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Risoluzione 224/E del 15 dicembre 2003

Agenzia delle entrate. Direzione Centrale. Normativa e Contenzioso. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Soggetti passivi.




La (omissis) in merito all'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi prevista dai commi da 24 a 40 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha posto il seguente

Quesito
Il comma 26 del citato articolo 3 della legge n. 549 del 1995 pone il tributo a carico del gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo stabilendo, nel contempo, un obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.
Al riguardo, è stato chiesto di chiarire la portata di tale norma nel caso in cui interviene un'impresa di "intermediazione di rifiuti" iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
In particolare, si vuol conoscere se detta azienda possa ritenersi destinataria dell'obbligo di rivalsa da parte dell'impresa di stoccaggio con la conseguenza che il tributo pagato costituirebbe un costo di esercizio deducibile dal reddito d'impresa.

Riferimenti normativi
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3:
"(...) 24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 
26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. (...)"

Interpretazione
Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato istituito con le disposizioni contenute nei commi da 24 a 40 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 sopra citata, che, da un lato, individuano il relativo soggetto passivo nell'impresa di stoccaggio definitivo e, dall'altro, con l'obbligo di rivalsa, lo pongono a carico di colui che effettua il conferimento.
Per espressa previsione normativa, quindi, il legislatore, con il tributo in questione, ha inteso incidere economicamente sul soggetto conferente che, nell'astratto paradigma normativo, normalmente coincide con il soggetto produttore di rifiuti.
Nel caso di specie, tra il produttore dei rifiuti e il gestore della discarica si interpone un'impresa di intermediazione dei rifiuti, la quale, dopo essersi assicurata la disponibilità di un'idonea discarica ad accettare un certo quantitativo di rifiuti, presta servizio a favore delle imprese produttrici degli stessi.
Dopo un esame particolareggiato delle fattispecie concrete (non compatibile con la ratio e le finalità dell'interpello) e, in particolare, delle modalità operative con cui operano le aziende di intermediazione, sarà possibile stabilire se queste aziende svolgono un'intermediazione in senso economico nella circolazione dei rifiuti, frapponendosi fra il produttore e l'impresa di stoccaggio, al pari di un commerciante grossista nel circuito di circolazione delle merci, ovvero se operano come intermediari in senso stretto in nome o per conto del conferente (produttore dei rifiuti). Nel primo caso le imprese in questione, non operando come mandatari senza rappresentanza in nome proprio e per conto altrui, né come agenti rappresentanti o comunque come mandatari con rappresentanza, in nome e per conto altrui, non rilevano come intermediari in senso giuridico.
La prospettata distinzione è di fondamentale importanza. Invero, qualora i contratti stipulati con le imprese produttrici siano riconducibili a prestazioni di servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti e non contemplino alcuna clausola che li possa far inquadrare nella figura del mandato, le imprese di intermediazione in questione possono, ai fini dell'applicazione del tributo speciale in argomento, considerarsi esse stesse committenti del servizio di stoccaggio definitivo e, quindi, destinatarie dell'obbligo di rivalsa posto a carico dell'impresa che effettua detto stoccaggio.
In tal caso, le stesse imprese non sono annoverabili fra quei soggetti citati nella circolare n. 190 del 24 luglio 1996, quali vettori, trasportatori, intermediari in senso stretto che agiscono in nome e per conto del conferitore, i quali, per la natura e le modalità di svolgimento della loro attività, non possono essere qualificati come committenti del servizio di smaltimento. 
Da quanto sopra esposto consegue che, nei confronti dell'impresa di intermediazione che conferisce i rifiuti in nome e per conto proprio, nella qualità cioè di committente dei servizi di smaltimento, il tributo addebitato in via di rivalsa dall'impresa di stoccaggio all'impresa di intermediazione stessa costituisce costo di esercizio, deducibile dal reddito d'impresa di quest'ultima; conseguentemente, agli effetti dell'Iva, la relativa imposta assolta dall'impresa di intermediazione è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto relativa all'acquisizione di servizi afferenti le prestazioni rese alle imprese produttrici, che costituiscono, a valle, operazioni imponibili regolarmente assoggettate ad Iva.