AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

 

Decreto 27 luglio 2004


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione della voce 13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del decreto 5 febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

 (GU n. 180 del 3-8-2004)

 

 


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e in particolare il disposto dell'art. 4 che prescrive che si debbano favorire le attivita' di recupero dei rifiuti, ai fini di una corretta gestione degli stessi;
Visto l'art. 31 dello stesso decreto legislativo, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanita', le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002 ed in particolare l'allegato C, schema di trasposizione dei Codici CER relativi alle voci dell'allegato 1 suballegato 1 del decreto 5 febbraio 1998;
Visto il rapporto finale del Tavolo di Consultazione ed approfondimento relativo all'impiego del cemento di materie prime non tradizionali, istituito con nota GAB/2003/4939 dell'8 maggio 2003;
Considerata pertanto la necessita' di integrare la voce 13.18 del decreto 5 febbraio 1998 in base ai risultati del predetto Tavolo di Consultazione;
Considerata la necessita' di adottare procedure di urgenza anche al fine di non provocare danno o limitazione di competitivita' internazionale all'industria nazionale del cemento;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CE;


Decreta:


Art. 1.

1. All'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dopo la voce 13.18 e' inserita la voce 13.18.bis allegata al presente decreto.

2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano



Allegato

13.18.bis Tipologia: polveri di ossidi di ferro fuori specifica.[010308].
13.18.bis. 1 Provenienza: processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, deposito anche presso stabilimenti di produzione dismessi.
13.18.bis. 2 Attivita' di recupero: messa in riserva ed utilizzo diretto per la produzione di materia prima secondaria per i cementifici. [R13].
13.18.bis. 3 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cenere di pirite: ossidi di ferro artificiali in forma solida granulata nelle dimensioni di 0-6 mm contenenti Fe2O3 60-100%; SiO2 5-15%; A12O3 0.5-1.5%; CaO 5-10%; MgO 0.5-2%; S3-6%; As &60; 0.09% quale additivo apportatore di ferro per la produzione di cemento conforme alla normativa UNI EN 197/1.