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Ordinanza Commissariale 28 novembre 2002, n. 1069.

Schemi di deliberazione per la costituzione di società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali.

(G.U.R.S. n. 55, 30/11/2002) 

 


IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Visto, ancora, l'art. 5 della legge n. 225/1992, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002 concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Vista l'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, con la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;
Vista l'ordinanza commissariale n. 488 dell'11 giugno 2002, con la quale sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, con allegati gli atti per la costituzione delle società d'ambito;
Ritenuto di dover modificare le predette linee guida, nella parte in cui hanno previsto la possibilità dei comuni di aggregarsi per sub-ambiti, individuati nell'allegato B all'ordinanza n. 280/2001, stabilendo che l'aggregazione avvenga esclusivamente per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'allegato A della predetta ordinanza, ferme restando le eventuali aggregazioni in sub-ambiti già realizzate in attuazione di quanto previsto nell'allegato B, relativamente agli impianti di compostaggio della frazione umida; 
Ritenuto di dover modificare gli schemi di proposta di deliberazione (allegato 7) e di statuto (allegato 8), alla luce dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, sull'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, la cui applicazione ai servizi di gestione dei rifiuti è stata confermata dalla Commissione tecnico-scientifica, istituita ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nella seduta del 21 novembre 2002, anche in aderenza alle determinazioni in materia assunte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ordina:
Art. 1
Sono approvati gli schemi di deliberazione per la costituzione della società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali, di cui all'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, che vengono allegati con il n. 1 per fare parte integrante della presente ordinanza. 

Art. 2
I comuni dovranno costituire società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali, individuati nell'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, ferme restando le eventuali aggregazioni in sub-ambiti già realizzate in attuazione di quanto previsto nell'allegato B, relativamente agli impianti di compostaggio della frazione umida. 

Art. 3
Gli articoli 1, 4, 5, 6, 17, 26 e 32 dello schema di statuto sociale, allegato n. 8 alle linee guida approvate con ordinanza commissariale n. 488 dell'11 giugno 2002, sono sostituiti dai corrispondenti articoli riportati nel testo che viene allegato con il n. 2 per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 4
La struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricata di rendere coerente alla presente ordinanza il Piano per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia, il cui schema in atto è sottoposto al confronto per pervenire alla validazione da parte della Commissione europea. 

Art. 5
La presente ordinanza sarà pubblicata con urgenza nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


Palermo, 28 novembre 2002.
Il Vice Commissario: CROSTA 

Allegati
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 23, DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22, E DELL'ART. 2 BIS DELL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 2983 DEL 31 MAGGIO 1999, N. 2983, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI


Proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale



Premesso 
- che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, in attuazione di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani, prevedendo nuove modalità organizzative;
- che, in particolare, l'art. 23 del citato decreto legislativo prevede che i Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni; 
- che al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Ministero dell'interno - Dipartimento della protezione civile, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ha emanato l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata dalle ordinanze n. 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
- che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis della ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ciascun ambito territoriale ottimale;
- che, con ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost; 
- che con ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti;
- che con ordinanza n. 1069 del 28 novembre 2002 sono state dettate ulteriori disposizioni per la costituzione delle società per la gestione integrata dei rifiuti in ciascun ambito territoriale ottimale; 
- che il comune di .................................... fa parte dell'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti.................., individuato con ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, allegato A);
- che lo schema di statuto allegato disciplina le modalità di funzionamento dell'aggregazione tra la provincia e tutti i comuni appartenenti all'ambito;

Ritenuto
- che è obbligo di legge da parte di questo comune associarsi agli altri enti territoriali dell'ambito, approvando l'allegato statuto della società per azioni denominata ......................................... con sede nel comune di ......................................................., delegando ad essa tutte le attività di propria competenza nel campo della gestione dei rifiuti, nonché le funzioni amministrative e fiscali, ivi compreso l'affidamento della gestione del servizio, con le modalità prescritte dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza, accertativa e la riscossione della relativa tariffa, trasferendo, inoltre, alla stessa le risorse necessarie per la gestione dei rifiuti;
Ravvisata la competenza a deliberare del consiglio comunale;

Visto il vigente ordinamento degli EE.LL;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della legge n. 448/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione n. ............. del .........................................;
Vista la determina n. del con la quale sono state conferite allo scrivente le funzioni dirigenziali nel settore dell'ambiente.

Propone
Per i motivi espressi in premessa:
1. Approvare l'allegato statuto della società di ambito, composto da n. ........... articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire tra la provincia ed i comuni dell'ambito territoriale ottimale ..................... denominata ..................................., con sede legale in ....................... via ........................................................................;
2. Approvare la spesa di E ............................. per l'acquisizione della quota di ............................... azioni imputando il relativo onere finanziario sul capitolo del vigente bilancio di previsione; 
3. Autorizzare il dirigente del settore ambiente, ........................, alla stipula del relativo atto costitutivo ed all'adozione di tutti gli atti conseguenti entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di adozione ed esecutività della deliberazione;
4. Autorizzare la giunta municipale ad approvare il Piano di ambito, redatto in conformità ai principi ispiratori di cui alle "Linee guida per la raccolta differenziata" approvate con ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni ed ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare al soggetto affidatario della gestione del servizio;
5. Delegare alla costituenda società tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti, secondo la vigente normativa;
6. Autorizzare la giunta municipale ad individuare concretamente le risorse da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello Statuto e a quanto sarà previsto nel Piano di ambito;
7. Con decorrenza dalla data di piena operatività della società, tutte le attività di competenza del comune nel campo della gestione dei rifiuti, comprese le funzioni amministrative e fiscali, vengono delegate alla stessa, ivi compresi l'affidamento dei relativi servizi, con le modalità previste dalla vigente normativa, la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini, e l'attribuzione della titolarità delle risorse per la gestione dei rifiuti;
8. Dalla data di comunicazione, da parte della società, dell'avvio dell'espletamento del servizio da parte del soggetto affidatario, cessano le attività di gestione del servizio da parte del comune, restando in capo allo stesso affidatario i contributi dovuti dai consorzi di filiera associati al CONAI, secondo le modalità specificate nel contratto di servizio;
9. Imputare la spesa di E ................................. al cap. ............. del bilancio ..........., a titolo di costo per la costituzione ed il funzionamento della società e per assicurare la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale;
10. All'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
11. Pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE



Presa in esame la proposta di deliberazione n. ...... del .............., presentata dal responsabile del servizio ambiente, avente ad oggetto "Gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale";
Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni espresse dal responsabile del settore ambiente, che si intendono integralmente riportate nel presente atto;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 23/97; 23/98, 30/2000;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35 della legge n. 488/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere tecnico;
Visto il parere contabile;

Delibera

Per i motivi espressi in premessa:
Di approvare la superiore proposta, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante. 
Proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio provinciale

Premesso 
- che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, in attuazione di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti, prevedendo nuove modalità organizzative;
- che, in particolare, l'art. 23 del citato decreto prevede che i Comuni provvedano alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni; 
- che, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti, il Ministero dell'interno - dipartimento della protezione civile, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ha emanato l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata dalle ordinanze nn. 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
- che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis della ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ciascun ambito territoriale ottimale,assicurando la cooperazione fra la provincia ed i comuni di ciascun ambito;
- che, con ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost; 
- che con ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti;
- che con ordinanza n. 1069 del 28 novembre 2002 sono state dettate ulteriori disposizioni per la costituzione delle società per la gestione integrata dei rifiuti in ciascun ambito territoriale ottimale; 
- che si rende necessario che la Provincia regionale partecipi alla società per azioni costituita tra i comuni dell'ambito ................., individuato con ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, allegato A), per la gestione integrata dei rifiuti, ai sensi della vigente normativa;
- che lo schema di statuto allegato disciplina le modalità di funzionamento dell'aggregazione tra la Provincia e tutti i comuni appartenenti all'ambito; 

Ritenuto 

- che è obbligo normativo l'aggregazione degli enti territoriali per la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, provvedendo all'approvazione all'allegato statuto della società per azioni denominata ............................................ con sede nel comune di ................................................., delegando ad essa tutte le attività di propria competenza nel campo della gestione dei rifiuti, nonché le funzioni amministrative e fiscali, ivi compresi l'affidamento della gestione del servizio, con le modalità prescritte dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza, accertativa e la riscossione della relativa tariffa, trasferendo, inoltre, alla stessa le risorse necessarie per la gestione dei rifiuti;
Ravvisata la competenza a deliberare del consiglio provinciale;
Visto il vigente ordinamento degli EE.LL;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;
Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della legge n. 448/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la determina n. .......... del .................................... con la quale sono state conferite allo scrivente le Funzioni dirigenziali nel settore dell'ambiente;

Propone

Per i motivi espressi in premessa:
1. Approvare l'allegato statuto della società di ambito, composto da n. ......... articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire con i comuni dell'ambito territoriale ottimale .................................. denominata .................................., con sede legale in .................................. via ......................................................................, 
2. Approvare la spesa di E ................................. per l'acquisizione della quota di ............................. azioni imputando il relativo onere finanziario sul capitolo del vigente bilancio di previsione; 
3. Autorizzare il dirigente del settore ambiente, ........................, alla stipula del relativo atto costitutivo ed all'adozione di tutti gli atti conseguenti entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di adozione ed esecutività della deliberazione;
4. Autorizzare la giunta provinciale ad approvare il Piano di ambito, redatto in conformità ai principi ispiratori di cui alle "Linee guida per la raccolta differenziata" approvate con ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni ed ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare al soggetto affidatario della gestione del servizio;
5. Delegare alla costituenda società tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti, secondo la vigente normativa;
6. Autorizzare la giunta provinciale ad individuare concretamente le risorse da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello Statuto e a quanto sarà previsto nel Piano di ambito;
7. Con decorrenza dalla data di piena operatività della società, tutte le attività di competenza della Provincia, con riferimento all'ambito territoriale ottimale, nel campo della gestione dei rifiuti, comprese le funzioni amministrative e fiscali, vengono delegate alla stessa, ivi compresi l'affidamento dei relativi servizi, con le modalità previste dalla vigente normativa, la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini, e l'attribuzione della titolarità delle risorse per la gestione dei rifiuti;
8. Dalla data di comunicazione, da parte della società, dell'avvio dell'espletamento del servizio da parte del soggetto affidatario, cessano le attività di gestione del servizio da parte della Provincia, secondo le modalità specificate nel contratto di servizio;
9. Imputare la spesa di E ................................. al cap. ................ del bilancio ..........., a titolo di costo per la costituzione ed il funzionamento della Società e per assicurare la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale;
10. All'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
11. Pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE



Presa in esame la proposta di deliberazione n. ...... del .............., presentata dal responsabile del servizio ambiente, avente ad oggetto "Gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale";
Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni espresse dal responsabile del settore ambiente, che si intendono integralmente riportate nel presente atto;


Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 23/97; 23/98, 30/2000;
Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35 della legge n. 488/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere tecnico 
Visto il parere contabile;

Delibera

Per i motivi espressi in premessa:
Di approvare la superiore proposta, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

Art. 1
Costituzione - Denominazione


E' costituita una società per azioni denominata "......................", di seguito denominata società, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia regionale di ............................................. ed i comuni dell'ambito territoriale ottimale ............................................. per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza. 

Art. 4
Scopo della società


La costituzione della presente società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

Art. 5
Oggetto

La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:
a) raccolta differenziata;
b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'A.T.O.; 
c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3 comma, legge regionale n. 25/93);
Il Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:
g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;
i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.
La società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.
La società, inoltre, può:

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della società. 
2. Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

Art. 6
Erogazione dei servizi

L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurato dalla società con le modalità previste dalla vigente normativa.
- Il consiglio d'amministrazione della società, entro il 30 settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione d'ambito, ove necessario, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi.
- Gli enti soci dovranno comunicare alla società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio.
- Nel caso in cui l'ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla pro pria quota, agli oneri di spesa generali che la società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° gennaio del suddetto anno.

Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla società dovrà essere perequato per tutti gli enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'one re a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di R.S.U. stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.
Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.
Per i1 perseguimento dell'oggetto sociale, la società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o tariffa per gli R.S.U. nei confronti degli utenti.

Art. 17
Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il presidente ed il vice presidente, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero.
Gli amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (amministratori di enti pubblici territoriali locali e/o di altri enti pubblici, etc..) e debbono avere esperienza manageriale nel settore.
La nomina di un consigliere è riservata alla provincia, ai sensi dell'art. 2458 codice civile.
La nomina di un consigliere è riservata ai comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 2458 codice civile.
L'elezione del/dei consigliere/i di amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito dall'assemblea, ad esclusione del presidente e del vice presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.
La elezione del presidente e del vice presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati rispettivamente presidente e Vice Presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.
Il primo consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

Art. 26
Approvazione bilancio

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito.
L'assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.
L'assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d'ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.
Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:
- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.
Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

Art. 32
Norme transitorie

Il primo consiglio di amministrazione, compreso il presidente e il vice presidente, viene scelto al momento della costituzione della società e resta in carica per tre anni.
Nel primo anno di gestione del servizio i comuni e la provincia regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'ambito, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio.
(2002.48.2914)