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 Decreto 2 maggio 2006

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

(GU n. 107 del 10-5-2006)
 

(con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
 


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;
Visto l'art. 190 del predetto decreto legislativo, che disciplina i registri di carico e scarico dei rifiuti e individua i soggetti obbligati alla tenuta degli stessi;
Visto l'art. 195, commi 2 lettera n), e 4 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Decreta:

Art. 1.
1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, riportati negli allegati A e B, utilizzabili dai soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dai soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), con esclusione dei piccoli produttori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre dipendenti. Il modello di registro utilizzabile dai piccoli produttori artigiani di cui al presente comma sara' approvato con successivo decreto.
2. La vidimazione e la numerazione, dei registri seguono le procedure e le modalita' fissate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'applicazione delle predette norme valgono, per quanto applicabili, le circolari dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, dell'Agenzia delle entrate. Considerato che l'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 203, ha modificato l'art. 39 sopra richiamato abolendo l'obbligo di vidimazione per i registri IVA, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti;
3. La stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici segue le disposizioni applicabili ai registri IVA. E' possibile utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata.
4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi, hanno la facolta' di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano conformi alla normativa applicabile ai registri IVA, siano integrati dal formulario di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'art. 190, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalita' indicate nell'allegato C:
a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
b) le caratteristiche del rifiuto e per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo proprie del rifiuto prodotto o preso in carico;
c) le quantita' dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o presi in carico;
d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;
g) il metodo di trattamento impiegato con riferimento alle operazioni indicate negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.
1. Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148. I registri di carico e scarico di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conformi al decreto ministeriale richiamato e in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purche' contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'art. 1.
2. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli




ALLEGATO A

 

A-1

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

 

1. DITTA ..............................................................................................................................

Residenza o domicilio ...........................................................................................................

 

comune

via

n.

Codice fiscale .......................................................................................................................

Ubicazione dell'esercizio ........................................................................................................

 

comune

via

n.

 

2. ATTIVITA' SVOLTA

 

PRODUZIONE

|_|

RECUPERO

|_| cod...

SMALTIMENTO

|_| cod...

TRASPORTO

|_|

INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON

DETENZIONE

|_|

 

3. TIPO DI ATTIVITA' ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

4. REGISTRAZIONE N.             DEL                 e  N.                DEL

 

5. CARTTTERISTICHE DEL RIFIUTO:

 

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento

2. Solido non pulverulento

3. Fangoso palabile

4. Liquido

 

 

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

H1 esplosivo

H2 comburente

H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)

H3-B infiammabile

H4 irritante

H5 nocivo

H6 tossico (incluso molto tossico)

H7 cancerogeno

H8 corrosivo

H9 infetto

H10 teratogeno

H11 mutagenno

H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico

H13 sorgente di sostanze pericolose

H14 ecotossico

 

 

 

 

 

A-2

 

         
Scarico Caratteristiche del Quantità: Luogo di produ- Annota-
carico rifiuto   zione e attività di zioni
del....... a) CER.................   provenienza del  
n........... b) Descrizione.......   rifiuto ..........  
  ............................. Kg. ........ ....................  
  ............................   ....................  
  ............................      
    Litri ........    
      Intermediario  
Formulario     /Commerciante  
n. .............. c) Stato fisico........   Destinazione ...  
del ............. d) Classi di pericolosità Metri cubi ..... .......................  
Rif. operazione di ......... Peso verificato a .......................  
carico .............................. destino Sede ..............  
n. ..................... ..............................   .......................  
......................... e) Rifiuto destinato a   C.F. ...............  
  ( ) smaltimento cod.   Iscrizione Albo  
  ( ) recupero cod.   n ....................  
         

 

 

ALLEGATO B

 

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

 

1. DITTA ..............................................................................................................................

Residenza o domicilio ...........................................................................................................

 

comune

via

n.

Codice fiscale .......................................................................................................................

Ubicazione dell'esercizio ........................................................................................................

 

comune

via

n.

 

2. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

 

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento

2. Solido non pulverulento

3. Fangoso palabile

4. Liquido

 

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

H1 esplosivo

H2 comburente

H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)

H3-B infiammabile

H4 irritante

H5 nocivo

H6 tossico (incluso molto tossico)

H7 cancerogeno

H8 corrosivo

H9 infetto

H10 teratogeno

H11 mutagenno

H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico

H13 sorgente di sostanze pericolose

H14 ecotossico

 

B-2

 

 

Data movimento

 

 

Codice CER Rifiuto

 

 

Produttore

/Detentore

 

 

Destinatario

 

Movimento Codice e caratteristiche del Denominazione/ Denominazione/
del ........................ rifiuto: .............................. Ragione sociale Ragione sociale
  a) CER............................. ........................ ........................
  b) Descrizione................ ........................ ........................
  .......................................... ................................. ........................
Formulario .......................................... C.F. ................. C.F. ................
n. .............. c) Stato fisico..................    
del ............. d) Classi di    
  pericolosità .................... Indirizzo ........... Indirizzo ..........
  e) Rifiuto destinato a ......................... ........................
  ( ) smaltimento cod...... ......................... ........................
  ( ) recupero cod. .......... ......................... ........................
    Trasportatore Eventuali annotazioni
Annotazione:   ......................... ........................
    Denominazione/ ........................
. Quantità Ragione sociale  
  Kg. .......................... .........................  
  Litri .......................... .........................  
    C.F. .................  
  Peso verificato a destino    
  .................................    
  ................................. Indirizzo ...........  
    .........................  
    .........................  
  ....................................    
       

 

ALLEGATO C

 

C-1

 

DESCRIZIONE TECNICA MOD. 'A'

 

PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI

 

I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO "A".

 

 

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:

 

a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

 

b) alla voce "ATTIVITA' SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

 

c) alla voce "TIPO DI ATTIVITA'" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o  di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;

 

d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data e il numero della prima e dell'ultima registrazione.

 

e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo, I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione e di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.

 

 

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

 

a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico= alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. in caso di scarico devono inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;

 

b) Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:

 

- IL CODICE CER DEL RIFIUTO

- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO: va annotata la descrizione del rifiuto come risulta del codice CER. Per i codici terminanti con il numero 99 (rifiuti non specificati altrimenti) va annotata una descrizione appropriata, per quanto possibile, del particolare rifiuto.

- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido polverulento; 2. Solido non polverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido

- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D AL PRESENTE DECRETO INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 ,n. 152, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)

- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (se la registrazione si riferisce allo scarico)

 

c) Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri o in metri cubi); spetta al produttore scegliere l'unità di misura, che dovrà essere mantenuta dal trasportatore fino al recuperatore o allo smaltitore

 

d) Nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti di cui all'art. 230 commi 1 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nonchè (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:

 

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

- SEDE DELL'IMPRESA;

- NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI

 

e) Nel caso di peso da verificarsi a destino, la riga relativa al peso verificato a destino deve essere compilata entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario.

 

 

C-2

 

DESCRIZIONE TECNICA MOD. "B"

 

INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

 

I. LE SOCIETA' COMMERCIALI O DI INTERMEDIAZIONE CHE NON - DETENGONO I RIFIUTI hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato "B".

 

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico devono essere riportati

 

a) i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

 

b) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico2 e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti

 

III.  I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

 

a) Nella prima sezione devono essere indicati le informazioni relative alla DATA DELL'OPERAZIONE ed IL NUMERO DEL FORMULARIO CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO

 

b) Nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto:

- IL CODICE CER DEL RIFIUTO

- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido polverulento; 2. Solido non polverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido

- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D AL PRESENTE DECRETO INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 ,n. 152, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)

- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (se la registrazione di riferisce allo scarico

- LA QUANTITA' DI RIFIUTI (in kg o in litri)

 

c) Nella terza colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O DETENTORE E DEL TRASPORTATORE

 

d) Nella quarta colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento e il codice di attività riportato negli allegati "B" e "C" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

 

ALLEGATO D

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

 

Vedasi Allegato I alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

 

 

ALLEGATO E

Elenco dei rifiuti pericolosi

 

Tali rifiuti devono essere individuati nell'ambito dell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.