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Legge n. 82 del 6 maggio 2002

 

Testo del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002), coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2002, n. 82 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione".

 

(GU n. 105 del 7-5-2002)

 

Avvertenza:

 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

 

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

 

 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 Art. 1.

 1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)"; b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter), e' aggiunta la seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile (( per uso produttivo."))

Riferimenti normativi:

 Il testo dell'art. 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

 "Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

 2. Sono rifiuti urbani:

 a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

 b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);

 c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

 d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

 e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

 f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale

diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

 3. Sono rifiuti speciali:

 a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali;

 b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle

attivita' di scavo;

 c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera f-quater);

 d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

 e) i rifiuti da attivita' commerciali;

 f) i rifiuti da attivita' di servizio;

 g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

 h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;

 i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

 l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.".

 - Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

 "Art. 8 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

 a) i rifiuti radioattivi;

 b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

 c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

 d) (Omissis);

 e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

 f) i materiali esplosivi in disuso;

 f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti (3) (4);

 f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto (3).

 f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.

 1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava".

 

Art. 2.

 1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, e' consentito l'uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.

(( 2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3, parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio e' consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalita' non funzionali ai processi propri della raffineria, purche' le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia.))

 3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto e' consentito l'uso del coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.

 4. E' in ogni caso vietato l'utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

Riferimenti normativi:

 L'allegato 3, parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, e' il seguente:

"B - Raffinerie di olii minerali.

 A. Campo di applicazione:

 1. Le presenti linee guida si applicano alle emissioni inquinanti provenienti dalle raffinerie di oli minerali, sottoposte a concessione ai sensi della legge 8 febbraio 1934, n. 367.

 B. Valori di emissione:

 1. Per gli impianti di combustione i dati di emissione si riferiscono ad una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso (Or) del 3% per i combustibili liquidi e gassosi, del 6% per il carbone e dell'11% per gli altri combustibili solidi.  Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso e' superiore a quella di riferimento i valori di emissione devono essere calcolati con la seguente formula:

 

 

 21 - Or

 E = ------------ x Em

 21 - Om

 

 Em = emissione misurata;

 Om = percentuale di ossigeno nell'emissione misurata;

 Or = percentuale di ossigeno di riferimento.

 I valori di emissione sono considerati previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

 2. I valori di emissione per i composti sotto riportati sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria:

 ossidi di zolfo 1700 mg/m3

 ossidi di azoto 500 mg/m3

 polveri 80 mg/m3

 monossido di carbonio 250 mg/m3

 sostanze organiche volatili 300 mg/m3

 idrogeno solforato 5 mg/m3

 ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico 30 mg/m3

 3. I volumi degli effluenti gassosi di cui al punto precedente si riferiscono al tenore di ossigeno per essi previsto.

 4. I combustibili utilizzati non possono contenere piu' del 3% in peso di zolfo.

 5. I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, riprese dall'allegato 1, paragrafo 2, sono:

 sostanze appartenenti alla classe I 0,3 mg/m3

 sostanze appartenenti alla classe II 3 mg/m3

 sostanze appartenenti alla classe III 10 mg/m3

 6. I valori di emissione per le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafi 1.1 e 1.2. sono quelli ivi riportati.

 7. I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore sono:

 cloro 5 mg/m3  bromo e suoi composti indicati come acido bromidrico 5 mg/m3  fluoro e suoi composti indicati come acido fluoridrico 5 mg/m3  8. I valori di emissione di cui ai punti 6 e 7 si intendono applicati a ciascun punto di emissione della raffineria.

 9. Per gli impianti Claus per la produzione di zolfo vale inoltre quanto segue:

 gli effluenti gassosi dell'impianto devono essere convogliati ad un postcombustore;

 il valore di emissione per l'idrogeno solforato e' 10-30 mg/m3;

 la conversione operativa dello zolfo, nelle condizioni ottimali di funzionamento, non deve essere inferiore, a seconda della capacita' produttiva, rispettivamente al:

 a) 95% se la capacita' produttiva e' inferiore o uguale a 20 ton. al giorno di zolfo;

 b) 95% se la capacita' produttiva e' superiore a 20 ton. e inferiore o uguale a 50 ton. al giorno di zolfo;

 c) 97,5% se la capacita' produttiva e' superiore a 50 ton. al giorno di zolfo.

 10. Per gli inceneritori si applica l'allegato 2, paragrafo 5.

 11. Per gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, fissa, sulla base delle tecnologie adottate, il fattore di emissione, espresso in peso di specifico inquinante per unita' di peso del prodotto trattato, per l'intera raffineria.".

 

Art. 3.

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.