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Decreto 24 luglio 2002 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo n. 372/1999. 

(GU n. 229 del 30-9-2002) 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, ai sensi del quale l'autorita' competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti;
Visto il combinato disposto dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, secondo cui l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel rispetto delle linee guida concernenti l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili e del decreto di emanazione di tali linee guida;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed, in particolare, l'art. 29, comma 2, lettera g), e l'art. 71;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1.
Impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori degli impianti esistenti, di cui all'art. 2, punti 3 e 4, del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 372, limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica individuati dall'art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, presentano apposita domanda entro i seguenti termini:
a) tra il 30 aprile 2003 ed il 30 giugno 2003, per gli impianti con potenza termica superiore a 2.999 MW termici;
b) tra il 1 luglio 2003 ed il 31 agosto 2003, per gli impianti con potenza termica compresa tra 1.500 e 2.999 MW termici;
c) tra il 1 settembre 2003 ed il 31 ottobre 2003, per gli impianti con potenza termica compresa tra 800 e 1.499 MW termici 
d) tra il 1 novembre 2003 ed il 31 dicembre 2003, per gli impianti con potenza termica compresa tra 300 e 799 MW termici.
2. Nel caso in cui il decreto di emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372 del 1999, non sia pubblicato almeno novanta giorni prima delle scadenze stabilite nel comma precedente, i gestori presentano la domanda di autorizzazione integrata ambientale entro:
90 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti di cui al comma 1, lettera a);
120 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti di cui al comma 1, lettera b);
150 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti di cui al comma 1, lettera c);
180 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti di cui al comma 1, lettera d);
3. Le domande di autorizzazione integrata ambientale previste dal presente articolo devono essere trasmesse alla Direzione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Roma, 24 luglio 2002
Il Ministro: Matteoli