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Ordinanza 28 marzo 2007

Ministro della salute. Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani».
 

(G.U. n. 104 del 7-5-2007)

 

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Vista l'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani»;
Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze all'animale, si possono parzialmente accogliere le richieste rappresentate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dell'ordinanza 12 dicembre 2006, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia;
Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento della variabilita' genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard;
Considerato che il riferimento all'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281, puo' indurre ad una non corretta interpretazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza 12 dicembre 2006;
Ordina:


Art. 1.
L'ordinanza 12 dicembre 2006 «tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani» e' modificata nel modo seguente:
1. all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dopo la parola «coda» e' inserita la seguente frase «fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita»;
2. all'art. 5, comma 5 e' eliminata la frase «ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n.  281».


La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione ed ha efficacia sino al 13 gennaio 2008.


Roma, 28 marzo 2007
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133