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D.M. 3 maggio 2001

 

Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie di animali e vegetali.

(Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001)

 

Art. 1.

1. E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti, di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali, inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni così come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di specie che saranno iscritte agli allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predisporranno il registro degli esemplari vivi o morti secondo lo schema riportato negli allegati al presente decreto.

4. Gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di consegna del registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per gli esemplari acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di pubblicazione del presente decreto l’iscrizione nel registro dovrà avvenire entro dieci giorni dall'acquisizione stessa. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro dieci giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

5. Il registro di cui al comma 1 e' compilato dal detentore degli esemplari con le modalità indicate all'allegato 5 al presente decreto;

6. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) le imprese commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi comprese le strutture circensi;

b) gli allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli acquari e le mostre faunistiche;

c) chiunque utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di commercio o di scambio o cessione di qualsiasi natura e titolo ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

Art. 2.

1. I soggetti di cui al comma 6 del precedente articolo devono richiedere il registro di detenzione al servizio certiflcazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente che provvederà alla vidimazione dello stesso anche su ogni pagina. Il registro dovrà essere disponibile ad ogni richiesta delle autorità proposte ai controlli.

2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 1 comma 4, dovrà essere riconsegnato al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente che ne farà copia e riconsegnerà l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento dei registri di cui al presente comma.

3. Ai fini di una proficua gestione delle attività di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'ambiente richiede al Corpo forestale dello Stato i dati di cui al precedente comma.

 

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione del registro:

a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

Art. 4.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5 comma 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

 

Art. 5.

1. Il presente decreto compresi i 3 allegati che ne sono parte integrante sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 6.

Il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali e il decreto 28 marzo 2001 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2001 concernente modificazioni al succitato decreto 22 febbraio 2001, sono abrogati.

 

(Allegato omesso)