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Deliberazione 26 febbraio 2003, n. 02/CN/ALBO 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia (categorie dalla 1 alla 5). 

(GU n. 95 del 24-4-2003) 


IL COMITATO NAZIONALE
dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Visto l'art. 30 del decreto legislativa 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in appresso denominato Albo, e in particolare gli articoli 6 comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;
Considerato che al Comitato nazionale dell'albo e' stato comunicato in via informale il contenuto dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 3 ottobre 2002, con la quale e' stata accolta la domanda incidentale di sospensione della delibera 2 agosto 2002, della sezione regionale dell'albo del Lazio, recante il diniego d'iscrizione all'albo di Trenitalia S.p.a., nonche' della nota del comitato nazionale 17 giugno 2002, prot.n. 3185, riguardante il regime autorizzatorio relativo al trasporto dei rifiuti per ferrovia;
Considerato che con la suddetta ordinanza il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha disposto l'accoglimento della domanda incidentale di sospensione, "tenuto conto, sul piano del
fumus boni iuris, che il decreto ministeriale n. 406/1998, ad una sommaria delibazione, puo' considerarsi applicabile anche al trasporto per ferrovia e non unicamente alle imprese di
autotrasporto, non potendo quest'ultima limitazione, dedursi dalle disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, trattandosi di disposizioni relative alla documentazione ulteriore necessaria per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori";
Considerato che la posizione del Comitato nazionale dell'albo espressa con la nota del 17 giugno 2002 sopraindicata, e ribadita dal competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con memoria del 2 ottobre 2002 indirizzata all'Avvocatura generale dello Stato, non sembra compatibile con la predetta ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio e che, di conseguenza, appare necessario determinare, ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera b), e 11, comma 4, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, i criteri, le modalita' e i termini che consentono l'espletamento dell'istruttoria per l'iscrizione all'albo delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia in termini di dotazioni strumentali e di addetti, fermo restando l'obbligo per le imprese medesime di disporre della piu' ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;

Delibera:
Art. 1.
Domanda d'iscrizione all'albo
1. Le imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione all'albo di cui all'art. 12, comma 1, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, con la seguente, ulteriore documentazione:
a) copia autentica della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146;
b) copia autentica del certificato di sicurezza attestante la conformita' agli standard in materia di sicurezza della circolazione per i singoli servizi da espletare rilasciato dal gestore delI'infrastruttura ferroviaria ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

Art. 2.
Dotazioni minime
1. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1 delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia e' individuata nella tabella allegata sotto la lettera "A". 
2. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nelle categorie dalla 2 alla 5 delle imprese che intendono trasportare rifiuti per ferrovia e' individuata nella tabella allegata sotto la lettera "B".
3. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione in una qualunque delle classi previste (dalla A alla F) e' valida per l'iscrizione nella classi omologhe o inferiori di tutte le categorie dalla 1 alla 5.

Art. 3.
Responsabile tecnico
1. I requisiti dei responsabili tecnici delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia sono quelli stabiliti per le categorie dalla 1 alla 5 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot.003/CN/ALBO.

Art. 4.
Capacita' finanziaria
1. Il requisito di capacita' finanziaria, previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, si intende soddisfatto mediante la presentazione di copia autentica della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto deI Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

Art. 5.
Garanzie finanziarie
1. L'iscrizione all'albo, con procedura ordinaria, delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999.

Roma, 26 febbraio 2003
Il presidente: Laraia
Il segretario: Onori


Allegato A
(omissis)