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Regione Lombardia. Legge Regionale n. 26 del 12-12-2003

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. 

(B.U.R. Lombardia n. 51 del 16-12-2003, S.O. n.1)




IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.
2. I servizi locali di interesse economico generale, di seguito denominati servizi, sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Ai fini della presente legge sono comunque servizi: 
a) la gestione dei rifiuti urbani;
b) la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale;
c) la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;
d) la gestione del servizio idrico integrato.
3. Il titolo II disciplina la gestione dei rifiuti e stabilisce i criteri in base ai quali attuare la valorizzazione della risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero. 
4. Il titolo III disciplina il settore energetico e stabilisce i criteri in base ai quali garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.
5. Il titolo IV stabilisce i criteri in base ai quali garantire l'uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita economica e sociale.
6. Il titolo V disciplina le risorse idriche, stabilisce i criteri in base ai quali tutelare e garantire l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo.
7. Le finalità di cui al comma 1, per le quali la Regione fornisce agli enti locali strumenti di assistenza e supporto, sono perseguite nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei seguenti criteri generali:
a) copertura territoriale dei servizi, che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili;
b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione dell'ambiente anche più elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;
c) monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente, mediante individuazione di standard di misurazione;
d) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati;
e) garanzia della possibilità di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali;
f) trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.
8. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi è integrata con la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
9. Gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi. 

Articolo 2 
(Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi)
1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ovvero a società pubbliche necessariamente maggioritarie, i cui soci portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedura aperta e ad evidenza pubblica. 
2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari degli stessi. Qualora previsto, i proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi allorché, per l'attività di gestione delle proprie reti e impianti, intendano avvalersi, in tutto o in parte, di soggetti terzi ai sensi di tale normativa. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione. 
3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio.
4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali. 
5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.
6. L'erogazione dei servizi è affidata a società di capitali scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.
7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro stato membro dell'Unione europea.
8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità di servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.
9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:
a) in maniera diffusa sul territorio;
b) con regolarità e continuità della prestazione;
c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente; 
d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'articolo 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.
10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali:
a) sono stabiliti standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi;
b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'articolo 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante. 

Articolo 3 
(Garante dei servizi locali di interesse economico generale)
1. E' istituito il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, di seguito denominato Garante dei servizi, a tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio. 
2. Il Garante dei servizi, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4, vigila sull'applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei servizi e rilascia i pareri nei casi previsti dalla presente legge.
3. Il Garante dei servizi può assumere compiti di arbitro per le controversie tra gli erogatori ed i gestori delle reti e delle infrastrutture.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura del Garante dei servizi, stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del servizio. 

Articolo 4 
(Osservatorio regionale risorse e servizi)
1. L'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 3, commi 172 bis, ter e quater della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è ridenominato Osservatorio regionale risorse e servizi, di seguito denominato Osservatorio risorse e servizi .
2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), attraverso l'Osservatorio risorse e servizi, assicura le seguenti attività:
a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale, per misurarne il grado di soddisfazione, anche sulla base della valutazione dei reclami trasmessi dal comune e dalle associazioni dei consumatori;
b) supportare le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei servizi;
c) monitorare l'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti ed istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;
e) costituire e gestire una banca dati strutturata per ogni servizio erogato da immettere in un sito telematico;
f) redigere capitolati tipo per le gare per l'affidamento dei servizi;
g) comparare le carte dei servizi di cui all'articolo 7, mediante indici di qualità, assicurandone ampia divulgazione;
h) stabilire e pubblicare il sistema degli indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati, al fine di assegnare l'attestato di eccellenza o applicare la sanzione e misure correttive al contratto di servizio di cui all'articolo 6; 
i) pubblicizzare le esperienze pilota nazionali e internazionali;
j) censire le reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;
k) rilevare, sulla base di studi e ricerche, le tendenze del mercato dei servizi; 
l) effettuare azioni di informazione permanente tramite strumenti di comunicazione multimediali;
m) monitorare lo stato delle risorse connesse all'erogazione dei servizi.
3. L'Osservatorio risorse e servizi redige un rapporto annuale contenente le informazioni relative ai titoli previsti dalla presente legge da inviare al Consiglio regionale. 

Articolo 5 
(Zone territoriali e soggetti svantaggiati)
1. La Regione tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché i soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate, garantendo, a completamento e rafforzamento dei livelli essenziali per l'esercizio dei diritti sociali stabiliti per tutto il territorio nazionale dalle norme statali, la fornitura dei servizi di cui alla presente legge. I criteri specifici relativi alle modalità di tutela sono stabiliti nei titoli relativi alle norme di settore.
2. Con regolamento regionale, sentiti l'Unione province lombarde (UPL), l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM) ed il Garante dei servizi, sono individuati le condizioni di appartenenza alle categorie di popolazione di cui al comma 1, la caratterizzazione delle zone territorialmente svantaggiate, nonché i criteri di formazione e destinazione dei fondi di cui al comma 3.
3. La Regione istituisce un fondo integrativo a favore degli enti locali per il finanziamento degli obblighi di prestazioni non remunerative e individua i meccanismi di applicazione e di coordinamento delle misure di sostegno che gli enti locali devono attuare, anche mediante l'impiego di quote tariffarie di rispettiva spettanza, a favore dei soggetti di cui al comma 1. 

Articolo 6 
(Contratto di servizio)
1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti all'articolo 2 e che prevede in particolare:
a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto; 
c) il livello e la qualità delle prestazioni;
d) le modalità di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto; 
e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza; 
f) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale, e i diritti degli utenti;
g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;
h) la definizione dei rapporti economici;
i) l'approvazione della carta dei servizi di cui all'articolo 7, predisposta dal soggetto erogatore;
j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;
k) le garanzie fideiussorie a carico dell'erogatore;
l) l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;
m) la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa. 

Articolo 7 
(Carta dei servizi)
1. I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi, predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni. La carta dei servizi prevede, in particolare:
a) l'eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
b) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
c) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;
d) gli standard di qualità relativi alla prestazione;
e) le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
f) la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;
g) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso; queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.
2. Gli erogatori trasmettono la carta dei servizi al Garante dei servizi ed all'Osservatorio risorse e servizi. Gli erogatori inoltre inviano semestralmente all'Osservatorio risorse e servizi i dati e le informazioni richiesti da quest'ultimo. 3. Gli erogatori provvedono alla distribuzione capillare della carta dei servizi agli utenti. 

Articolo 8 
(Monitoraggio dell'erogazione dei servizi)
1. L'attività di monitoraggio dell'esatta e regolare esecuzione del contratto di servizio contempla, in particolare:
a) la verifica periodica a campione;
b) il riscontro sulla congruenza e sull'affidabilità delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati;
c) il controllo di qualità sui servizi prestati;
d) l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio reso.
2. La Giunta regionale, sentiti l'UPL, l'ANCI, l'UNCEM e d'intesa con il Garante dei servizi, al fine di verificare la corrispondenza delle prestazioni fornite al cittadino rispetto ai parametri fissati, integra gli strumenti tradizionali di controllo con nuove tecniche gestionali. 
3. La Giunta regionale, tramite l'Osservatorio risorse e servizi, pubblica annualmente la frequenza e le motivazioni degli episodi di scostamento dai livelli di qualità delle prestazioni del singolo erogatore, i rapporti sulla qualità dei servizi resi e il relativo grado di soddisfazione presso l'utenza.
4. La Regione, sulla base delle informazioni acquisite nella fase di monitoraggio, sentito il Garante dei servizi, e sulla scorta di una pluralità di parametri riguardanti il servizio, assegna agli erogatori un'attestazione annuale di eccellenza, che premia l'impegno nel campo della soddisfazione dell'utente.
5. Il comune, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, trasmette all'Osservatorio risorse e servizi le osservazioni e i reclami degli utenti. 

Articolo 9 
(Sostegno alle forme di associazione per l'affidamento dei servizi)
1. La Regione promuove azioni a sostegno degli enti locali che affidano in forma associata il servizio, ovvero procedono all'affidamento congiunto di più servizi, al fine di raggiungere livelli ottimali nell'erogazione dei servizi.
2. Con regolamento regionale sono approvati criteri e modalità per la concessione di contributi che favoriscono:
a) il processo di riorganizzazione sovracomunale delle strutture preposte all'affidamento dei servizi ed alle funzioni di vigilanza e di controllo sull'erogazione dei servizi;
b) la realizzazione di infrastrutture a rete in aree territoriali connotate da marginalità e da obiettive condizioni di disagio. 

Articolo 10 
(Diritto di accesso e di interconnessione delle reti)
1. Al fine di consentire l'estensione dei servizi offerti agli utenti, i proprietari e i gestori delle reti, degli impianti e delle infrastrutture che insistono sul territorio lombardo, necessari per l'erogazione di un determinato servizio, devono garantire l'accesso agli erogatori e l'interconnessione di altre reti esistenti.
2. I proprietari e i gestori devono praticare condizioni tariffarie trasparenti, non discriminatorie e di economicità. Il diritto di accesso e di interconnessione, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), e quanto contenuto nelle normative relative ai servizi, sono tutelati davanti al Garante dei servizi. 

Articolo 11 
(Incentivi e altri interventi agevolativi)
1. La Regione favorisce la realizzazione, da parte di enti locali, preferibilmente associati, di opere, impianti produttivi e infrastrutture interessanti il settore dei servizi, nel rispetto delle regole della concorrenza, dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori. A tal fine la Regione può intervenire mediante la finanziaria regionale Finlombarda S.p.a., di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 (Partecipazione della Regione alla Finlombarda S.p.a. per lo sviluppo della Lombardia), con operazioni di finanziamento di progetto, prestazioni di garanzie, assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza, né comunque di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché favorendo la costituzione di appositi organismi di investimento collettivi del risparmio da parte di Finlombarda Gestioni SGR s.p.a..
2. La Regione assume iniziative, anche mediante il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata, dirette a favorire una sollecita e sicura realizzazione dell'intervento, anche per quanto concerne lo svolgimento dei necessari procedimenti autorizzativi. 

Articolo 12 
(Disposizioni particolari)
1. Ferme restando specifiche disposizioni contenute nelle leggi statali, le erogazioni di servizi già affidate con procedure diverse dall'evidenza pubblica proseguono fino alla scadenza stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, differibile alle condizioni indicate dall'articolo 113, comma 15 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di mancata accettazione della proposta di associazione di cui all'articolo 55, comma 3, al gestore uscente è riconosciuto un indennizzo, a carico del gestore entrante, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province). 
Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione. 

Articolo 13 

(Educazione e formazione nell'ambito dei servizi)
1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti.
2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, elabora piani di formazione diretti a potenziare professionalità specifiche nei soggetti verificatori dell'attività di erogazione del servizio e assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione e opera in collaborazione con gli enti locali, le università, il terzo settore, il sistema camerale lombardo, le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.
3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi. 

TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14 
(Sistema integrato di gestione dei rifiuti)
1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:
a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;
d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.
2. La Regione impronta la gestione del ciclo dei rifiuti urbani secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei servizi di cui al titolo I e delle direttive europee in materia. 
3. E' di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di materia, salvo impurità e scarti. 

Articolo 15 
(Funzioni dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'articolo 2,comma 6.
2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale e le indicazioni contenute nei piani provinciali.
3. I comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'articolo 49 del d.lgs. 22/1997, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati. 

Articolo 16 
(Funzioni delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/1997 spetta alle province:
a) l'adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale;
b) l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento, ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, relative:
1) alle infrastrutture per la raccolta differenziata, alla discarica di rifiuti inerti, così come definita dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), alle altre operazioni di cui agli allegati B e C del d.lgs. 22/1997, ad esclusione delle operazioni che spettano alla Regione e indicate dall'articolo 17, comma 1, lettera b, punto 1, e delle operazioni di cui all'articolo 46 del d.lgs 22/1997; 
2) agli impianti mobili di recupero o di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 22/1997; 
c) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
d) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di eliminazione e raccolta degli olii usati, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli olii usati); 
e) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento in discarica e dei corrispettivi da versare a favore degli enti locali interessati;
f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;
g) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio; 
h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'articolo 40 del d.lgs. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo. 

Articolo 17 
(Funzioni della Regione)
1. Ferme restando le competenze stabilite dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 22/1997, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:
a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti;
b) l'approvazione, a seguito di indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 22/1997, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, per impianti:
1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di deposito sul o nel suolo, ai sensi dell'allegato B, punto D1, del d.lgs. 22/1997, incenerimento a terra, ai sensi dell'allegato B, punto D10, del d.lgs. 22/1997, e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del d.lgs. 22/1997;
2) che effettuano ricerca e sperimentazione ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 22/1997;
3) che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
c) il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di cui all'allegato 1, categoria 5, della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
d) la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nonché per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli enti locali interessati;
e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;
f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;
g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;
h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;
i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 36/2003.
2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). 

Articolo 18 
(Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto)
1. L'ARPA gestisce l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate, che è ridenominato Osservatorio regionale sui rifiuti e che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4; l'ARPA gestisce altresì la sezione regionale del catasto di cui all'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 22/1997, in collaborazione con le camere di commercio.
2. L'ARPA opera in collaborazione con gli enti locali, tra cui gli osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati sugli impianti che effettuano operazioni di recupero e autosmaltimento in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997. 
3. La Giunta regionale, sentite l'ARPA e le province, individua le modalità di relazione dei comuni e dei gestori degli impianti di recupero e smaltimento con l'Osservatorio regionale sui rifiuti, anche con riferimento agli aspetti divulgativi delle informazioni comunque raccolte e stabilisce l'organizzazione per la raccolta e la sistematizzazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Con le stesse modalità, e in collaborazione con il CONAI, istituisce un sistema unificato di certificazione dei dati relativi ai flussi di rifiuti urbani e dei rifiuti da imballaggio effettivamente recuperati e riciclati.
4. L'Osservatorio regionale sui rifiuti:
a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, da inviare alla competente commissione consiliare, e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante gli strumenti informatici;
b) fornisce alla Giunta regionale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione.
5. La Regione, sulla base dei dati di produzione e gestione dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3, assegna ai gestori e ai comuni l'attestazione di eccellenza di cui all'articolo 8, comma 4, al fine di premiare l'impegno al conseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo. 

CAPO II
PIANIFICAZIONE

Articolo 19 
(Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti)

1. La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 22 del d.lgs. 22/1997, concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. La pianificazione, inoltre, persegue la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e l'effettivo recupero di materia e di energia, sostiene l'innovazione tecnologica e valorizza le esperienze del sistema industriale lombardo. La Regione individua quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani non superiori al 20% dei rifiuti prodotti, per interventi di sussidiarietà o emergenza tra regioni.
2. La pianificazione si articola in parti tematiche distinte e separate relative alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali, sia pericolosi che non pericolosi, nonché degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e della bonifica delle aree inquinate. La parte relativa alla gestione dei rifiuti urbani contiene, in particolare, la programmazione dei flussi, ivi compresa la destinazione finale degli stessi, e delle relative necessità impiantistiche da realizzare sul territorio regionale definite con il concorso delle province.
3. La pianificazione regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi. La pianificazione ha durata massima decennale ed è sottoposta a revisione ogni cinque anni.
4. Il programma di gestione è integrato dalla valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE.
5. L'atto di indirizzi e il programma di gestione dei rifiuti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 

Articolo 20 
(Piani provinciali di gestione dei rifiuti)
1. Le province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell'ambiente e in modo da garantire la competitività del servizio. 
2. I piani provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenute, sono supportati dalla valutazione ambientale provinciale, che integra, in particolare con le informazioni di cui all'allegato 1, lettere f), g) e h) della direttiva 2001/42/CE, la valutazione già compiuta dalla Regione.
3. Di norma, il gestore del servizio destina i rifiuti urbani allo smaltimento e al recupero negli impianti eventualmente collocati nel territorio provinciale di provenienza. Tali rifiuti possono essere conferiti in impianti localizzati al di fuori del territorio provinciale di provenienza qualora se ne dimostri, in sede di affidamento del servizio, la convenienza in termini di efficacia, efficienza o economicità. Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, i comuni che ricorrono al conferimento in discariche al di fuori della propria provincia di quantitativi superiori al 20% rispetto al proprio fabbisogno di smaltimento, versano un'addizionale del 50% della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica. 
4. I piani provinciali contengono, in particolare:
a) i dati di rilevazione e stima della produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento, ivi compresi i flussi destinati all'incenerimento;
b) gli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica, nonché la definizione di un programma per il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani;c) la programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di specifiche situazioni locali; 
d) il censimento degli impianti esistenti e l'individuazione delle necessità impiantistiche di completamento, nonché l'individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti urbani e speciali; 
e) l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento per i rifiuti urbani;
g) i meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del piano e le modalità di controllo sulle varie fasi.
5. I piani provinciali hanno efficacia a tempo indeterminato e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni. Sono adottati dalle province previa consultazione dei comuni e delle comunità montane, secondo le seguenti procedure: 
a) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del programma regionale di gestione dei rifiuti, la provincia predispone il progetto di piano, ne dà comunicazione alla Giunta regionale e agli enti locali interessati e notizia sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani locali;
b) il progetto di piano è reso disponibile per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osservazioni alla provincia;
c) entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), la provincia adotta il piano e lo trasmette alla Regione, comprensivo dell'elenco delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.
6. Entro novanta giorni dal ricevimento del piano provinciale, la Giunta regionale, verificatane la congruità con il programma regionale di gestione dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla provincia con prescrizioni. 

CAPO III
BONIFICHE E AZIONI PER LO SVILUPPO DEL RECUPERO

Articolo 21 
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. La Regione, fermo restando prioritariamente quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 22/1997, promuove azioni volte a favorire e velocizzare gli interventi di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientali dei siti inquinati da parte di soggetti privati, che non siano nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni). 
2. Qualora i responsabili non provvedano, ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi di cui al comma 1 è individuato dal comune con procedure a evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi i costi per l'esproprio delle aree da bonificare, sono sostenuti integralmente dall'affidatario. 
3. Al fine di garantire all'affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d'impresa, lo stesso può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici comunali.
4. I comuni, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 2 e 3, procedono d'ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dall'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997, così come citati dall'articolo 14 del d.m. 471/1999. In questo caso la Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese secondo le priorità indicate nella pianificazione regionale sulla bonifica delle aree inquinate.
5. I collaudi relativi alla bonifica e smaltimento dei rifiuti da siti inquinati nonché alla bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati, disciplinati dal d.lgs. 22/1997, sono effettuati dai tecnici iscritti all'albo regionale dei collaudatori di cui all'articolo 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale).
6. Con regolamento regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. 

Articolo 22 
(Azioni per lo sviluppo del recupero)
1. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione e le province promuovono azioni e stipulano convenzioni con il settore della produzione e della distribuzione e con le camere di commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.
2. La Regione, gli enti locali e i gestori dei servizi provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35% del fabbisogno annuo. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.
3. La Regione promuove, anche attraverso la concessione di contributi alle imprese nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea:
a) l'effettuazione di ricerche per la progettazione di beni e imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti e imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
b) la definizione di sistemi omogenei di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti da imballaggio; 
c) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;
d) la realizzazione di progetti finalizzati al riutilizzo e recupero dei rifiuti che hanno significative incidenze rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 23; e) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione di rifiuti.
4. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, indicati dalla direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999 (1999/31/CE) relativa alle discariche di rifiuti, promuove azioni dirette a:
a) realizzare nuovi impianti per la produzione di compost di qualità, da utilizzare prioritariamente alle sostanze ammendanti del suolo, e istituire un marchio di qualità del compost lombardo; 
b) sostenere iniziative, da parte degli enti locali, per la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
c) incentivare l'estrazione di energia recuperabile dalla sostanza organica.
5. La Regione favorisce altresì il recupero energetico delle frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo, anche attraverso incentivi alla cocombustione del rifiuto qualificato tra cui, in particolare, il combustibile da rifiuto (CDR), le biomasse, i fanghi da depurazione, gli scarti della frantumazione dei veicoli fuori uso (fluff) e gli scarti omogenei di lavorazione industriale. 

Articolo 23 
(Obiettivi di riciclo e recupero)
1. Le province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:
a) raggiungimento del valore del 35% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, finalizzandola all'effettivo riciclo e recupero di materia, così come previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), del d.lgs. 22/1997;
b) entro il 2005:
1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 40% in peso dei rifiuti prodotti; il 30% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
2) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul pro-capite, avviate a smaltimento in discarica, pari ad almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2000;
3) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 40%;
c) entro il 2010:
1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
2) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%. 
2. Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la medesima decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l'incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. 
3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde a soggetti pubblici o privati aiuti finanziari, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea, tra i quali la riduzione del tributo speciale cui è soggetto il deposito in discarica dei rifiuti residuali ai sensi e nei termini di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali). Nel caso in cui, a livello provinciale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale applica un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica a carico della provincia, che la ripartisce sui comuni del proprio territorio in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. 

Articolo 24 
(Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico)
1. E' istituito un fondo denominato Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico. Il fondo è finalizzato alla redazione della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, all'incentivazione di forme di gestione associata dei servizi, all'introduzione di tecnologie produttive idonee a ridurre la produzione di rifiuti e di tecnologie idonee alla bonifica dei siti contaminati. 
2. Per il sostegno finanziario alla realizzazione e allo sviluppo delle azioni di recupero di materia ed energia, nonché per interventi finalizzati alla mitigazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti ad elevato impatto, la Regione utilizza il fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico di cui alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549). 
3. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso e utilizzo del fondo di cui al comma 1. La priorità di accesso è modulata, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e recupero, in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento dell'effettivo recupero, della valorizzazione territoriale dei materiali e dell'energia recuperati e della valutazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti. 

TITOLO III
DISCIPLINA DEL SETTORE ENERGETICO

Articolo 25 
(Finalità)
1. Con il presente titolo, di riordino della legislazione regionale in materia di energia, la Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare di:
a) contribuire alla creazione e diffusione di una cultura dell'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti; 
b) attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal protocollo di Kyoto;
c) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti;
d) contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, così da sostenere le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell'energia sul territorio e il recupero di aree. La costruzione di nuove infrastrutture non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non indispensabili; 
e) garantire che la produzione, l'interconnessione, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica e del gas naturale avvengano secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei servizi di cui al titolo I; 
f) tutelare i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate e di vigilare, per il tramite del Garante dei servizi e attraverso l'Osservatorio risorse e servizi.
2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali, volte a:
a) favorire e incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento e aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001 (2001/77/CE), anche al fine di ridurre la dipendenza energetica della Regione;
b) promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, lo scambio di esperienze e di conoscenze per l'utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale e per l'impiego dell'idrogeno;
c) incrementare il grado di competitività del mercato energetico lombardo, prevedendo interventi a sostegno della liberalizzazione dello stesso;
d) sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti nei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dell'uso dei biocarburanti; 
e) promuovere e sostenere la riduzione dei consumi degli immobili esistenti e di nuova costruzione, varando misure tese al miglioramento energetico degli stessi mediante soluzioni costruttive e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili, anche attraverso la contabilizzazione individuale dei consumi anche nei sistemi centralizzati; 
f) promuovere la realizzazione di programmi di formazione e informazione finalizzati ad accrescere la consapevolezza degli attori coinvolti e dei cittadini, affinché siano adottati modelli di comportamento basati su modalità efficienti di produzione e di consumo energetico;
g) impegnare le società di gestione delle reti e di erogazione del servizio in progetti educativi rivolti agli utenti per incentivare l'uso di impianti ed apparecchi più efficienti.
3. La Regione inoltre:
a) contribuisce al contenimento dell'incidenza dei fattori di costo connessi alla componente energia sui diversi cicli di attività produttive, promuovendo la stipulazione di accordi-quadro con produttori e commercializzatori;
b) regolamenta l'organizzazione, su base regionale, per la contrattazione di titoli regionali di efficienza energetica, ivi compresi i certificati verdi di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), aperta anche alla contrattazione dei titoli e dei certificati rilasciati dalle competenti autorità nazionali;
c) fissa annualmente i tetti alle emissioni di gas effetto serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione, in collaborazione con il ministero competente;
d) predispone annualmente un documento da sottoporre allo Stato contenente indicazioni relative alle esigenze di sviluppo del settore energetico lombardo e la rappresentazione delle specifiche necessità dell'utenza domestica e industriale locale, al fine di favorire l'integrazione e il coordinamento fra la politica energetica nazionale e quella regionale e di concorrere, quindi, alla definizione della politica tariffaria nazionale. 

Articolo 26 
(Tutela dei consumatori e utenti) 
1. La Regione promuove azioni per la tutela dei consumatori e utenti, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie, anche valorizzando le competenze assegnate nella materia alle camere di commercio.
2. La Regione assicura altresì la protezione dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate di cui all'articolo 5, anche a integrazione di quanto definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Allo scopo, oltre ad altre specifiche iniziative, la Regione favorisce:
a) la conclusione di accordi con le imprese del settore per la realizzazione di campagne di verifica sugli impianti domestici per l'utilizzo del gas;
b) la compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; 
c) l'individuazione di agevolazioni economiche per i controlli e le manutenzioni sugli impianti termici;
d) l'adozione di idonei standard di efficienza energetica, di sicurezza e comfort negli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata. 

Articolo 27 
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni provvedono, in particolare:
a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, anche operando tramite i propri strumenti urbanistici e regolamentari;
b) ad applicare la riduzione, secondo modalità e criteri definiti dalla Regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica; 
c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici civili di cui all'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
d) a effettuare il controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti. 

Articolo 28 
(Funzioni delle province)
1. Le province provvedono, in particolare:
a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'articolo 30;
b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal d.p.r. 412/1993;
c) a effettuare il controllo ai sensi del d.p.r. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
d) a esercitare le competenze di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;
e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonchè la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale. 

Articolo 29 
(Funzioni della Regione)
1. Spetta alla Regione:
a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'articolo 30; 
b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;
c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;
d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;
e) concedere i contributi previsti dall'articolo 13 del d. lgs 164/2000, finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;
f) rilasciare l'autorizzazione per la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del d.lgs. 164/2000; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate da apposito regolamento ed ai sensi dell'articolo 55, comma 17;
g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);
h) disciplinare le modalità e i criteri per certificare l'efficienza energetica degli edifici;
i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b).
2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. I contributi sono concessi con priorità agli enti pubblici e sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.
3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità, le condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.
4. La Regione può avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all'IReR, a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 7 della l.r. 16/1996, per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica. 

Articolo 30 
(Pianificazione energetica regionale)
1. La pianificazione energetica regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma energetico regionale (PER), approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono raggiunti gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzi. La Giunta regionale, con il PER, determina:
a) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, anche con riferimento:
1) alla riduzione delle emissioni di gas responsabili di variazioni climatiche, derivanti da processi di carattere energetico; 
2) allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
3) al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, residenziale e terziario;
4) al miglioramento dell'efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica;
b) le linee d'azione per promuovere la compiuta liberalizzazione del mercato e il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia;
c) i criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti, che devono comunque considerare l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e termico dell'area limitrofa alla centrale, la coerenza con le reti di collegamento energia elettrica-metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate per la produzione termoelettrica.
2. Il PER, integrato con la valutazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 8, contiene previsioni per un periodo quinquennale e può essere aggiornato con frequenza annuale. 

Articolo 31 
(Fondo di rotazione regionale per il finanziamento di progetti di investimento ecocompatibili) 
1. La Regione si avvale della finanziaria regionale Finlombarda s.p.a. per promuovere e potenziare iniziative finalizzate allo sviluppo dell'economia lombarda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, per fornire l'assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria a favore degli enti locali e delle imprese operanti in Lombardia nel settore dei servizi.
2. La Regione istituisce un fondo di rotazione, la cui dotazione annuale e pluriennale è determinata con legge di bilancio, per il finanziamento delle iniziative.
3. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che intendono realizzare, con i paesi in via di sviluppo, progetti di investimento utilizzando i meccanismi flessibili dell'accordo di Kyoto.
4. La gestione del fondo di rotazione è affidata alla finanziaria regionale Finlombarda s.p.a., che può stipulare convenzioni con aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a concorrere, quali cofinanziatori, ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo.
5. L'assistenza di cui al comma 1 e gli aiuti di cui al comma 3 sono erogati nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Unione europea. 

Articolo 32 
(Gas naturale ed energia elettrica)
1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento degli elettrodotti transfrontalieri, l'ampliamento della capacità di trasmissione sulle reti di trasporto ad alta tensione, nonché la loro razionalizzazione, promuove la stipula di accordi con il Gestore della rete di trasporto nazionale (GRTN) e con i proprietari della rete o di tratti di rete. 
2. Con regolamento regionale è definito il funzionamento delle piccole reti isolate di distribuzione e utilizzo, nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:
a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;
b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili. 

Articolo 33 
(Formazione di un mercato efficiente di energia)
1. La Regione promuove forme di incentivazione tese a incoraggiare la gestione associata del servizio di distribuzione del gas alle utenze civili ed industriali, e a favorire, in particolare, la fusione tra operatori di piccole e medie dimensioni, a condizione che il soggetto gestore risultante dalla fusione serva un'utenza superiore a centomila utenti finali, ovvero operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale.
2. La Regione favorisce l'organizzazione di forme associate tra utenze pubbliche e fornisce il supporto per l'effettuazione di analisi costi-benefici che tengano conto di condizioni tecniche, economiche e di mercato che rendono utilmente praticabile l'accesso al mercato liberalizzato dell'energia elettrica e del gas.
3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea.

 

TITOLO IV 
DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO

Articolo 34 
(Finalità)
1. La Regione, in forma coordinata con gli enti locali:
a) assicura un utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini; 
b) agevola la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a lungo termine.
2. Il presente titolo detta i criteri per la realizzazione di infrastrutture per l'alloggiamento di:
a) reti di acquedotti;
b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
c) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;
d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
e) reti di teleriscaldamento;
f) condutture di distribuzione del gas.
3. Per infrastruttura si intende il manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.
4. L'infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, a ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria. 

Articolo 35 
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni provvedono, in particolare:
a) alla redazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 38;
b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale; 
c) alla mappatura ed alla georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesse caratteristiche costruttive;
d) ad assicurare il collegamento con l'Osservatorio risorse e servizi ai fini dell'aggiornamento della banca dati. 

Articolo 36 
(Funzioni delle province)
1. Le province provvedono, in particolare:
a) all'individuazione, nel piano territoriale di coordinamento provinciale, dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese le condutture per il trasporto del gas e gli elettrodotti, salvaguardando le esigenze di continuità interprovinciale allo scopo di consentire la compiuta realizzazione di opere di rilevanza regionale o nazionale; 
b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese quelle poste in adiacenza alle principali linee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di fonti energetiche; qualora le infrastrutture interessino il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo dell'infrastruttura, previa intesa con l'altra o le altre province. 

Articolo 37 
(Funzioni della Regione)
1. Sono di competenza della Regione:
a) l'individuazione dei criteri guida in base ai quali i comuni redigono il PUGSS;
b) la promozione di azioni a sostegno degli enti locali che adottino forme associate per gli adempimenti di cui al presente titolo;
c) la promozione di studi e ricerche per l'impiego di tecnologie costruttive innovative volte a facilitare l'accesso alle infrastrutture e la relativa loro manutenzione, al fine di ridurre al minimo la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze e i disagi alla popolazione dell'area interessata ai lavori e alle attività commerciali ivi esistenti;
d) la fissazione di criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle condizioni per l'interfacciamento delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale;
e) la creazione di una banca dati relativa alle reti esistenti, alle modalità di gestione, alle tariffe in uso, ai disservizi riscontrati;
f) la verifica dello sviluppo delle infrastrutture, affinché siano raggiunte aree marginali o svantaggiate, sia g) assicurato il collegamento di edifici adibiti allo svolgimento di servizi pubblici quali sedi comunali, scuole e ospedali e sia assegnata priorità, nelle aree ad alta densità abitativa, agli interventi che implicano anche il riordino della viabilità. 

Articolo 38 
(Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo)
1. I comuni redigono il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico), e il relativo regolamento di attuazione.
2. Il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi strategici indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale, individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche. 

Articolo 39 
(Realizzazione delle infrastrutture)
1. La realizzazione delle infrastrutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il medesimo servizio possa essere assicurato mediante l'utilizzo di infrastrutture esistenti, rispondenti agli obiettivi del presente titolo, senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. 
2. L'autorizzazione comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, prescrive le modalità di esecuzione dei lavori, la loro durata, le modalità di ripristino ed è subordinata al versamento di un deposito cauzionale; l'autorizzazione è trasmessa entro trenta giorni dal rilascio, a cura del comune, all'Osservatorio risorse e servizi.
3. Qualora l'infrastruttura non sia prevista nei PUGSS o nel piano territoriale di coordinamento provinciale, il procedimento autorizzatorio prevede la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatta salva la disposizione di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 
4. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.
5. Nel caso in cui l'infrastruttura sia posizionata sotto un'area o una strada di proprietà privata o di un ente pubblico diverso dall'ente autorizzante, il soggetto istante corrisponde al proprietario un'indennità di esproprio o di asservimento da determinare in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità). 

Articolo 40 
(Gestione delle infrastrutture)
1. L'attività di gestione dell'infrastruttura è regolata da una convenzione con il comune, che prevede comunque:
a) l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;
b) le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all'Osservatorio risorse e servizi;
c) i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;
d) la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;
e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.
2. Le reti dei servizi, alloggiate all'interno delle infrastrutture, restano in ogni caso di proprietà dei rispettivi titolari. I rapporti fra i proprietari e i gestori delle infrastrutture e i proprietari e i gestori delle reti ivi alloggiate sono regolati da apposito contratto di servizio. 

TITOLO V
DISCIPLINA DELLE RISORSE IDRICHE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 41 
(Finalità)
1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed economico; riconosce altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l'uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future. 
2. La Regione, con le disposizioni di cui al presente titolo, di riordino delle leggi regionali in materia, disciplina, in armonia con la normativa dello Stato e dell'Unione europea, le risorse idriche al fine di garantire:
a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli ecosistemi esistenti;
b) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
c) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;
d) il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
e) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate;
f) il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di cui al titolo I, per la gestione del servizio idrico;
g) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate; 
h) la sicurezza delle dighe e degli sbarramenti, al fine di assicurare la pubblica incolumità e la protezione dei territori.
3. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, in forma coordinata con lo Stato e con gli enti locali:
a) promuove la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua;
b) individua misure e promuove la ricerca e l'adozione di tecnologie ad elevato contenuto innovativo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
c) sviluppa e sostiene azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico;
d) incentiva l'adeguamento dei sistemi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione nell'ambito del servizio idrico integrato con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee; 
e) promuove la partecipazione attiva delle categorie interessate, degli utenti e delle loro associazioni alle fasi attuative della presente legge e agli interventi di riqualificazione ambientale. 

Articolo 42 
(Funzioni dei comuni)
1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano ai comuni, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria.
2. I comuni, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) acquisiscono il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2.
3. Spetta ai comuni, su proposta dell'Autorità d'ambito, di cui all'articolo 48, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. 

Articolo 43 
(Funzioni delle province)
1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:
a) il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a:
1) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs.152/1999, previa acquisizione del parere vincolante della Regione; 
2) scavo di pozzi e ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); 
3) attingimento d'acqua, ai sensi dell'articolo 56 del r.d. 1775/1933;
4) costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs 152/1999;
5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi dell'articolo 15 del r.d. 1775/1933;
b) l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal r.d. 1775/1933 e dal d.lgs. 152/1999;
c) la nomina dei regolatori, qualora l'insieme delle derivazioni interessi corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio di una sola provincia, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del r.d. 1775/1933; 
d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'articolo 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;
e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni dell'articolo 17 del d.lgs. 22/1997.
2. Le province provvedono alla formazione e all'aggiornamento delle banche dati relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e agli usi delle acque. 

Articolo 44 
(Funzioni della Regione)
1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla Regione:
a) il coordinamento delle attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;
b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi, di cui al titolo I;
c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;
d) la riscossione e l'introito dei canoni d'uso delle acque, di cui all'articolo 52, comma 4;
e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all'utilizzazione di acque comuni;
f) la determinazione delle modalità di gestione dei grandi laghi prealpini, anche d'intesa con le regioni e province autonome interessate, l'affidamento delle concessioni relative, la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, nonché le funzioni di cui al titolo I, capo II, del r.d. 1775/1933;
g) la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;
h) il rilascio di concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua, ai sensi dell'articolo 15 del r.d. 1775/1933. 

CAPO II
PIANIFICAZIONE DELLA TUTELA E DELL'USO DELLE ACQUE

Articolo 45 
(Piano di gestione del bacino idrografico)
1. Il piano di gestione del bacino idrografico, di seguito piano di gestione, di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque, con il quale, coerentemente con la pianificazione dell'Autorità di bacino, sono individuate le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 41, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. Il piano di gestione, che costituisce specificazione settoriale del piano territoriale regionale, è articolato per bacini e sottobacini, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. Il piano di gestione, che concorre all'attuazione dei programmi comunitari e nazionali in materia di sviluppo sostenibile, persegue obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici attraverso la valutazione e l'intervento congiunto sugli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica. 
3. Il piano di gestione è costituito dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di tutela e uso delle acque, approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi. Il piano di gestione è sottoposto a revisione ogni sei anni. 
4. Il programma di tutela e uso delle acque è integrato dalla valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE. 
5. La Regione promuove la partecipazione attiva all'elaborazione, aggiornamento e revisione del piano, da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate, secondo le previsioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.
6. L'atto di indirizzi e il programma di tutela e uso delle acque sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le prescrizioni del piano di gestione hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni pubbliche, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di gestione. Entro nove mesi dall'approvazione del piano di gestione, le autorità competenti apportano ai propri strumenti di pianificazione le necessarie correzioni.
8. Gli strumenti di pianificazione di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela, l'utilizzo delle risorse idriche e la salvaguardia degli ambienti connessi, con particolare riferimento alle aree protette, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
9. La Regione promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico. Gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalle norme regionali, che assumono tali finalità, sono denominati contratto di fiume e contratto di lago. 

Articolo 46 
(Osservatorio regionale sulle risorse idriche)
1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4.
2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1996, attraverso l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;
c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;
d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;
e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio.
3. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità. La Giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche. 

CAPO III
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Articolo 47 
(Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato)
1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, le Autorità d'ambito interessate possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali. 
2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, le Autorità interessate individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. A tale scopo articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'articolo 48, per interambiti. 

Articolo 48 
(Autorità d'ambito)
1. Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito, di seguito Autorità, nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs n. 267/2000 
2. Spetta all'Autorità: 
a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;
b) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
c) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra l'Autorità e i soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico; 
d) la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal relativo modello gestionale e organizzativo, di seguito piano d'ambito;
e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;
f) l'affidamento del servizio idrico integrato;
g) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
h) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
i) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del d.lgs 152/1999.
3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità. 

Articolo 49 
(Organizzazione gestionale del servizio idrico integrato)
1. L'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito, secondo le modalità gestionali indicate dall'articolo 2.
2. L'Autorità può procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a una pluralità di soggetti per il miglior soddisfacimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui al titolo I e qualora dimostri nel piano d'ambito che la predetta pluralità comporta per l'ATO vantaggi economici funzionali e ambientali. Nel caso di cui all'articolo 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti.
3. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell'erogazione del servizio e sono indicati altresì i criteri di riferimento ai fini di cui al comma 2. 

Articolo 50 
(Incentivi per opere e altri interventi agevolativi)
1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalità di cui all'articolo 11, a favore delle Autorità per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.
2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli incentivi e ai contributi, le priorità di concessione dei medesimi e le relative modalità di erogazione. Le priorità di concessione tengono conto di:
a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati direttamente da società di natura pubblica rappresentative dell'ambito, a condizione che sia intervenuta la separazione della gestione degli impianti e della rete dall'erogazione del servizio e che la società destinataria degli incentivi o dei contributi, ancorché proprietaria, sia affidataria della sola gestione degli impianti e della rete;
b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati in seguito a fusioni o aggregazioni dei soggetti proprietari;
c) rispondenza dei progetti alla programmazione d'ambito e di bacino idrografico;
d) affidamenti congiunti per interambito;
e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico.
3. La Regione concede all'Autorità contributi per far fronte a carenze idriche derivanti dalla diminuzione di portata delle fonti di approvvigionamento utilizzate dagli impianti di acquedotto, conseguenti a eventi naturali o alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione interessate da falde inquinate. I contributi saranno altresì erogati a fronte di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica. 

Articolo 51 
(Tariffa)
1. L'Autorità, nel determinare il sistema tariffario d'ambito di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), tiene conto:a) degli investimenti infrastrutturali effettuati dai comuni, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico integrato;b) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati. 
2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita tra gli altri soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorità.3. La Regione, d'intesa con le Autorità e l'UNCEM, individua percentuali della tariffa destinate a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione di tali interventi. 

CAPO IV
TUTELA QUALI-QUANTITATIVA E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE

Articolo 52 
(Criteri generali per l'attività regolamentare)
1. Per le finalità e secondo i principi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e in attuazione del d.lgs. 152/1999 in materia di tutela quali - quantitativa e di utilizzazione delle acque, con regolamento regionale si provvede alla disciplina:
a) degli scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
b) della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi;
c) dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua;
d) dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;
e) delle funzioni di cui al titolo I, capo II del r.d. n. 1775/1933;
f) della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni.
2. Con regolamento regionale sono disciplinate le procedure per l'esercizio delle funzioni conferite.
3. Nell'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 1 e 2, la Regione si attiene ai criteri specifici individuati dal d.lgs. 152/1999 e a quelli generali indicati dall'articolo 41 e privilegia in particolare la necessità di garantire il bilancio delle risorse idriche con valutazioni integrate a livello di bacino idrografico e relative al lungo periodo, il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e, per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la salvaguardia degli ecosistemi connessi agli ambienti acquatici.
4. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) determina i canoni d'uso delle acque e i sovracanoni comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse ed in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati.
5. La Giunta regionale stabilisce procedure agevolate e di autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese che dispongano di un sistema di gestione ambientale certificato secondo le norme di certificazione ambientale. 

Articolo 53 
(Disposizione particolari per le dighe)
1. Con regolamento regionale sono stabiliti:
a) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalità per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere;
b) i criteri per la predisposizione del progetto di gestione di cui all'articolo 40 del d.lgs. 152/1999;
c) i criteri per la gestione plurima degli invasi, allo scopo di assicurare in via preventiva un sistema strategico per garantire la sicurezza idraulica e governare situazioni di crisi idrica, di salvaguardia e di ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate. 
2. Le modifiche della gestione di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione a favore dei concessionari o di terzi utilizzatori, fatto salvo il caso di svasi preventivi per motivi di emergenza, con diminuzione dell'utilizzazione del bacino idrico o del serbatoio di accumulo.
3. L'Autorità competente, in caso di accertate negligenze nella gestione delle opere, può prescrivere tutte le indagini necessarie e gli interventi immediati e indispensabili per assicurare la stabilità dello sbarramento e l'incolumità pubblica, e anche gli interventi di manutenzione e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere.
4. In caso di mancata esecuzione delle indagini o dei lavori ordinati, deve essere imposta la limitazione o lo svuotamento dell'invaso o la demolizione dello sbarramento, se necessario provvedendo d'ufficio con addebito dei relativi oneri a carico del concessionario.
5. L'autorizzazione delle dighe ai sensi del comma 1 tiene luogo integralmente degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) ed alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), fermo restando il rispetto, nella progettazione ed esecuzione delle opere, delle normative tecniche vigenti sui materiali e sistemi costruttivi. 

TITOLO VI
SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 54 
(Sanzioni)
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) da € 5.000 a € 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la carta dei servizi;
b) da € 5.000 a € 10.000 per la mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione dei dati e informazioni all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 7, comma 2; 
c) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal d.lgs. 22/1997, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) da € 1.000 a € 10.000 per il conferimento e l'accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dall'articolo 23, comma 2;
b) da € 500 a € 5.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
3. L'irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e l'introito del relativo provento compete ai comuni nei casi di cui al comma 1 e alle province nei casi di cui al comma 2. Alla Regione sono devoluti:
a) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera b);
b) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera a). 
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo V comporta l'applicazione della sanzione da € 1.000 a € 10.000 per la realizzazione di opere o la gestione di invasi in assenza dell'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni indicate dall'articolo 53 e dai regolamenti attuativi. Il responsabile è tenuto, in caso di assenza dell'autorizzazione, al ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di opere difformi, all'adeguamento alle suddette prescrizioni.
5. L'irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 152/1999 e dal comma 4, nonché l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni e alle province per i profili di rispettiva competenza. 

Articolo 55 

(Norme transitorie)
1. I regolamenti regionali, con i quali si dà attuazione alle disposizioni del titolo I, sono approvati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
2. Gli enti locali adeguano, entro i successivi dodici mesi, il rapporto esistente con l'erogatore del servizio, integrandolo con le indicazioni di cui all'articolo 6. L'erogatore adotta, entro i successivi trenta giorni, la carta dei servizi. 
3. Per le gare bandite entro il 31 dicembre 2006, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l'impegno per l'aggiudicatario di proporre l'associazione del gestore uscente nell'erogazione di specifiche componenti del servizio affidato, alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. L'offerta illustra le modalità di coinvolgimento nel servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l'eventualità di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Tali modalità sono considerate quali fattori premianti per l'aggiudicazione della gara. Le condizioni dell'accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di servizio.
4. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d).
5. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all' articolo 16, comma 1, lettere c) e d), fino all'individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e). Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete alle province.
6. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le province redigono la relazione di cui all'articolo 16, comma 2. 
7. L'autorizzazione rilasciata dalle province ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge regionale 7 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della Regione e delle province), decade dopo cinque anni dal suo rilascio e, comunque, non prima di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dal predetto termine i titolari degli impianti presentano alla provincia istanza di rinnovo ai sensi dell'articolo 16.
8. Il programma di gestione dei rifiuti, o sue parti tematiche, è approvato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
9. La deliberazione della Giunta regionale n. 66818 dell'11 aprile 1995 (Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate) e successive modificazioni ed integrazioni costituisce parte tematica del programma di gestione dei rifiuti fino alla data di approvazione del programma medesimo. 
10. Il piano regionale e i piani provinciali che ne costituiscono attuazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della l.r. 21/1993, decadono decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore dal programma di gestione dei rifiuti.
11. La provincia trasmette alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni successivo adempimento, le pratiche relative agli impianti che effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo e incenerimento a terra.
12. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per gli impianti di cui al comma 11, presentate alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione congiuntamente alla provincia.
13. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 14, i procedimenti relativi alle domande di contributo, inoltrate dai comuni ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dalla l.r. 94/1980.
14. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento regionale di cui all'articolo 21, comma 6; entro il medesimo termine, con regolamento regionale sono individuati i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 22, comma 3.
15. Il regolamento regionale di cui all'articolo 23, comma 2, è approvato entro il 30 giugno 2005.
16. Il regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
17. La Regione dà attuazione alle disposizioni del titolo III entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione in società consortile a responsabilità limitata con finalità di pubblico interesse delle agenzie locali per il controllo dell'energia, denominate punti energia, istituite con la legge regionale 16 dicembre 1996 n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici), avente lo scopo di realizzare azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, a fornire servizi di supporto tecnico e professionale per l'attuazione di politiche energetico-ambientali della Regione e degli enti locali e per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate. Le nomine e designazioni dei rappresentanti regionali nella società consortile di cui al presente comma sono effettuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione). 
18. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono individuati i criteri di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), e sono fissati i termini entro i quali i comuni adottano il primo PUGSS o aggiornano il PUGSS già adottato.
19. La prima elaborazione del piano di gestione di cui all'articolo 45 è effettuata in conformità alle previsioni di cui all'articolo 44 del d.lgs.152/1999 e costituisce il piano di tutela delle acque. Ai fini dell'approvazione del piano di gestione la Giunta regionale, ad avvenuta approvazione dell'atto di indirizzi, sentite le province e le Autorità, delibera la proposta di programma di tutela e uso delle acque, ne dispone la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e la pone in libera visione e consultazione presso la sede della Regione e, per le parti d'interesse, presso le sedi delle province. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta regionale adotta il programma e trasmette il piano all'Autorità di bacino per l'espressione del parere. La Giunta regionale, recepito il parere dell'Autorità di bacino, approva il programma. Nelle more dell'approvazione lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature, collettamento e depurazione è il piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2002, n. VII/402. 
20. Le disposizioni statali attuative della direttiva 2000/60/CE sono recepite con regolamento regionale. 
21. I regolamenti e gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui agli articoli 46, comma 3, 50, comma 2, 51, comma 3, 52 e 53 sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
22. Per effetto dell'articolo 23, comma 9ter, del d.lgs. 152/1999, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili individuate in via ricognitiva dagli stessi regolamenti.
23. Gli enti locali proprietari di reti e di impianti possono, entro il termine previsto dall'articolo 12, comma 1, mantenere la gestione in economia con l'assenso dell'Autorità. 
24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili alle leggi di cui all'articolo 57, comma 1, lettere a), f), g) e comma 2 lettera a) continuano a essere disciplinati dalle medesime leggi. 

Articolo 56 
(Modifica di leggi regionali)
1. Al comma 52 bis dell'articolo 1 della l.r. 1/2000, dopo le parole "definisce i livelli" sono inserite le parole "minimi e".
2. Alla lettera b) del comma 26 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2000 sono aggiunte, in fine, le parole "ivi comprese quelle allocate nel sottosuolo".3. Alla l.r. 70/1983 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 35, sono aggiunte le seguenti lettere:
"s bis) bonifica e smaltimento rifiuti da siti contaminati; 
s ter) bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo";
b) al comma 2 dell'articolo 38, dopo la parola "intervento", sono inserite le parole "e, limitatamente alle lettere s bis) e s ter) del comma 1 dell'articolo 35 dal direttore della direzione competente in materia, ".
4. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico) dopo la parola "sovracomunali;" è aggiunto il seguente periodo
"i comuni possono indicare una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico degli insediamenti residenziali inferiore a 26,5 metri quadrati per abitante motivandone le ragioni con riferimento ai requisiti di alta qualità energetica applicati al piano attuativo di riferimento;". 

Articolo 57 

(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti:
a) legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
b) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 (Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani);
c) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3 (Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale);
d) legge regionale 8 luglio 1982, n. 32 (Integrazione alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, concernente norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
e) regolamento regionale 7 agosto 1982, n. 6 (Modificazioni al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3. Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale);
f) legge regionale 13 dicembre 1983, n. 94 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati);
g) legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
h) regolamento regionale 11 agosto 1984, n. 1 (Modifiche ai regolamenti regionali 9 gennaio 1982, n. 2 Normativa per la realizzazione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani e n. 3 Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e per l'istituzione del catasto regionale, e successive modificazioni ed integrazioni);
i) legge regionale 10 settembre 1984, n. 54 (Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
j) legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 (Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie);
k) legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della Regione e delle Province);
l) legge regionale 9 aprile 1994, n. 11 (Misure urgenti per l'attuazione del programma a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 e di coordinamento con i piani cave provinciali);
m) regolamento regionale 11 aprile 1994, n. 1 (Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili);
n) legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 (Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni);
o) legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9 (Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della regione e delle Province);
p) legge regionale 22 novembre 1995, n. 46 (Disposizioni transitorie per le imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti, in attesa della loro iscrizione all'albo nazionale);
q) legge regionale 12 settembre 1998, n. 19 (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 "Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni");
r) comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e integrazione di disposizioni legislative).
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina del settore energetico:
a) legge regionale 15 marzo 1985, n. 15 (Disciplina e coordinamento degli interventi nel settore energetico);
b) legge regionale 15 settembre 1989 n. 50 (Incentivazioni nel settore energetico);
c) legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane);
d) legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici).
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina delle risorse idriche:
a) titolo III della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica);
b) legge regionale 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento); 
c) legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento);
d) legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee);
e) legge regionale 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1980, n.32. Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);
f) legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
4. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001):
a) articolo 2, commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89;
b) articolo 3, commi 59, 60, 71 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), 72, 73, 74, 74 bis, 108 lettere b), c), f), g), j), o), 109, 111 lettere a), b), c), d), 172 bis, 172 ter e 172 quater;
5. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 52 e 53 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 (Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento);
b) legge regionale 10 maggio 1990, n. 52 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 62);
c) legge regionale 2 settembre 1996, n. 20 (Modifiche alle disposizioni del titolo II - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature - della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62. Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento);
d) legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale);
e) articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni, di concessioni per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali), così come modificata dalle leggi regionali 27 marzo 2000, n. 18, 17 dicembre 2001, n. 26 e 20 dicembre 2002, n. 32, a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale.6. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. 

Articolo 58 
(Norma finanziaria)
1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l'approvazione dei relativi bilanci d'esercizio a far data dal bilancio di previsione 2004 - 2006.
____________________ 

Formula Finale: La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 dicembre 2003
( Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/921 del 1 dicembre 2003 )