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Regione Sicilia
Legge Regionale
n. 3 del 9 marzo 2005

“Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico.

 

(G.U.R. SICILIA N. 10 del 11 marzo 2005)


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
 


Titolo I
INTERVENTI PER LA ELIMINAZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI


ARTICOLO 1
Finalità dell'intervento


1. La Regione, al fine di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preliminare in impianti riconosciuti a norma di legge, delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina, suina ed ittica.
 
 
ARTICOLO 2
Misura del contributo


1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo fino ad un massimo del 100 per cento dei costi per la raccolta e trasporto e fino ad un massimo del 75 per cento dei costi di eliminazione delle carcasse di animali di cui all'articolo 1.


2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri erogati per le stesse finalità e nel rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1.


3. Per i comuni svantaggiati o di montagna totalmente delimitati secondo la direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il contributo per la eliminazione è corrisposto fino ad un massimo del 100 per cento.
 
 
ARTICOLO 3
Destinatari dei contributi


1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi ai produttori zootecnici, singoli o associati, anche in forma societaria, così come individuati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, regolarmente iscritti all'anagrafe zootecnica, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, nonché alle aziende che effettuano lo smaltimento di carcasse animali, con stabilimenti in Sicilia, finanziati o cofinanziati con fondi pubblici.


2. I contributi medesimi sono concessi anche ai comuni che devono ricorrere alla eliminazione delle carcasse di animali morti o abbandonati, non censiti all'anagrafe zootecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, per particolari emergenze igienico-sanitarie.
 
 
ARTICOLO 4
Delega di gestione


1. La gestione delle operazioni di cui all'articolo 1 può essere delegata anche a consorzi volontari di gestione dei rifiuti zootecnici degli allevatori singoli o associati, anche in forma societaria e che hanno sede nel territorio della Regione, così come definiti all'articolo 5, costituiti con la partecipazione delle aziende di cui all'articolo 3.
 
 
ARTICOLO 5
Consorzi fra produttori


1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la raccolta, il trasporto, il trattamento e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, così come definiti dal Regolamento CE 1774/02, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e da destinare alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ammesse (energia verde) i produttori singoli o associati, anche in forma societaria, possono istituire consorzi con la partecipazione delle aziende di cui all'articolo 3.


2. I consorzi sono regolati dalle norme del Codice civile.


3. I consorzi che operano per le finalità di cui all'articolo 1 devono essere riconosciuti dalla Regione.


4. Dei consorzi possono far parte anche gli operatori della filiera zootecnica ed ittica, del settore industriale ad essa afferente e le pubbliche amministrazioni.


5. I consorzi devono operare a livello provinciale o sovraprovinciale e rappresentare almeno il 51 per cento delle imprese zootecniche del territorio in cui svolgono la propria attività.


6. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi sono costituiti dai proventi delle attività svolte e dai contributi dei soggetti partecipanti.


7. I consorzi, direttamente o mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private, assicurano la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, il coincenerimento o l'incenerimento dei sottoprodotti di origine animale, così come definiti dal Regolamento CE 1774/02, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari.


8. I consorzi, fatta salva la priorità di intervento per gli allevatori, possono offrire servizi per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale ad imprese che operano nella Regione nel settore delle carni fresche e trasformate, anche di provenienza ittica.


9. Il costo del servizio di smaltimento di cui al comma 8 è stabilito dai consorzi a totale copertura delle spese sostenute.


10. I consorzi possono promuovere accordi di programma con la Regione, gli enti locali e le organizzazioni di rappresentanza in agricoltura per favorire la corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di garantire
l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, operatori della filiera zootecnica, titolari di impianti e pubblica amministrazione.


11. I consorzi, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessore regionale competente un elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti al raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
 
 
ARTICOLO 6
Modalità di erogazione dei contributi


1. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere erogati anche per il tramite dei consorzi volontari di cui all'articolo 5.
 
 
ARTICOLO 7
Contributo per l'avviamento e la gestione dei consorzi


1. Per favorire l'attività e/o la costituzione dei consorzi volontari di gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano è concesso un contributo annuo, per l'avviamento e/o la gestione, nella misura massima di 100 migliaia di euro.


2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per un massimo di tre annualità nei limiti degli importi decrescenti stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
 
 
ARTICOLO 8
Norma finanziaria


1. Per l'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva annua di 1.000 migliaia di euro, di cui 900 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 e 100 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 7.


2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
 
 

Titolo II
INTERVENTI FINANZIARI URGENTI E NORME PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO


ARTICOLO 9
Pagamento delle obbligazioni assunte dall'Azienda delle foreste demaniali


1. L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, ad impegnare sullo stanziamento di competenza dell'UPB 0.0.1.3.3, capitolo 1119, la somma di 20.000 migliaia di euro destinata al pagamento di obbligazioni assunte nell'anno 2004.
 
 
ARTICOLO 10
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
 
 
ARTICOLO 11
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
 
 
ARTICOLO 12
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
 
 
ARTICOLO 13
Modifiche delle assegnazioni finanziarie in materia sanitaria e socio-assistenziale


1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 è apportata la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413706: +8.773. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413302.


2. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413705: +75. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413302.


3. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata la seguente modifica: UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183711 "Associazione telefono arcobaleno ed Associazione telefono azzurro", di cui telefono arcobaleno: 195 migliaia di euro; telefono azzurro: 195 migliaia di euro.


4. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro: UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183709, Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili 208; Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro 120; Associazione nazionale mutilati ed invalidi per servizio 120; Unione nazionale invalidi civili 8; Opera nazionale mutilati ed invalidi civili 184.
 
 
ARTICOLO 14
Copertura dei posti vacanti ex articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10


1. Per garantire l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Assessorato regionale della sanità a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il Presidente della Regione, su richiesta dell'Assessore regionale per la sanità, assegna all'Assessorato regionale della sanità dirigenti e/o funzionari direttivi e/o istruttori tratti dai ruoli dell'Amministrazione regionale e/o in posizione di comando dai ruoli delle aziende unità sanitarie locali e/o delle aziende ospedaliere, purché in possesso dei requisiti specifici di legge e previo avviso di selezione a rilevanza pubblica.


2. Il ricorso alla posizione di comando può effettuarsi per il tempo necessario alla copertura dei posti resisi disponibili per effetto dell'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
 
 
ARTICOLO 15
Redazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico


1. Per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e del relativo Complemento di programmazione, la Regione provvede al completamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed alla successiva fase di gestione, aggiornamento, monitoraggio e programmazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.


2. Per le finalità di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 5 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il personale assunto dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato, previo superamento di prove selettive, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successivamente contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è utilizzato per un triennio dal dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.


3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa annua di 1.500 migliaia di euro.


4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.


5. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
 
 
ARTICOLO 16
Modifiche alle assegnazioni finanziarie dell'amministrazione "Presidenza della Regione"


 

UPB 1.2.1.1.2


 

capitolo 102302

+50


 

UPB 1.6.1.1.2


 

capitolo 116514

+30


 

capitolo 116516

+757

capitolo 116503

+180

capitolo 116506

+360

capitolo 116508

+200

capitolo 116504

+400

capitolo 116512

+50

UPB 1.6.2.6.1


 

capitolo 516001

+50


 

capitolo 516003

+50


2. Per le finalità di cui agli articoli 7 e 9 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 400 migliaia di euro, UPB 1.6.1.3.2, capitolo 117701.


3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2.527 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 
ARTICOLO 17
Interventi in favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo


1. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473303: + 4.686.


2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
 
 
ARTICOLO 18
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17


1. Alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 il numero "1)" è sostituito dal seguente:
"1) tassa di rilascio euro 120".
b) all'articolo 6, al comma 12 sono soppresse le parole da "entro" a "legge" e dopo la parola "Regione" sono aggiunte le parole "entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso" ed al comma 14 sono soppresse le parole da "contestualmente" ad "istanza.".
 
 
ARTICOLO 19
Norma di salvaguardia comunitaria


1. Gli interventi di cui al Titolo I della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.


2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

 
 
ARTICOLO 20


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 9 marzo 2005.