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Decreto 29 Gennaio 2007

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attivitą elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

(GU n. 130 del 7-6-2007 - Suppl. Ordinario n.133)

 

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 18 gennaio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e in particolare l'art. 4, comma 1 che prevede l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, nonchč che l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata, tra l'altro, nel rispetto delle linee guida medesime e l'art. 4, comma 2, che prevede che, fino all'istituzione di una nuova commissione integrata secondo le disposizioni dello stesso comma, operi la commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 372/1999;
Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente decreto, predisposti dalla commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 372/1999;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 5 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.
Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili
Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano le attivitą rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti dell'allegato I del medesimo decreto:
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacitA' di oltre 10 tonnellate al giorno;
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacitą superiore a 3 tonnellate all'ora;
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacitą superiore a 50 tonnellate al giorno.
Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportate in allegato.
Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di monitoraggio relativamente alle categorie di attivitą citate al comma 1, le linee guida riportate in allegato sono da considerarsi unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio gią emanate per le attivitą rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con decreto del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.

Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarą trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2007

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro della salute
Turco

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2007 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 156

Allegato omesso