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Decreto 8 aprile 2009

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

(GU n. 162 del 15-7-2009)

 

 


 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Vista la direttiva n. 2008/109/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
Considerata la necessita' di recepire la direttiva della Commissione n. 2008/109/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 19 e 20 gennaio 2009;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Articolo unico
1. L'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e'modificato come segue:

a) il testo di cui al punto 2 e' sostituito dal seguente:

                                  |Il materiale da imballaggio in

                                  |legno deve:

                                  |- essere privo di

                                  |corteccia, ad eccezione di

                                  |qualsiasi numero di pezzi di

                                  |corteccia che non superino i 3

                                  |centimetri di larghezza

                                  |(indipendentemente dalla loro

                                  |lunghezza), o, qualora superino i

                                  |3 centimetri di larghezza, che non

                                  |superino i 50 cm2 di superficie, e

                                  |- essere soggetto ad uno dei

                                  |trattamenti approvati di cui

                                  |all'allegato I della norma

                                  |internazionale FAO per le misure

                                  |fitosanitarie n. 15 sugli

                                  |orientamenti per la

                                  |regolamentazione del materiale da

2. Materiale da imballaggio in    |imballaggio in legno negli scambi

legno in forma di casse, cassette,|internazionali, e

                                  |- essere

gabbie, cilindri ed imballaggi    |contrassegnato da un marchio ai

simili, palette di carico         |sensi dell'allegato II della norma

semplici, palette-casse ed altre  |internazionale FAO per le misure

piattaforme di carico, spalliere  |fitosanitarie n. 15 sugli

di palette, correntemente         |orientamenti per la

utilizzati per il trasporto di    |regolamentazione del materiale da

oggetti di qualsiasi tipo, ad     |imballaggio in legno negli scambi

eccezione del legno grezzo di     |internazionali, indicante che il

spessore uguale o inferiore a 6 mm|materiale da imballaggio in legno

e del legno trasformato mediante  |e' stato sottoposto a un

colla, calore e pressione, o una  |trattamento fitosanitario

combinazione di questi fattori,   |approvato. Il primo trattino e'

originario di paesi terzi, esclusa|applicato solo a partire dal 1°

la Svizzera.                      |luglio 2009.


b) il testo di cui al punto 8 e' sostituito dal seguente:

                                  |Il legname deve:

                                  |- essere privo di

                                  |corteccia, ad eccezione di

                                  |qualsiasi numero di pezzi di

                                  |corteccia che non superino i 3

                                  |centimetri di larghezza

                                  |(indipendentemente dalla loro

                                  |lunghezza), o, qualora superino i

                                  |3 centimetri di larghezza, che non

                                  |superino i 50 cm2 di superficie,

                                  |nonche'

                                  |- essere soggetto ad uno

                                  |dei trattamenti approvati di cui

                                  |all'allegato I della norma

                                  |internazionale FAO per le misure

                                  |fitosanitarie n. 15 sugli

                                  |orientamenti per la

                                  |regolamentazione del materiale da

                                  |imballaggio in legno negli scambi

                                  |internazionali, e

                                  |- essere

                                  |contrassegnato da un marchio ai

                                  |sensi dell'allegato II della norma

8. Legname utilizzato per fissare |internazionale FAO per le misure

o sostenere un carico diverso dal |fitosanitarie n. 15 sugli

legname, compreso quello che non  |orientamenti per la

ha conservato la superficie       |regolamentazione del materiale da

rotonda naturale, ad eccezione del|imballaggio in legno negli scambi

legno grezzo di spessore uguale o |internazionali, indicante che il

inferiore a 6 mm e del legno      |legname e' stato sottoposto a un

trasformato mediante colla, calore|trattamento fitosanitario

e pressione, o una combinazione di|approvato. Il primo trattino e'

questi fattori, originario di     |applicato solo a partire dal 1°

paesi terzi, esclusa la Svizzera. |luglio 2009.



Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009
Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 307