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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Decreto 26 novembre 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Percorsi formativi per i proprietari dei cani.

(GU n. 19 del 25-1-2010)

 


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la «tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 7 della suddetta ordinanza che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per stabilire i criteri e le linee guida per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 4 dello stesso articolo;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Decreta:

Art. 1
1. I percorsi formativi per i proprietari dei cani di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani, di seguito denominata «Ordinanza», sono organizzati sulla base dei criteri e delle linee guida riportati nell'allegato al presente decreto.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1, comma 4 dell'Ordinanza, i comuni congiuntamente con le Aziende sanitarie locali per l'organizzazione dei percorsi formativi possono avvalersi anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza.
3. I medici veterinari per poter essere definiti «esperti in comportamento animale» devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI). Inoltre e' ritenuto valido ai fini della suddetta definizione il possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale.
4. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 26 novembre 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 99



ALLEGATO
Obiettivo generale del corso
L’obiettivo generale del corso di formazione, previsto all’art. 1, comma 4 dell’ordinanza 3 marzo 2009, è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile.
Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali.
Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società. Fruitori
Sono fruitori del corso di formazione tutti i cittadini proprietari e detentori di cani o che intendano divenirlo. La partecipazione al percorso formativo per tali fruitori è su base volontaria.
Sono fruitori obbligati i proprietari o detentori dei cani individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari ai sensi dell’articolo 1, comma 6 dell’Ordinanza.
In particolare sulla base dell'anagrafe canina regionale le suddette autorità sanitarie decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi.
Contenuti del corso base
Durante il percorso formativo devono essere affrontati almeno i seguenti argomenti:
1. l’etologia canina;
2. lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano);
3. il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza;
4. la comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva;
5. relazione uomo - cane: errori di comunicazione;
6. come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento;
7. normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d’affezione: obblighi e responsabilità del proprietario.
Il corso base prevede un minino di 5 sessioni didattiche di due ore ciascuna. La fase teorica può essere integrata da dimostrazioni pratiche.

Corso obbligatorio per i proprietari dei cani di cui all’art. 1, comma 6
I proprietari dei cani di cui all’articolo 1, comma 6 dell’Ordinanza, devono seguire il percorso obbligatorio prescritto dal veterinario ufficiale che può avvalersi della consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento animale per una valutazione comportamentale sul cane volta ad individuare il percorso formativo e terapeutico più idonei.
Il percorso formativo per questi fruitori obbligati deve prevedere approfondimenti ed un maggior numero di sessioni didattiche al fine di esaminare alcuni argomenti del corso di formazione in maniera più esaustiva. Devono, inoltre, essere previsti moduli didattici pratici con il cane per una più corretta gestione del proprio animale.
I risultati del percorso formativo sono soggetti a verifica periodica da parte del servizio veterinario.

Rilascio del patentino
Al termine del percorso formativo il proprietario deve effettuare un test di verifica predisposto dal servizio veterinario ufficiale volto a valutare le conoscenze acquisite e al conseguente rilascio del patentino.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) ha sviluppato i contenuti del percorso formativo di base che è messo a disposizione delle Autorità preposte all’organizzazione dei corsi. Tale percorso di base è reperibile presso gli Ordini provinciali dei medici veterinari e sul sito del Ministero – sezione salute www.ministerosalute.it