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LEGISLAZIONE

 

Flora e fauna

 

 

Legge 1º marzo 1975, n. 47 (in Gazz. Uff., 14 marzo 1975, n. 72). –

Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (1) (2) (3) (4).

Testo abrogato:  Per maggiori informazioni vedi:  ANTINCENDIO BOSCHIVO

 

(1) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della protezione della natura, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.  

(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.  

(3) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).  

(4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

Preambolo 

  (Omissis).

 

Art. 1.

  Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, sono predisposti, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee.   I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e di intesa con il Corpo dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane, sono coordinati ed approvati dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.   In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro il predetto termine, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedervi.

 

Art. 2.

  I piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui al secondo comma del precedente articolo 1, contengono elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indicano la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, stabiliscono tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, dettano norme per la rilevazione dei sinistri, prevedono un piano organico di ricostituzione forestale.   Le norme della presente legge e le relative sanzioni si applicano a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purché compresi nei piani di cui al precedente articolo 1.

 

Art. 3.

  Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:     a) la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel caso di boschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti;     b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;     c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;     d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;     e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;     f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;     g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;     h) i mezzi di trasporto necessari;     i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;     l) la formazione e l'addestramento nei singoli comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione di incendi boschivi saranno compensate secondo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo 7 della presente legge;     m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.   Le opere ed i mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui all'articolo 1, sono a totale carico dello Stato.   Per le opere di prevenzione e per le attrezzature di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h) ed m) qualora non siano contemplate nei piani, è concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa.   I contributi di cui al precedente comma sono erogati dalle regioni.

 

Art. 4.

  Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con la collaborazione delle regioni interessate e dell'Istituto geografico militare, provvede entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione della carta forestale d'Italia in scala 1:50.000, da servire di base per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico.   Il contenuto e le indicazioni delle carte tematiche a carattere scientifico sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro delle politiche agricole e forestali.   Il Ministero delle politiche agricole e forestali cura l'aggiornamento periodico della cartografia di cui al presente articolo.

 

Art. 5.

  Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per mezzo del Corpo forestale dello Stato, costituisce il Servizio antincendi boschivo, articolato in uno o più centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego.   Per le attrezzature speciali e gli aeromobili, di cui all'articolo 3, lettera i), il Ministero delle politiche agricole e forestali può ricorrere al noleggio, all'affitto o a particolari convenzioni con imprese pubbliche o private (1).   (1) Vedi, anche, art. 7, l. 1º luglio 1977, n. 403.

 

Art. 6.

  é istituito, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali, un ufficio per lo studio e la difesa dei boschi dagli incendi. Il Ministero delle politiche agricole e forestali in collaborazione con i Ministeri interessati e con le regioni provvede all'elaborazione ed attuazione di un piano nazionale per l'educazione civica e la propaganda per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale.

 

Art. 7.

  In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge, l'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi sono, in prima istanza, compito delle autorità locali competenti e precisamente delle stazioni forestali, delle stazioni dei carabinieri e dei comuni.   Esse sono congiuntamente tenute:     a) a dare immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento, oltre che al prefetto, all'organo forestale competente;     b) all'immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari previamente organizzate, come indicato alla lettera l) dell'articolo 3;     c) alla razionale utilizzazione delle opere localmente predisposte in base all'articolo 3.   L'organo forestale competente curerà l'immediato invio di propri tecnici, i quali, qualora l'incendio abbia assunto o minacci di assumere caratteri tali da non poter essere circoscritto e spento con le sole forze a disposizione degli organi locali, dirigono e coordinano gli interventi, chiedendo la collaborazione dei vigili del fuoco, l'intervento dello speciale servizio predisposto ai sensi dell'articolo 5 e l'intervento delle forze armate.   In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente e ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.   Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Il compenso grava sul bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali.   Al personale del Corpo forestale dello Stato, per i compiti connessi con l'applicazione della presente legge, compete un'indennità di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

 

Art. 8.

  Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco provvedono le regioni con finanziamenti a totale carico dello Stato.   Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

 

Art. 9.

  Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché delle associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità.   La comunicazione è data anche ai comandi militari i quali, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.   Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità, è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.   Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.   Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo (1).   é fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullità dell'atto, il suddetto vincolo (1).   (1) Comma aggiunto dall'art. 1-bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 332, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 428.

 

Art. 10.

  Ferme restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del codice penale, costituiscono illecito amministrativo anche indipendentemente dai casi previsti dalla presente legge, le infrazioni alla legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e sono punite con sanzione amministrativa ai sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135 e con le aggravanti di cui agli articoli 27 e 28 della stessa legge forestale e con applicazione delle norme del titolo I, capo VI, del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.   Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente elevate di quaranta volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603. Tali sanzioni amministrative sono ulteriormente elevate nel minimo a lire 400.000 e nel massimo a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 9 (1).   Per la conciliazione delle suddette contravvenzioni si osservano le altre norme della legge forestale e del relativo regolamento.   Nel caso di violazione dell'ultimo comma dell'articolo 9, ferme restando le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, su proposta dell'ispettore forestale, competente per territorio, l'autorità giudiziaria dispone, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro sei mesi, dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'autorità forestale e le relative spese sono anticipate dallo Stato con diritto di rivalsa, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (2).   (1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge, nonché dall'art. 1, l. 4 agosto 1984, n. 424.   (2) Vedi, anche, art. 1, l. 4 agosto 1984, n. 424.

 

Art. 11.

  Per le trasgressioni ai divieti di cui al terzo comma dell'articolo 9, effettuate durante il periodo di grave pericolosità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 1.000.000 (1).   Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000 (2).   Tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di ciascuna regione.   I pagamenti delle predette somme anziché all'ufficio del registro saranno effettuati alla regione, anche a mezzo di conto corrente postale.   Nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata sui beni dell'obbligato sarà promossa dalla regione che è tenuta ad intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative suddette. Per il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950.   (1) Sanzione così elevata dall'art. 1, l. 4 agosto 1984, n. 424.   (2) Importi così aumentati per effetto dell'art. 1, l. 4 agosto 1984, n. 424.

 

Art. 12.

  Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è autorizzata per un quinquennio, a partire dall'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.000 milioni, per l'anno finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno dei successivi quattro anni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.   La spesa prevista verrà così ripartita:     a) lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4;     b) lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, per la realizzazione delle iniziative, delle opere e l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature previsti nell'articolo 3, di cui: lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 da ripartire fra le regioni, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 a disposizione dello Stato;     c) lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per le spese di mano d'opera di cui al quinto comma dell'articolo 7 e per la speciale indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;     d) lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per il funzionamento del Servizio antincendi boschivo di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6;     e) lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per gli interventi previsti nell'articolo 8, da ripartirsi fra le regioni in ragione delle superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire;     f) lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per l'anticipo delle spese di ripristino di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.   Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono state stanziate possono essere utilizzate negli anni successivi.   All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.   Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

Art. 13.

  Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere approvato il relativo regolamento.

 

Art. 14.

  Restano comunque ferme tutte le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in ordine alle quali provvedono con propri atti legislativi.

 

Art. 15.

  La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.