabilite dal Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni delegategli da quest'ultimo.
4. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato esecutivo e' necessario il voto favorevole della meta' dei suoi componenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede.


Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI


Art. 20.
Esercizio finanziario - Bilancio
1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione puo' avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.

3. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto tempestivamente entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.
6. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed e' accompagnato dalla nota integrativa.
7. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

8. Il bilancio preventivo e consuntivo sono trasmessi all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e del CONAI.

9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita' sono definite con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21.
10. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate.


Art. 21.
Regolamenti consortili
1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue
attivita' il Consiglio di amministrazione adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione.
2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive che possono chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi.
3. Con apposito regolamento viene indicato quali documenti o libri, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.


Art. 22.
Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI, come
previsto dai principi e con le modalita' contenute nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. In particolare il Consorzio provvedera', nei termini di legge, agli adempimenti di cui all'art. 3, commi 6 e 7 del presente Statuto, nei casi e con le modalita' ivi previsti.


Art. 23.
Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri Consorzi ed i soggetti associativi di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme piu' opportune, forme di concertazione permanente per tutto cio' che attiene alle materie di interesse dei produttori.
2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.


Art. 24.
Ingresso e recesso dei consorziati
1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente art. 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio. Sono considerate valide anche le richieste presentate attraverso le Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento. Tali Associazioni in ogni caso non sono tenute a rispondere degli inadempimenti di qualsiasivoglia natura compresi in particolare quelli finanziari addebitabili agli aderenti rappresentati, ma sono tenuti a concorrere alla vigilanza dell'operato dei medesimi aderenti rappresentati.
2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni e deve essere comunicata all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le imprese associate possono recedere dal Consorzio nelle seguenti condizioni:
a) cessazione dell'attivita';
b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita' con cessazione della produzione di imballaggi;
c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere a) o c) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ad altro consorzio costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b) del citato decreto legislativo.
Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di
amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato e' tenuto al versamento del contributo per l'anno in corso.
Nei casi indicati nelle lettere c) il recesso e' efficace decorsi dodici mesi dalla relativa comunicazione effettuata al Consiglio di amministrazione. Tale comunicazione e' inviata per conoscenza al CONAI ed all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
5. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, al CONAI e ed all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro quindici giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Il Consorzio comunica all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

7. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento degli obblighi consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di amministrazione, il quale puo' respingerla solo in presenza di gravi motivi.
8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

9. Resta fermo il disposto di cui all'art. 265, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Art. 25.
Accrescimento e trasferimento della quota
1. La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.


Art. 26.
Rapporti con l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in collegamento ed in costante collaborazione con l'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in particolare, il Consorzio comunica alla predetta Autorita' i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, comma 3, del presente Statuto che abbiano comunicato il proprio recesso dal Consorzio stesso. Tale comunicazione si intende finalizzata a
consentire all'Autorita' di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad adottare i provvedimenti previsti nel medesimo articolo.
2. Il Consorzio provvedera' nei confronti dell'Autorita' e nei termini di legge, agli adempimenti previsti all'art. 3, commi 6 e 7 del presente Statuto.


Art. 27.
Liquidazione - Scioglimento del Consorzio
1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passivita'. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative al riguardo.


Art. 28.
Vigilanza
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attivita' produttive ove constatino gravi
irregolarita' nella gestione del Consorzio o l'impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilita' di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attivita' produttive possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.


Art. 29.
Norma finale
1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.