AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Circolare 15 luglio 2005, n.5205

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Indicazioni per l'operativita' nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.

(GU n. 171 del 25-7-2005)   



1. Materiale riciclato.
Definizione di materiale riciclato.
Materiale realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione.
Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.
Sono ascrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nel Repertorio del riciclaggio:
A. aggregato riciclato risultante dal trattamento di rifiuti inorganici post-consumo derivanti dalla demolizione e dalla manutenzione, anche parziale, di opere edili e infrastrutturali;
B. conglomerato bituminoso riciclato confezionaio con rifiuti post-consumo derivanti dalla scarifica della sovrastruttura stradale.
Limite in peso imposto dalla tecnologia.
La tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato non impone particolari limiti. Il limite massimo di rifiuti inerti e' pertanto pari al 100%. Il limite minimo di rifiuti inerti negli aggregati riciciati e' del 60%.
La tecnologia impiegata per la produzione del conglomerato bituminoso riciclato impone il limite minino del 20% di rifiuto inerte da scarifica.
L'entita' effettiva di rifiuti dovra' essere dichiarata nell'ambito della domanda compilata in base allo schema di cui all'allegato A per i conglomerati bituminosi e all'allegato B per gli aggregati riciclati, e della perizia giurata di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.
Eventuali ed ulteriori parametri, potranno essere aggiunti in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.
Aggregato riciclato e categorie di prodotti.
Categorie di prodotti ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.
Sono indicati, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i seguenti prodotti realizzati utilizzando rifiuti da costruzione e demolizione derivanti dal post-consumo, iscrivibili nel Repertorio del riciclaggio:
A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, avente le caratteristiche riportate in allegato C1;
A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2;
A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3;
A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, avente le caratteristiche riportate in allegato C4;
A5 aggregato ricilato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in allegato C5;
A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2.


2. Metodologia di calcolo.
Nel settore edile, stradale e ambientale, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di aggregati riciclati rispondenti alle definizioni di cui ai punti A1-A6.


3. Obbligo.
L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di aggregati riciclati, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si genera nel momento in cui i prodotti iscritti al repertorio del riciclaggio presentino contestualmente: medesimo uso, ancorche' con aspetto, caratteristiche o ciclo produttivo diversi, e prestazioni conformi all'utilizzo cui sono destinati rispetto a quelli realizzati a partire da materiali vergini.


4. Congruita' del prezzo.
La congruita' del prezzo degli aggregati riciclati iscrivibili al Repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti materiali che si vanno a sostituire.


5. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Documentazione da produrre per l'iscrizione dei conglomerati bituminosi:
allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare.
relazione tecnica - La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui e' richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni, alla conformita' al test di cessione di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed altri dati tecnici;
perizia giurata - La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti derivanti dal post-consumo presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo tramite dichiarazione di un soggetto certiticatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato. Puo' essere presentata un'unica perizia comprendente anche piu' materiali riciclati da iscriversi al Repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno;
altre informazioni utili - I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del riciclaggio (es: marchi di qualita', possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi materiali vergini, etc.).
Invio della domanda.
La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica, decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma.
Documentazione da produrre per l'iscrizione degli aggregati riciclati.
Allegato B, debitamente compilato in base allo schema accluso alla presente circolare;
relazione tecnica di progetto, contenente: una descrizione dell'aggregato riciclato e della relativa destinazione d'uso;
la composizione dell'aggregato con dichiarazione del peso di rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione impiegati per la realizzazione dell'aggregato;
le caratteristiche prestazionali e rispondenza agli standards di cui all'allegato C;
dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del prezzo, di cui al punto 4 della presente circolare;
le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualita', cui e' soggetto il prodotto e certificazione delle medesime;
perizia giurata. La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti derivanti dal post-consumo presente nell'aggregato riciclato, stilla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato.
Puo' essere presentata un'unica perizia comprendente anche piu' materiali riciclati da iscriversi al Repertorio del riciclaggio a condizione che contenga le specifiche di ciascuno.
Su richiesta della commissione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andra' integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra l'aggregato riciclato e analogo prodotto realizzato con materiali vergini.
Altre informazioni utili.
I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare l'aggregato riciclato che intendono inserire nel Repertorio del riciclaggio (es: marchi di qualita', possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi materiali vergini, etc.).
Invio della domanda.
La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica, decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma.

Roma, 15 luglio 2005
Il Ministro: Matteoli


Allegati A, B e C
(omessi)