AmbienteDiritto.it

Sito giuridico ambientale 


 

DECRETO 22 febbraio 2001

 

Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

(GU n. 59 del 12-3-2001)

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ed il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e modificazioni, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che inserisce all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5-bis, che prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, emani un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;

Ritenuto che per il momento e' necessario limitare l'istituzione del registro ai soli esemplari vivi e alle parti di essi, con l'esclusione dei prodotti derivati di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e che, successivamente, si provvedera' ad istituire un registro per i prodotti derivati da esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del succitato regolamento CE n. 338/97;

Sentito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

 

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

1. E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti, di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni cosi' come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di specie che saranno iscritte agli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predisporra' il registro degli esemplari secondo lo schema riportato negli allegati al presente decreto.

4. Gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andra' riportata entro dieci giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

5. Il registro di cui al comma 1 e' compilato dal detentore degli esemplari con le modalita' indicate all'allegato 5 al presente decreto;

6. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) le imprese commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi comprese le strutture circensi;

b) gli allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli acquari, i delfinari e le mostre faunistiche;

c) chiunque utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di commercio o di scambio o cessione di qualsiasi natura e titolo ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge

 

 

Art. 2.

 

1. I soggetti di cui al comma 6 del precedente articolo devono richiedere il registro di detenzione al Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente che provvedera' alla vidimazione dello stesso anche su ogni pagina. Il registro dovra' essere disponibile ad ogni richiesta delle autorita' proposte ai controlli.

2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 4, dovra' essere riconsegnato al Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente che ne fara' copia e riconsegnera' l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento dei registri di cui al presente comma. 3. Ai fini di una proficua gestione delle attivita' di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'ambiente richiede al Corpo forestale dello Stato i dati di cui al precedente comma.

 

Art. 3.

 

1. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione del registro:

a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

 

Art. 4.

 

1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato chiunque violi le disposizioni del presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

 

Art. 5.

 

1. Il presente decreto, compresi i 5 allegati che ne sono parte integrante, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 22 febbraio 2001

Il Ministro dell'ambiente Bordon

Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio