AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Regione Molise
Legge Regionale n. 18

«Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 13 Gennaio 2003, n. 1, Concernente "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"»
 

(B.U.R. n. 18 del 16 settembre 2004 )

 

 

                                                             
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA
 REGIONE
promulga
la seguente legge
 



ARTICOLO 1


1. L'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1  (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della  legge 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - (Determinazione dell'imposta)
1. L'ammontare del tributo speciale è determinato, a decorrere  dal 1° gennaio 2003, come segue:
a) per le categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo,  edilizio, lapideo e metallurgico:
   1) Euro 0,0053 per chilogrammo conferito in discarica per i  rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio  1996;
   2) Euro 0,0042 per chilogrammo conferito in discarica per i  rifiuti elencati nell'allegato 4 al decreto ministeriale 18 luglio  1996 che presentano le caratteristiche di cui all'allegato 3 del  decreto ministeriale 5 settembre 1994;
   3) Euro 0,0031 per chilogrammo conferito in discarica per tutti  gli altri rifiuti;
b) per gli altri rifiuti speciali:
   1) Euro 0,008 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in  discarica;
c) per i restanti tipi di rifiuti:
   1) Euro 0,0105 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in  discarica.
2. L'ammontare del tributo speciale è determinato, a decorrere  dal 1° gennaio 2005, come segue:
a) per le categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo,  edilizio, lapideo e metallurgico:
   1) Euro 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica per i  rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio  1996;
   2) Euro 0,0084 per chilogrammo conferito in discarica per i  rifiuti elencati nell'allegato 4 al decreto ministeriale 18 luglio  1996 che presentano le caratteristiche di cui all'allegato 3 del  decreto ministeriaIe 5 settembre 1994;
   3) Euro 0,0062 per chilogrammo conferito in discarica per tutti  gli altri rifiuti;
b) per gli altri rifiuti speciali:
   1) Euro 0,0103 per ogni chilogrammo di rifiuti conferito in  discarica;
c) per i restanti tipi di rifiuti:
   1) Euro 0,021 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in  discarica.
3. L'ammontare del tributo speciale è fissato con legge  regionale entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno  successivo. In caso contrario si intende prorogata, per l'anno  successivo, la misura vigente.
4. Il tributo speciale si determina moltiplicando l'ammontare  del tributo stesso per il quantitativo, espresso in chilogrammi,  dei rifiuti conferiti in discarica, nonché con il coefficiente di  correzione, se stabilito, di cui al comma 29, ultima parte,  dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Il fondo regionale, di cui all'articolo 4, comma 3, sarà  incrementato, per l'anno 2005, per importo pari a quello  dell'intero maggior gettito previsto per lo stesso anno rispetto  all'anno 2004, nonché per importo pari alle economie di spesa  realizzate sino a tutto l'anno 2004. L'utilizzo del predetto fondo,  per le finalità previste dallo stesso articolo 4, comma 3, avrà  luogo secondo i criteri, le priorità e le tipologie di intervento che  saranno stabiliti con un apposito piano che la Giunta regionale  sottoporrà all'approvazione del Consiglio regionale entro il 30  giugno 2005",


Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Data a Campobasso addì 31 Agosto 2004

 

N.d.R.: Si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 412/2006