AmbienteDiritto.it

Sito giuridico ambientale 


 

 

Circ. (Ag. dell’Entr.) 11 dicembre 2001, n. 104

 

 

Obbligo di numerazione e vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti

 

 

Da pių parti č stata sollevata la questione dell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 che, introducendo modifiche al codice civile e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili, ha soppresso l'obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari, e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

 

In particolare viene chiesto se, alla luce delle modifiche sopra richiamate, debba ritenersi ancora in vigore il disposto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo cui i fogli del “registro di carico e scarico”, contenente le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sono “numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro”.

 

Al riguardo si osserva che la circolare del 22 ottobre 2001, n. 92 ha chiarito, al paragrafo 2, che sono soggetti all'obbligo della bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 2421 del codice civile e ogni altro libro o registro per i quali tale obbligo sia previsto da norme speciali. La stessa circolare ha successivamente evidenziato che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai e non pių degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Qui l'espressione leggi speciali va intesa nel suo contesto, ossia con esclusivo riferimento ai libri e ai registri contabili.

 

Ne consegue che il registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dalla speciale disciplina del settore rifiuti, cosė come ogni altro registro non di tipo contabile per il quale una legge speciale preveda la bollatura a cura del soppresso Ufficio del Registro, non e' interessato dalle innovazioni introdotte dall'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2001.

 

Pertanto, gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e, ove non istituiti, gli Uffici del Registro, sono ancora tenuti a numerare e vidimare il registro di carico e scarico dei rifiuti in base all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.